Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4480 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4480 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/02/2022 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG RAGIONE_SOCIALE.-canc.1£12-19e.F il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di BRINDISI in difesa di COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di ROMA quale sostituto processuale per delega orale dell’avvocato
COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di RAGIONE_SOCIALE che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame ai sensi dell’art.309 cod. proc. pen., ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 18 gennaio 2022, con la quale era stata disposta, nei confronti del predetto, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per avere promosso e diretto (fino al novembre 2020 ed assieme al fratello NOME) un’ associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., affiliata alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, attiva in Galatina, Noha ed altri comuni limitrofi (capo A della imputazione provvisoria) e per il delitto di estorsione pluriaggravata (capo B della imputazione provvisoria) manifestatasi nella forma della c.d. ‘estorsione ambientale’ (riguardante la conclusione di contratti di somministrazione di gas ed energia elettrica con la RAGIONE_SOCIALE di cui è titolare la figlia NOME COGNOME, nonché di contratti di assicurazione con l’agente assicurativo NOME COGNOME da parte di imprenditori e commercianti della zona, minacciati ed indotti alla loro conclusione dalla semplice presenza di affiliati al sopra richiamato gruppo criminale), in Galatina, Noha e altrove sino al 24 febbraio 2020.
Lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva, invece, respinto la richiesta, avanzata dalla pubblica accusa, di misura cautelare con riferimento all’ipotesi di concorso del COGNOME nel reato di usura aggravata commesso, assieme a NOME COGNOME ed NOME COGNOME, ai danni di NOME COGNOME titolare della RAGIONE_SOCIALE (capo D della imputazione provvisoria).
2.11 Tribunale, nel rigettare integralmente il gravame proposto dall’imputato, ha confermato la valutazione, già espressa dal Giudice per le indagini preliminari, rispetto alla sussistenza di tutte le condizioni di legge per l’applicazione della misura cautelare in oggetto, dando particolare rilievo alle risultanze delle intercettazioni ambientali, alle attività di osservazione ed alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME NOME COGNOME, il quale aveva evidenziato il ruolo preminente dell’indagato rispetto ai fatti oggetto delle imputazioni provvisorie, tra cui le attività di carattere estorsivo.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
3.1.Con il primo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione der,artt292, comma 2, e 309, comma 9, cod. proc. pen. per non avere il Giudice per le indagini preliminari valutato autonomamente gli elementi indiziari. Il ricorrente, infatti, ripropone l’eccezione di nullità de ordinanza genetica disattesa dal Tribunale di Lecce che ha, invece, ritenuto legittima la c.d. ‘tecnica dei glossatori’ utilizzata dal Giudice per le indagin preliminari. Egli, in particolare, osserva che non è dato comprendere quali sarebbero state le valutazioni autonome ed originali espresse dal primo giudice rispetto alla richiesta della pubblica accusa e che, con lo stesso provvedimento impugNOME, non è stata fornita una adeguata risposta sul punto.
3.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge rispetto all’art.273, comma 1-bis, cod. proc. pen., per non avere il Giudice per le indagini preliminari applicato – con riferimento alla dichiarazione dell’imputato di reato connesso NOME COGNOME – le regole di valutazione probatoria dell’art.192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con il conseguente vizio di motivazione apparente in cui è incorso il Tribunale del riesame.
3.3. Il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’ omessa valutazione della documentazione difensiva presentata a corredo della richiesta di riesame e, nello specifico, due decisioni (una del Tribunale del Riesame di Lecce ed una della Corte di Cassazione) che avevano escluso l’appartenenza del COGNOME ad organizzazioni mafiose in un periodo successivo a quello per il quale egli aveva riportato condanna irrevocabile e, soprattutto, le dichiarazioni rese ai sensi dell’art.391-bis cod. proc. pen. da NOME COGNOME (titolare del ristorante RAGIONE_SOCIALE) e da NOME COGNOME (responsabile amministrativa della RAGIONE_SOCIALE) che avevano dichiarato di avere sottoscritto i contratti di somministrazione con la RAGIONE_SOCIALE (di cui è titolare la figli del ricorrente) soltanto perché le condizioni economiche erano per loro più convenienti.
3.4. Con il quarto motivo il ricorrente, lamenta ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione rispetto alla configurabilità del reato associativo senza tenere conto, peraltro, delle decisioni che hanno escluso l’appartenenza del COGNOME ad associazioni di stampo mafioso in epoca successiva rispetto a quella per la quale egli era stato condanNOME in via definitiva.
3.5. Con il quinto motivo il COGNOME denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari ex art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed alla presunzione relativa di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente, al riguardo, osserva che la motivazione riguardante le citate esigenze non ha tenuto in debito conto il tempo trascorso dai fatti oggetto delle imputazioni e non ha, quindi, adeguatamente argomentato sul punto.
Infine, nel corso della udienza in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Anzitutto, con riferimento al primo motivo si rileva che il provvedimento impugNOME, con motivazione non manifestamente illogica, ha escluso la lamentata nullità dando rilievo al fatto che il Giudice per le indagini preliminari a termine di ogni paragrafo dell’ordinanza genetica (nella quale ha usato la tecnica del cd. ‘copia e incolla’) aveva espresso le proprie considerazioni rispetto a ciascun capo di imputazione ed aveva argomentato in modo autonomo circa le esigenze cautelari dato che, tra l’altro, ha escluso di emettere la misura cautelare rispetto al fatto di cui alla lettera D) della imputazione provvisoria (pagg. 3 e 4 dell’ ordinanza del Tribunale di Lecce).
1.1. Al riguardo va, poi, ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all’art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen., è compatibile con la redazione dell’ordinanza con la tecnica c.d. dell’incorporazione’ quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5 – , Sentenza n. 1304 del 24/09/2018, Rv. 275339 – 01).
Ciò posto e passando all’esame degli altri motivi, la Corte esserea che il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate, con riferimento ai lamentat vizi della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi d colpevolezza.
Invero, il quadro di gravità indiziaria a carico di NOME COGNOME si fonda sulla chiamata in reità da parte del collaboratore COGNOME e dalle intercettazioni ambientali.
3.1.0ccorre in proposito ricordare che, in tema di misure cautelari personali, tali chiamate possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo quando, oltre che essere sostenute da attendibilità intrinseca, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali avent valore dimostrativo non solo in ordine all’accertamento della verificazione del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità al soggetto colpit dalla misura restrittiva della libertà personale, secondo un canone di elevata probabilità e credibilità razionale (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, COGNOME, Rv. 234598; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 264213; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, COGNOME, Rv. 247147; Sez. 1, n. 35710 del 20/09/2006, COGNOME, Rv. 234897; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, COGNOME, Rv. 232601).
3.2. In tale ambito, ciascuna chiamata può avere come riscontro, anche unico, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché ricorrano (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) determinate condizioni, che attengono, per quanto propriamente di rilievo ai fini del presente giudizio: a) all’accertamento dei rapporti personali fra ciascuno dei dichiaranti e la fonte diretta, onde inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato ai primi; b) alla convergenza delle varie chiamate, che devono corrispondersi reciprocamente, in maniera individualizzante quanto alla posizione dell’indagato, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum a suo carico.
Rispetto ad entrambe le condizioni l’ordinanza impugnata appare lacunosa ed illogica nel suo argomentare.
4.1. Anzitutto in essa non è stato adeguatamente approfondito il tema riguardante la valutazione di attendibilità originaria del COGNOME, da condurre con particolare cautela nella situazione data proprio perché egli è l’unica fonte informativa richiamata. Pertanto, si imponeva maggiore rigore di apprezzamento circa l’attendibilità del predetto collaboratore; al contrario, il Tribunale del riesa non ha fornito alcuna valida argomentazione sia con riferimento all’associazione di stampo mafioso sia con riferimento alle estorsioni. Sul punto la criticità dell’operato del Tribunale appare quindi evidente.
4.2. In ogni caso, le motivazioni svolte nel provvedimento impugNOME per sostenere l’attendibilità del COGNOME ed il riscontro oggettivo di quanto dal predetto rappresentato in ordine alla associazione di stampo mafioso ed alle c.d. ‘estorsioni ambientali’ non risultano adeguate e, comunque, non si sono confrontate con le risultanze delle indagini difensive dalle quali era emerso che le vittime delle estorsioni indicate nel capo di imputazione provvisoria avevano scelto di concludere i contratti di fornitura di gas ed energia elettrica con la società dell figlia dell’indagato, soltanto perché da loro ritenute economicamente convenienti. Orbene, rispetto a tali allegazioni difensive, il Tribunale del riesame anziché valutarne la rilevanza e la attendibilità si è limitato a sostenere che gli imprenditor in questione erano stati indicati nel capo di imputazione provvisorio soltanto in via esemplificativa, incorrendo in tal modo nel lamentato vizio di omessa motivazione.
4.3. Inoltre, il Tribunale del riesame non ha spiegato le ragioni per le quali l’attività svolta dall’agente assicurativo COGNOME sarebbe?», comunque, riconducibire. all’odierno ricorrente; infatti, nel provvedimento impugNOME non viene chiarito se il citato agente fosse soltanto un prestanome di NOME COGNOME oppure socio in affari dell’odierno ricorrente.
Quanto,poialla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato associativo va detto che anche essi, per come risulta dalla ordinanza impugnata, sono stati desunti dalle dichiarazioni del COGNOME e dalle intercettazioni.
5.1. Con riferimento alla verifica della attendibilità del COGNOME vale quanto sopra indicato; quanto, invece, alle intercettazioni, bisogna ricordare che, come affermato da questa Corte (Sez. 2, 3492 del 08/01/2019, COGNOME, non mass.), l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risult logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezz della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650) o in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiv ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516).
5.2. Nel caso in esame la motivazione della ordinanza del Tribunale di Lecce fa discendere, in maniera non logica, dai dialoghi intercettati richiamati in essa, gli elementi indiziari ritenuti sufficienti per affermare che l’odierno ricorre ricopriva un ruolo di vertice nell’ambito dell’organizzazione criminale di cui alla imputazione provvisoria, senza peraltro tenere conto delle intervenute assoluzioni
del COGNOME per analoghe imputazioni relative a periodi successivi rispetto a quello per il ricorrente ha riportato condanna irrevocabile.
Invero, l’ordinanza ha richiamato le intercettazioni GLYPH riguardanti i contratti di somministrazione ed assicurativi, rispetto ai quali, però, sussistono le carenze motivazionali prima evidenziate, con la conseguenza che da tali conversazioni non risulta possibile desumere – in modo coerente – gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione ex art .416-bis cod. pen.
Le segnalate carenze argomentative dell’ordinanza impugnata ne giustificano l’annullamento, ed il conseguente rinvio al Tribunale per nuovo esame, restando assorbite le ulteriori doglianze in tema di esigenze cautelar’. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art.309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 ottobre 2022.