Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24610 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME letta la memoria del difensore udito il difensore
RILEVATO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Trento, con ordinanza del 13 febbraio 2024, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale della stessa sede del 22 gennaio 2024, con la quale gli era stata applicata la misura degli arresti domiciliari.
In fatto, era accaduto che il COGNOME era stato tratto in arresto per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, in quanto, in data 18 gennaio 2024 era stato trovato, in seguito ad un controllo sull’autovettura effettuato da operanti della Guardia di finanza, in possesso di sostanza stupefacente, di tipo hashish, e di duemila euro in contanti. La perquisizione era poi stata proseguita all’interno dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE” di proprietà dell’indagato, ove, nella zona del magazzino, erano stati trovati ulteriori cinque panetti di sostanza stupefacente. Ancora, all’interno di un borsello era stata trovata la somma di euro 8.350, di cui non era stata fornita ragionevole spiegazione. La sostanza stupefacente analizzata era pari a gr. 777,6 di cannabis.
Tali dati, uniti alla disponibilità del luogo della detenzione, rendevano evidenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una condotta rilevante di cessione di stupefacenti, il cui pericolo di recidiva pareva evitabile solo con l’applicazione della misura degli arresti donniciliari.
Il Tribunale del riesame, esaminando i singoli motivi di appello e ricostruiti i fatti, ha ritenuto che:
l’effettiva composizione della droga rinvenuta era stata accertata tramite analisi tossicologica, come da relazione tecnica del RAGIONE_SOCIALE. DEL RAGIONE_SOCIALE del 19 gennaio 2024, dalla quale era emerso che la sostanza corrispondeva a complessivi gr. 777, 6 di cannabis pari a 8.014 dosi medie singole;
la finalità di spaccio era evidente, giacché la sostanza trasportata nell’auto era confezionata in tre involucri e la restante sostanza era all’interno del bar di cui il prevenuto è titolare; mentre esito negativo vi era stato per la perquisizione in casa;
il possesso di cospicua quantità di contante, in banconote non di piccolo taglio, era spia del fatto che la cessione non avveniva nei confronti dei consumatori al dettaglio, ma al contrario dimostrava che COGNOME era al centro di un traffico di grosse quantità di stupefacente, utilizzando anche il proprio esercizio commerciale;
ciò denotava un importante inserimento nel tessuto criminale, avvalorato dal silenzio serbato che, seppure espressione legittima del diritto di difesa, non poteva che confermare la permanenza dei legami con gli ambienti criminali e l’intenzione di non reciderli;
sussistevano anche le esigenze cautelari, legate al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, in ragione delle modalità del fatto e della sua concreta gravità;
il tipo di misura degli arresti domiciliari era poi proporzionato al fatto di reato, da qualificare ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990, che rendeva non prevedibile una prognosi di condanna ad una pena inferiore ai limiti di concedibilità della sospensione condizionale della pena, neppure in caso di scelta di rito abbreviato; quanto alla dichiarata volontà di addivenire all’applicazione della pena su richiesta, difettava il consenso da parte del P.M.
Avverso tale ordinanza, ricorre per cassazione COGNOME a mezzo del proprio difensore, sulla base di due motivi, così sintetizzati: 1) inosservanza dell’art. 275, comma 1, cod.proc.pen. con riguardo alla manifesta illogicità della motivazione, in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente alla finalità di spaccio: il ricorrente era un soggetto praticamente incensurato, imprenditore con cospicua disponibilità di denaro, e non era stata fornita la prova della finalità di spaccio, trattandosi, quanto alla sostanza trovata al momento dell’arresto, di gr. 300 di marijuana (trovata all’interno dell’auto) e gr. 488 di hashish (trovata all’interno dell’esercizio commerciale) entrambe detenute per uso personale; 2) in punto di insussistenza di esigenze cautelari, inosservanza dell’art. 274 cod.proc.pen. e dell’art. 275 comma 2 bis, prima parte, cod.proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione fondata sul fatto che il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere.
Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha insistito in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Il Tribunale ha ricostruito con attenzione i profili di fatto relativi rinvenimento dei quantitativi di droga, confezionata come sopra indicato, e del denaro abilmente occultato in uno zaino all’interno dell’esercizio commerciale.
Ha quindi tratto da tali circostanze, unitamente al legittimo silenzio serbato dal prevenuto, logiche deduzioni in ordine alle finalità di cessione a terzi, non al dettaglio, dello stupefacente.
A fronte di siffatte argomentazioni deve ricordarsi, innanzitutto, che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il ricorso per cassazione, con cui si deducano vizi della motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente a questa Corte, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la
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sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal Giudice di merito rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal Giudice di merito (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).
Va rilevato che con i due motivi di ricorso si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito.
Nella specie, il ricorrente sì limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell’apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell’atto di impugnazione. Risulta, pertanto evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D’altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).
In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gl
indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)”: Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731.
Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logicogiuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6″, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Inoltre, va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5″, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012).
Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) risulta verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.
Manifestamente infondato è anche il motivo relativo ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Sul punto il Tribunale del riesame ha puntualmente evocato in modo specifico e dettagliato, con una motivazione del tutto congrua ed adeguata e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti atti a cogliere l’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, logicamente desunti dalla gravità della condotta contestata, attestata dalla quantità di droga, dalle modalità di conservazione della stessa, dalla personalità dell’indagato, che non era rapportabile ad una dimensione di spacciatore da strada e che non aveva dimostrato di voler recidere i rapporti con i
fornitori dello stupefacente, rivelando una allarmante pericolosità sociale del prevenuto. Deve dunque affermarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata sfugge a ogni censura rilevabile in questa sede.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.