Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22572 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 04/04/2025 R.G.N. 4823/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME nato a Roma il 22/12/1975
rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza emessa in data 04/12/2024 del Tribunale di Roma, sezione per il riesame
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate in data 19/03/2025 dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME non ha depositato conclusioni scritte;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava, salva l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., il provvedimento emesso il 28/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 512 bis e 648 ter cod. pen. (capi 2 e 8 di imputazione provvisoria).
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi in relazione al reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. contestato al capo 2).
L’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata Ł semplicemente un ‘copia-incolla’ del provvedimento applicativo della misura cautelare e non contiene alcun confronto con le deduzioni difensive sviluppate nell’istanza di riesame.
Il Tribunale ha fondato il giudizio di gravità indiziaria in capo a COGNOME utilizzando il dato, già valorizzato dal giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’utenza 06NUMERO_DOCUMENTO, intestata alla zia dell’indagato, sarebbe stata utilizzata sino al giugno 2019 per la gestione on line del conto corrente bancario n. 5095 intestato alla RAGIONE_SOCIALE e acceso presso la banca di Credito Cooperativo di Roma. Tale dato Ł fallace in quanto le indagini svolte non hanno affatto accertato che tale utenza gestisse il conto corrente in questione, ma una circostanza diversa, del tutto neutra, e cioŁ che dalla stessa partivano telefonate verso istituti di credito in generale.
Il Tribunale ha altresì dato rilievo ad una serie di conversazioni telefoniche che, tuttavia, non possono essere poste a fondamento della valutazione di gravi indizi per il reato di cui all’art. 512 bis cod. proc. pen. commesso tra il giugno ed il luglio 2019 poichØ esse si riferiscono ad un periodo successivo, ossia ottobre- novembre 2019. ¨ lo stesso collegio della cautela che, nell’identificare COGNOME con il ‘KING’ oggetto delle conversazioni intercorse tra Sfera e COGNOME che lo descrivevano come colui il quale si era reso irreperibile sul territorio nazionale trasferendosi a Miami e in Costarica, così da non consentire l’accesso on line al conto corrente, colloca temporalmente tali colloqui proprio nell’autunno del 2019.
In ogni caso, l’identificazione dell’indagato nel soggetto soprannominato ‘King’ Ł priva di fondamento non avendo le indagini accertato l’esistenza di viaggi nell’anno 2019 da parte di COGNOME in talipaesi, del resto la circostanza va esclusa anche alla luce della documentazione allegata al ricorso (di cui Ł chiesta l’acquisizione) e cioŁ dello storico delle entrate ed uscite dal territorio statunitense registrato sul portale ufficiale della agenzia doganale e di protezione delle frontiere degli Stati Uniti, visibile inserendo nel portale medesimo i dati del passaporto in uso all’indagato dal 2012 al 2022 e di quello nuovo.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi in relazione al reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. contestato al capo 18).
Anche con riferimento a tale addebito, l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata Ł semplicemente un ‘copia-incolla’ del provvedimento applicativo della misura cautelare e non prende in considerazione la precisa doglianza della difesa con la quale, in sede di riesame, si deduceva che il capo di incolpazione colloca la condotta illecita attribuita a COGNOME nel luglio 2019 (trasferimento in data 4 luglio 2019 da parte dell’indagato, in concorso con RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 23.383,88 dal conto corrente n. 5095 della banca di credito cooperativo di Roma intestato alla RAGIONE_SOCIALE di Nettuno su un conto corrente tedesco), ma in tale periodo le operazioni finanziarie sul rapporto bancario di cui sopra avvenivano attraverso l’utenza telefonica 327-5917125 utilizzata da RAGIONE_SOCIALE e non da COGNOME, il quale, pertanto, non può identificarsi nell’autore di quel trasferimento di denaro potendo, al piø, a lui addebitarsi la diversa e distinta operazione di spostamento della somma di euro 28.980,00 effettuata nel successivo meso di novembre, tuttavia estranea alla contestazione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all’art. 275 del codice di rito e l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari specialpreventive, nonchØ alla adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari ed inidoneità di altre cautele meno afflittive.
Premesso che il Tribunale del riesame ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., il costrutto argomentativo in merito alla sussistenza di esigenze cautelari in ordine al pericolo di reiterazione del reato Ł del tutto illogico e privo di fondamento.
I fatti contestati risalgono all’anno 2019 e, dunque, la misura Ł stata applicata a distanza di ben 5 anni dagli stessi in assenza di rischio di recidiva, attuale e concreto; diversamente da quanto affermato dal collegio, i trasferimenti di denaro addebitati all’indagato non sono plurimi, ma uno solo effettuato nel novembre 2019.
Con motivo aggiunto depositato in data 17/03/2025, proposto in relazione alla prime due doglianze del ricorso principale, la difesa ribadisce come l’indagato non si identifichi nel soggetto denominato COGNOME, oggetto delle conversazioni telefoniche intercorse tra COGNOME e Guerci e asseritamente irreperibile sul territorio nazionale in quanto trasferito a Miami ed in Costa Rica.
Ad ulteriore sostegno allega la dichiarazione asseverata dalla Repubblica del Costa Ricanella quale si dà atto, a seguito di verifica effettuata tramite passaporti, che COGNOME si Ł mai recato in tale stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo ed il secondo motivo (con correlato motivo aggiunto) non sono consentiti per le ragioni che si vanno ad esporre.
2.1. Va preliminarmente esaminata la richiesta con la quale si chiede l’acquisizione dei documenti allegati al ricorso principale e al motivo aggiunto volti a dimostrare che l’indagato nell’anno 2019 non aveva effettuato viaggi negli Stati Uniti ed in Costa Rica.
Tale carteggio non può trovare ingresso in questa sede dovendosi richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (che si ribadisce) secondo cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano ‘ prova nuova’ e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito, che Ł estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, PMT/COGNOME, Rv. 277609-01; Sez. 1 n. 42817 del 06/05/2016, COGNOME, Rv. 267801; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266390; Sez. 3 n. 24417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188).
La produzione Ł irricevibile avendo ad oggetto documenti, da un lato, non esibiti nel precedente grado cautelare (quella allegata al ricorso principale) e, dall’altro, redatti in data successiva alla decisione del Tribunale (apostilla del Ministero della Repubblica del Costa Rica recante la data del 30/01/2025 con relativa asseverazione); nØ la difesa ricorrente ha dimostrato di non avere potuto esibire tale carteggio in sede di riesame.
2.2. Tanto premesso, le doglianze relative alla mancanza ed illogicità della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui agli 512 bis e 648 ter cod. pen. contestati a COGNOME nell’imputazione provvisoria sono in realtà volte a pretendere in questa sede non solo una valutazione di merito rispetto ad elementi mai sottoposti all’attenzione del giudice del riesame, ma anche una alternativa lettura delle circostanze esaminate dal Collegio della cautela che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine e motivatamente sussunto – con giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza – la condotta dell’indagato nello schema legale dei delitti di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio.
2.2.1. Ritiene il Collegio – in ragione della natura delle doglianze proposte – di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.
AllorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle
ragioni sulle quali si fonda l’affermazione di gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze investigative le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato ma Ł sufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 sulla cui scia si pongono, ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Ne consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. Ł rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne, invece, nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti dichiarative e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela.
2.2.2. Richiamati tali principi, va osservato, ben diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, che l’ordinanza impugnata non costituisce un mero ‘copia- incolla’ del provvedimento applicativo della misura cautelare, senza alcun confronto con le deduzioni proposte con l’istanza di riesame.
Il collegio della cautela ha infatti richiamato l’ordinanza genetica solo nella parte descrittiva delle articolate e complesse risultanze investigative, provvedendo poi, con autonoma motivazione, ad esaminare e vagliare i motivi di censura prospettati che ha disatteso con argomenti congrui e coerenti alla piattaforma indiziaria previamente illustrata (pagg. 43-45 dell’ordinanza impugnata).
Quanto al delitto contestato al capo 2 (art. 512 bis cod.pen.), ha evidenziato come la lettura unitaria delle evidenze disponibili portava ad affermare che l’indagato COGNOME era da identificarsi, unitamente a COGNOME, in uno dei gestori occulti della società RAGIONE_SOCIALE con sede in Nettuno, utilizzata per la realizzazione di una frode fiscale attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e le cui quote e cariche erano state intestate fittiziamente ad altri soggetti, meri prestanomi.
Ha dato conto, in particolare, che l’odierno ricorrente si era occupato delle operazioni finanziarie eseguite tramite home banking sul conto corrente bancario n. 5095 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma ed intestato a tale società valorizzando al riguardo che esse erano state effettuate fino al giugno 2019 attraverso l’utenza fissa della zia di COGNOME collegata ad un appartamento in INDIRIZZO ed utilizzata pressochŁ esclusivamente a tale scopo; l’attività captativa portava inoltre ad identificare era altresì emerso che COGNOME nel soggetto (menzionato con il soprannome ‘KING’) che i coindagati COGNOME e COGNOME nell’ottobre- novembre 2019, avevano cercato di rintracciare in quanto resosi irreperibile sul territorio nazionale, così da impedire loro l’accesso al conto corrente in questione per utilizzarne la provvista.
In relazione a tale ultimo profilo, il Tribunale ha valorizzato in modo non illogico le conversazioni intercorse tra COGNOME e COGNOME da cui risultava come la ricerca di ‘KING’ era stata effettuata proprio nello stabile di INDIRIZZO al citofono recante il nominativo COGNOME, immobile nella disponibilità, all’epoca, di tale famiglia ed adibito ad ufficio del soggetto ricercato che aveva a loro riferito di trovarsi in Costa Rica e di essere prossimo a rientrare a Miami, assumendosi l’impegno di effettuare in loro favore un bonifico; ha dato altresì conto del fatto che il soprannome ‘King’ era stato rinvenuto nella chat del padre di NOME COGNOME ed associato ad un’utenza con prefisso degli Stati Uniti.
Quanto al delitto di autoriciclaggio di cui al capo 8), il Tribunale, sempre in ottica non parcellizzata ma correttamente volta ad una valutazione unitaria delle risultanze investigative, ha esaustivamente richiamato le movimentazioni di ingenti somme di denaro provento di delitto (pari a piø di ottantamila euro) dalla società RAGIONE_SOCIALE (di fatto gestita da RAGIONE_SOCIALE) alla RAGIONE_SOCIALE (di fatto amministrata da COGNOME) che le aveva ricevute proprio sul conto n. 5095 gestito in prima persona dall’odierno ricorrente e, immediatamente dopo, le aveva in parte trasferite (euro 23.383,88, proprio come indicato nella imputazione provvisoria) su un conto corrente tedesco gestito da una società di intermediazione inglese e, con successive operazioni, le stesse erano state poi bonificate sul conto della RAGIONE_SOCIALE
3.Manifestamente infondato Ł il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 275 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari specialpreventive, nonchØ alla adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari ed inidoneità di altre cautele meno afflittive.
Il Tribunale ha sviluppato un apparato giustificativo piø che congruo (pagg. 47 e 48 dell’ordinanza impugnata) con riferimento in primo luogo alla attualità del pericolo reiterazione di reati, ravvisato pur a fronte del lasso di tempo trascorso dai fatti e della esclusione dell’aggravante della agevolazione mafiosa che ha espressamente ritenuto circostanze recessive.
Sul punto ha valorizzato la gravità dei fatti di reato, le numerosissime pendenze giudiziarie per violazioni finanziarie e societarie commesse in epoca non solo antecedente, ma anche coeva e successiva agli illeciti oggetto di imputazione provvisoria, lo stato di disoccupazione, nonchØ la circostanza che le condotte in scrutinio erano state realizzate da COGNOME appena dopo la scarcerazione avvenuta nell’ambito di un altro procedimento per il quale era stato attinto da misura cautelare con restrizione in carcere e successiva custodia domiciliare.
Anche sotto il profilo della proporzionalità e della adeguatezza della misura applicata nell’ordinanza genetica, il collegio della cautela ha compiutamente adempiuto all’obbligo motivazione in aderenza ai criteri indicati nell’art. 275 cod. proc. pen. e con apprezzamento
discrezionale che ha una sua precisa logica, evidenziando come la commissione dei fatti oggetto di giudizio dopo essere stato posto in custodia cautelare per illeciti pregressi rendeva evidente l’insufficienza di presidi non coercitivi a fronteggiare il pericolo di reiterazione.
A fronte di una motivazione ampia ed articolata, il motivo proposto risulta generico e, confrontandosi solo apparentemente con essa, anche aspecifico.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME