Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12244 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Catanzaro, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 17/10/2023 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro emessa in data 14/09/2023, applicativa nei confronti di costui della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 19) nonché a numerosi reati fine di cessione di sostanze stupefacente, ai sensi dell’art. 73, comma 1 e 4, d.p.r. 309/90.
Avverso l’ordinanza del giudice del riesame propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato, sulla base di due motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e, in ogni caso, per illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza degli elementi indiziari legittimanti la emissione del provvedimento cautelare, con riferimento a tutti i reati oggetto dell’incolpazione provvisoria, atteso che dagli at di indagine era emerso che il COGNOME era stato soltanto acquirente per uso personale di modiche quantità di cocaina, senza mai svolgere attività di spaccio; inoltre, non sussistevano elementi per affermare il ruolo partecipativo ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacente, posto che gli episodi ascritti s riferivano ad un arco temporale compreso fra febbraio e settembre 2020 e non erano di per sé sintomatici di un collegamento con organizzazioni criminali, finalizzato alla comune realizzazione di un programma associativo;
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., rispetto alle affermate esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura carceraria, con omesso esame delle deduzioni difensive sul punto.
Il primo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, prospetta censure estranee al vaglio di legittimità.
Le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad ess ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01).
3.1. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, richiamando gli atti di indagine, ha evidenziato con argomentazioni immuni da rilievi sul piano logico l’esistenza del sodalizio criminale di cui al capo 19), composto da vari indagati, legati tra loro anche da vincoli familiari nonché da un comune programma delittuoso negli affari del narcotraffico; ha altresì delineato al suo interno condotta di NOME COGNOME, individuando il ruolo di spaccio nell’interesse del sodalizio, con la consapevolezza di apportare un concreto contributo all’attività illecita organizzata.
Circa l’esistenza dell’associazione, sono state analizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno reso più dettagliato il quadro già emerso dalle intercettazioni, con conclusioni che sul punto non sono oggetto di contestazione (ramificata organizzazione dedita, in via esclusiva, all’approvvigionamento di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti – cocaina e marijuana – anche dal nord Italia e al successivo spaccio diffuso nel crotonese e nel reggino; il ruolo di vertice di NOME COGNOME; il supporto nella gestione fornito dalle compagna e dal figlio di NOME, considerati fedelissimi).
In tale contesto è stata delineata la partecipazione all’associazione del COGNOME (pagine 7 e seguenti), condividendosi l’analisi del AVV_NOTAIO in relazione al materiale investigativo, costituito da una lettura unitaria delle conversazioni intercettate dall’esito dei sequestri, dalle risultanze dei servizi di osservazione, dall’esame delle immagini del sistema di video sorveglianza, installato al di fuori dell’abitazione del COGNOME.
Il ricorrente risulta essere stato costantemente disponibile al recupero di sostanza stupefacente, con un ruolo nevralgico anche nella successiva attività di spaccio, come dimostra l’elevato numero dei reati fine contestatigli, tutti ex art. 73 d.p.r. 309/90, in un significativo arco di tempo, interfacciandosi direttamente con il COGNOME e con i suoi collaboratori più fidati: conclusione che nell’iter logico de tribunale si è incentrata, in particolare, sull’analisi degli episodi delittuosi significativi (quali quelli contestati ai capi 104, 105 e 106), attestanti un modu operandi collaudato e l’esistenza di una filiera del narcotraffico. Le tesi difensive sono state analizzate, escludendosi che il COGNOME, benché assuntore di droga, acquistasse stupefacente per uso personale, emergendo, invece, la sua abilità di spacciatore e il contributo decisivo alle attività funzionali dell’organizzazione, i compreso il procacciamento di acquirenti.
Il motivo relativo alle esigenze cautelari si fonda sulla eccepita inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, quindi, sulla negata partecipazione all’organizzazione criminale, atteso l’uso personale della droga acquistata; ricostruzione alternativa che contrasta – come evidenziato – con il quadro indiziario relativo alla condotta delittuosa, effettuata dai giudici del meri cautelare con aderenza agli atti d’indagini e coerenza argomentativa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
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