Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34012 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore
AVV_NOTAIO espone i motivi di gravame ed insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata
Ritenuto in fatto
1.NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che – decidendo in sede di rinvio per effetto di una sentenza di annullament della Prima Sezione di questa Corte – ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal g.i.p. presso il Tribunale di Milano.
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2.Tramite difensori abilitati, sono stati articolati due motivi, di seguito richiamati strettamente indispensabili, ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha denunciato vizi di violazione di legge e della motivazione, in quant l’ordinanza impugnata, nonostante le direttrici dell’annullamento per carenza di motivazion sulla ricorrenza del materiale indiziario, non avrebbe fornito appagante ragione, in termini gravi indizi, dell’assunta partecipazione di NOME NOME al tentato omicidio; a tanto n potrebbero valere il comportamento successivo ai fatti o la causale della condotta del fratel non sufficienti ad inquadrarne il contributo concorsuale, anche perché il provvedimento impugnato ha riconosciuto che NOME NOME avrebbe trovato un accordo pacifico con NOME in relazione all’interruzione del rapporto sentimentale tra NOME e la sorella di NOME.
2.2.11 secondo motivo, a riguardo della sussistenza delle esigenze cautelari, ha nuovamente lamentato vizi di inosservanza della legge e della motivazione, rilevando l’inesistenza elementi di concretezza ed attualità, non evidenziati dall’ordinanza impugnata, in ordine pericolo di commissione di delitti della stessa specie, tenuto conto del tempo trascor dall’evento delittuoso e dell’impossibilità di collegarli alla mera gravità del fatto od astratti e congetturali. Infine, non sarebbe stata fornita idonea motivazione in or all’ineluttabilità della custodia in carcere ed all’impossibilità di ricorrere, in regime domiciliari, all’utilizzo del braccialetto elettronico o persino all’adozione di misure d anche applicate cumulativamente.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Mette conto premettere che, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Cor nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compit verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti ch ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hann indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controlland congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risult probatorie; di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parannetrata all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolez (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte,
condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevol ex art. 273 cod. proc. pen. sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazio specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante d testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzi dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la ril concludenza dei dati probatori; non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenz del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversaz intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non n limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recep (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
1.1.Quanto all’apprezzamento del quadro esigenziale, si è parimenti affermato, alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di vertice, che l’ordinamento non conferi alla Corte di Cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggetti dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenut adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giu cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Se 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 – dep. 04/01/2012, COGNOME, Rv. 251760).
2.Fatta tale premessa, il Tribunale della fase rescissoria ha certamente colmato il “gap” motivazionale registrato dalla pronunzia rescindente della prima sezione di questa Corte, illustrando con logicità e dovizia di particolari, e segnatamente a riguardo del contributo fo dall’attuale ricorrente, le sequenze antecedenti, coeve e successive alla commissione del reato di tentato omicidio in concorso, detenzione di arma comune da sparo clandestina e ricettazione in concorso, oggetto dell’incolpazione provvisoria elevata nell’originaria ordinanza coercit così confermata. Il provvedimento impugnato ha valorizzato: a) che, in base ai rilievi esegu sul luogo dell’accadimento ed alla ricostruzione balistica, a dare la stura alla sparatori stata con elevato grado di probabilità l’azione di NOME NOME, che si trovava in auto insieme al padre, NOMENOME e al fratello, l’attuale ricorrente, NOME NOME; b) c ricostruzione, operata dalla polizia giudiziaria con l’ausilio delle immagini delle telecame sorveglianza e del materiale intercettivo, deponga univocamente per l’incedere di un affiancamento tra il veicolo dei NOME e il furgone degli antagonisti, gli NOME, dunque per un
dinamica di “conflitto” intenzionale, nel cui contesto si è rivelato sinergico il contegno dagli astanti tutti; c) che orientino in tale direzione, con particolare riferimento alla con COGNOME NOME, la postura tenuta nell’abitacolo, sul sedile anteriore destro del veicolo, tempestività con la quale, al termine dello scontro a fuoco, egli si è adoperato per asport qualcosa dall’interno della Fiat Punto e per chiamare in soccorso tale COGNOMECOGNOME – significativamente – la sola posizione, indicatore di non occasionalità della vicenda; d) ch previa concertazione di una spedizione punitiva e, comunque, la prova della sintonica confluenza dell’intento aggressivo degli occupanti della Punto, tra cui NOME NOME, deriv dalla accurata, unitaria disamina delle conversazioni intercettate dopo l’evento, da cui desumono il movente dell’azione – una ritorsione all’interruzione di una relazione affettiva NOME NOME e NOME NOMENOME figlia e sorella dei protagonisti – e la previa consapevolezza del ricorrente a riguardo delle ragioni della vendetta, della programmazione dell’agguato, del presenza di una pistola, in possesso del fratello, poi usata nella sparatoria.
Constatata, dunque, l’insussistenza di profili di manifesta illogicità ed incongruenza d struttura della motivazione dell’ordinanza impugnata, generici ed inconsistenti, se non di pu stile, si palesano i rilievi difensivi, finalizzati a proporre un’interpretazione riduttiva d captati, inammissibile in questa sede, e a formulare critiche decontestualizzate su “frammenti espositivi delle argomentazioni esposte, non affrontate nella loro globalità e completezza; comunque, in definitiva, a sollecitare la Corte ad una rivisitazione del materiale indiziario ad essa non compete (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
2.1. E considerazioni analoghe devono essere riservate alle obiezioni relative alla riten specificità delle esigenze cautelari, che si limitano, genericamente, ad elencare una serie massime giurisprudenziali e a dolersi di un vuoto motivazionale inavvertibile, dal momento che il Tribunale del rinvio (con l’esplicito, convincente aggancio alla motivazione del Tribunale rito incidentale d’appello avverso ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione della mis atto, ex art. 310 cod. proc. pen.) ha scrupolosamente scandagliato tanto i profili di pericolo sociale, concreta ed attuale, del prevenuto – traibile da un persistente e pervasivo clim conflittualità tra le fazioni della contesa, di rigida connotazione e condivisione familia comune stanzialità territoriale, anche nella regione di provenienza, tale da fornire seguendo l’interpretazione giurisprudenziale più restrittiva, da ultimo sez. 6, n. 11728 20/12/2023, Catalfamo, Rv. 286182) una prevedibile “occasione prossima” di commissione di delitti della stessa specie – e dell’inadeguatezza dell’adozione di misure diverse dalla custo inframuraria, quanto dato conto delle ragioni che non autorizzano a reputare idoneo il ricor ai meccanismi elettronici di vigilanza in regime di arresti domiciliari (in linea con le dir sez. U n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651), i quali permettono di monitorare l presenza dell’indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi, ma no generano inibizione alcuna rispetto alle altre prescrizioni proprie della misura domiciliar segnatamente – come chiarito dalla decisione impugnata e sempre in stretta correlazione con le argomentazioni riguardanti l’ostilità e la profonda contrapposizione tra nuclei familiar
“impedire eventuali illeciti compiuti nell’immediatezza dell’allontanamento”. Il motivo di ricorso non si confronta, come doveroso, con il tessuto espositivo dell’ordinanza impugnata e precipita, pertanto, nell’alveo dell’aspecificità e della manifesta infondatezza.
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. p pen..
Così deciso in Roma, 06/06/2024
Il conjqflere estensore
Presidente