Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27405 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27405 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 14/06/2005
avverso l’ordinanza del 09/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
L
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale del Riesame di Torino, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di detenzione al fine di spaccio di cocaina.
Avverso tale decisione il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma I lett, b), c) ed e) c.p.p. in relazione alla valutazione dei gravi indizi colpevolezza.
Il PG presso questa Corte ha concluso con requisitoria scritta chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che nel procedimento in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n 11194, del 8 marzo 2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460). In sede di legittimità non è dunque possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, essendo consentito esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
In tale ottica le doglianze della ricorrente sono del tutto generiche e non si confrontano con le puntuali argomentazioni del Tribunale .
Il tribunale ha rimarcato a conforto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in termini di concorso e non di connivenza la circostanza che questi adottava un fare guardingo accompagnandosi al COGNOME, che rimaneva per l’intera durata dell’azione sempre a distanza ravvicinata con l’amico, che permaneva all’interno del locale per qualche istante con lui e che
riaccompagnava poi il COGNOME sino all’auto a hordo della quale saliva, venendo poi identificato al momento del controllo, elementi da cui ha desunto che il COGNOME poteva contare sull’aiuto di un complice fidato come l’COGNOME, valorizzando il dato per cui il COGNOME, nel discolpare il coindagato, aveva omesso qualsiasi riferimento alla circostanza che questi si sarebbe separato da lui per recarsi al supermercato. Orbene, premesso il principio, reiteratamente affermato da codesta Corte di legittimità, per cui, “in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito”
(Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976
– 01), per cui l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, mentre non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazìone di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884-01) e che, anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Tribunale del riesame, essendo esso, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che Io hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 26943801), non può non essere osservato come le doglianze espresse dal ricorrente si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine alla ricorrenza del quadro indiziario in termini di correità e non di mera connivenza, mentre le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o gin ridico.
I motivi sono sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni ampiamente vagliate e correttamente disattese dal tribunale del riesame che ha
ben evidenziato che la circostanza che NOME abbia seguito a distanza ravvicinata il correo durante tutte le fasi della vicenda, apparendo guardingo, agitato e
insofferente, e Io abbia accompagnato durante il trasporto del borsone e del suo deposito nel garage è comportamento riconducibile ad un vero e proprio concorso
morale in quanto in grado di infondere sicurezza nel complice e di rafforzarne il proposito criminoso.
Va ricordato che, in tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti,
è stato precisato da codesta Corte (cfr. Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, Rv.
258186, Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 257465; Sez.
3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454), che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel
fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del
reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo- morale e materiale- all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.
6.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di legge. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 /03/2025