Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3576 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3576 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 07/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12/06/2025 ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro in data 26/04/2025, con la quale Ł stata applicata nei confronti di COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per imputazione provvisoria allo stesso ascritta al capo 6) ai sensi dell’articolo 391ter e 416bis 1 cod. pen.
2.COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente ha denunciato vizio della motivazione perchØ manifestamente illogica, oltre all’erronea applicazione degli artt. 416bis. 1 cod. pen. e 274 e 275 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza della provvista indiziaria in relazione all’art. 416 -bis.1. cod. pen., sottolineando la presenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione del titolo cautelare impugnato e la confusione della motivazione nell’aver richiamato la imputazione di cui al capo 1) piuttosto che quella di cui al capo 6). ¨ stata sottolineata la contrarietà della famiglia del ricorrente all’attività allo stesso imputata e la insufficienza del rapporto dello COGNOME con la figura di COGNOME NOME quale elemento risolutivo. In tal senso, si doveva rilevare non solo che non era stata in alcun modo riscontrata la volontà di agevolare la consorteria criminale di riferimento, ma anche la assenza di qualsiasi elemento a sostegno della ricorrenza di una volontà recidivante quanto alla commissione di ulteriori condotte criminose, considerato, altresì, il tempo decorso tra la data indicata nella imputazione provvisoria e
l’applicazione della misura cautelare.
3.Il Procuratore Generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
2.Quanto al motivo di ricorso, con il quale Ł stata dedotta congiuntamente la violazione di legge e di norme processuali, oltre che il vizio della motivazione quanto all’effettiva ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestata aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., deve essere in via preliminare richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. Ł rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che il controllo di legittimità non può riguardare nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 6, n.11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, COGNOME, non mass.). ¨ stato, in tal senso, costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere ‘all’interno’ del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 269885-01, in motivazione, nonchØ, da ultimo,Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01).
3.Ciò premesso, occorre considerare come la difesa, anche con il ricorso per cassazione, si sia concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario quanto alla ricorrenza della aggravante contestata, come già avvenuto con la richiesta di riesame, proponendo una lettura alternativa e parcellizzata del consistente insieme di elementi indiziari valutati dal Tribunale quanto alla posizione dell’odierno ricorrente.
In tal senso, si deve osservare come sia stato ampiamente ricostruito il contesto nel quale maturava la condotta provvisoriamente imputata, con puntuale considerazione degli elementi ritenuti univoci e concordanti nel descrivere non solo la condotta posta in essere del ricorrente, ma anche la piena consapevolezza dello stesso quanto alla finalità di supporto e agevolazione della consorteria criminale indagata della quale egli si mostrava parte attiva e integrata, tanto da voler continuare a gestire i rapporti con diversi soggetti appartenenti alla famiglia, nell’interesse della cosca, anche prendendo iniziative autonome senza consultarsi con i soggetti che lo avevano sostituito durante la sua detenzione, circostanza questa che Ł stata ritenuta, con motivazione del tutto logica, significativa ed emblematica della sua specifica posizione,caratterizzata da autonomia e capacità di direzione ed organizzazione, pur trovandosi ristretto in carcere, oltre che riconosciuta all’esterno, tanto da intrattenere rapporti anche con soggetti radicati in diversi contesti territoriali al fine di organizzare future attività al momento della sua scarcerazione (pag. 3 e seguenti dove sono stati valorizzati i diversi numeri utilizzati dall’interno del carcere e la
portata univoca e la gravità indiziaria emergente dalle captazioni, nell’ambito delle quali si affrontavano tematiche del tutto esplicative della piena connotazione della condotta ai sensi dell’art. 416bis.1 cod. pen., come, a mero titolo esemplificativo, il mantenimento adeguato della propria famiglia durante lo stato detentivo) .
Il Tribunale ha, dunque, fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente quanto alla aggravante contestata, richiamando una pluralità di evidenze indiziarie, mediante uno specifico ed articolato confronto proprio con le deduzioni della difesa, giungendo ad una ricostruzione puntuale e specifica degli elementi a carico dello COGNOME (anche quanto ai rapporti con il COGNOME e con i componenti della sua famiglia nucleare).
4.Deve, in conclusione, essere richiamata la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze indiziarie, mentre il ricorrente con le sue argomentazioni, pur investendo formalmente lamotivazione, si Ł limitato a prospettare una diversa e parcellizzata valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01). La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta.
5.Del tutto generiche poi, in assenza di confronto con la motivazione, le considerazioni spese in tema di esigenze cautelari, attesa la chiara indicazione da parte del Tribunale a pag. 1 della motivazione della sottoposizione del ricorrente alla misura degli arresti domiciliari ed il richiamo alla aggravante di cui all’art. 416bis. 1 cod. pen., correlata in modo logico ed argomentato all’evidente agevolazione della consorteria criminale riferibile alla ‘ndrina COGNOME e il richiamo all’utilizzo del denaro anche per il sostentamento dei detenuti, attività tipicamente riferibile all’ambito criminale indagato, con conseguente costruzione argomentativa in termini di attualità e ricorrenza delle esigenze predette (Sez.2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez.2, n. 24533 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 28669801). La motivazione ha, inoltre, pienamente considerato le censure difensive, disattendendole, quanto al periodo di tempo trascorso dalla condotta ascritta. NØ appare in alcun modo scalfire tale complessiva ricostruzione la presenza di un evidente errore materiale, puntualmente rilevato anche dalla Procura generale nelle proprie conclusioni, nella parte iniziale della motivazione del provvedimento rispetto al dispositivo del provvedimento impugnato.
6.Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 07/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME