Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12028 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12028 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Giardini Naxos il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 25/10/2022, il Tribunale di Messina rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa in data 30/09/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309/1990 e 2,4,7 della legge 895/1967.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando sei motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 292, comma 2 lett c) cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione.
Argomenta che il Tribunale, pur avendo dato atto che, come eccepito dalla difesa, vi era identità di testo tra l’ordinanza genetica e la relativa richiesta d P.M., non aveva dichiarato la nullità dell’ordinanza genetica, ritenendo, con argomentazioni non condivisibili, che la difesa avrebbe dovuto dimostrare che una diversa valutazione della gravità indiziaria avrebbe condotto ad un esito diverso.
Con il secondo motivo deduce vizio dì motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo di cui al capo 8) dell’imputazione.
Si lamenta che nella motivazione dell’ordinanza impugnata non si spiegavano le ragioni in base alle quali la condotta del ricorrente dovesse essere qualificata ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990; in particolare, non potendosi desumere la sussistenza di un sodalizio criminoso dalla commissione dei reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, non vi era prova nè dell’accordo criminoso nè dell’organizzazione che avrebbe consentito la realizzazione del programma criminoso; inoltre, la circostanza emersa e, cioè, l’attività di ricerca della sostanza stupefacente presso più soggetti, era indicativa della mancanza di un accordo con uno stabile fornitore, momento fondamentale per la costituzione di un’associazione; andava anche considerato che gli acquirenti della sostanza non potevano definirsi spacciatori per conto dell’associazione; infine, non era emersa una struttura organizzativa, in quanto non vi era un fornitore stabile, non esisteva una cassa comune, difettavano l’approvvigionamento di sostanze per il taglio della droga e strumenti per la pesatura della stessa.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e correlato vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale, pur dando atto che le singole cessioni avevano ad oggetto modeste quantità di sostanze stupefacenti, aveva erroneamente escluso la ricorrenza della fattispecie di cui dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, fondando la decisione su dati congetturali ed argomentazioni illogiche.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del ruolo di dirigente ed organizzatore dell’associazione da parte del ricorrente.
Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto il ruolo apicale del ricorrente limitandosi a richiamare l’autonomia gestionale nei rapporti con i fornitori ed il ruolo direttivo nell’imporre i prezzi e le modalità di confezionamento della sostanza stupefacente.
Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza, in relazione ai reati-fine contestati, dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Si lamenta che, pur a fronte di specifico motivo di impugnazione, il Tribunale non aveva esplicitato le ragioni della non configurabilità dell’ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. n. 309/1990.
Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 52) dell’imputazione, deducendo che il Tribunale non aveva considerato che l’oggetto materiale della condotta era costituito da un’arma non funzionante e non ripara bile.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell’art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate
spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità “seriali”, non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, consider per essi sussistenti (Sez.3, n. 840 del 17/12/2015, dep.12/01/2016, Rv.265645; Sez.6,n.47233 del 29/10/2015, Rv.265337; Sez.6,n.45934 del 22/10/2015, Rv.265068; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Rv.267350).
L’obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un’attivit ricostruttiva ed esplicativa non implica, infatti, con riferimento all’esposizione dell parte narrativa del provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta del PM (Sez.3,n.48962 del 01/12/2015, Rv.265611).
Va anche ricordato che questa Corte ha affermato che ove l’eccezione di nullità sia generica e consista nel lamentare l’assenza di autonoma valutazione del G.I.P., senza indicare i passaggi dell’ordinanza genetica che ricalcano o richiamano la richiesta cautelare, o senza indicare le ragioni per cui tale omissione avrebbe impedito valutazioni alternative di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non si rende necessario per il Tribunale fornire una motivazione più articolata, indicando in modo specifico le pagine e i passaggi in cui è dato rinvenire la detta valutazione autonoma, poiché una diversa interpretazione finirebbe con il porre a carico del Tribunale un onere motivazionale eccessivamente gravoso e ingiustificato (Cfr. Sez.1, n. 333 del 28/11/2018, dep.07/01/2019, Rv.274760 – 01; Sez.2, n.42333 del 12/09/2019; Rv.278001 – 01; Sez.1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 77496 – 01).
Nella specie, il Collegio cautelare, nel disattendere le doglianze qui riproposte, ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, evidenziando, con motivazione congrua, che il Giudice per le indagini preliminari, pur muovendo dall’impostazione della richiesta, aveva operato una valutazione complessiva del compendio indiziario fornito dall’accusa, elaborando una propria autonoma valutazione, con specifico riferimento alla posizione del COGNOME nell’ambito del sodalizio criminoso. A conferma di ciò il Collegio ha evidenziato, in maniera specifica e con esame delle relative parti motivazionali dell’ordinanza genetica, che, ai fini della valutazione della sussistenza del ruolo di promotore del sodalizio in capo al predetto, erano stati valorizzati altri aspetti in fatto rispetto a qu evidenziati dall’organo di accusa (cura e direzione delle fasi di approvvigionamento dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso) e che l’opera ricostruttiva del materiale investigativo del giudice della cautela, sia in punto d
gravità indiziaria che di esigenze cautelari, si appalesava, nel complesso, improntata ad un’autonoma valutazione del materiale sottoposto alla sua cognizione; ha anche correttamente rimarcato che la deduzione difensiva risultava aspecifica, in quanto non erano stati indicati gli aspetti della motivazione, in relazione ai quali vi sarebbe stata un’accettazione acritica da parte del giudice dell’ordinanza genetica, che avrebbero impedito apprezzamenti di fatto di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle adottate.
Rispetto a tale corretto ed adeguato percorso argomentativo, il ricorrente propone censure meramente ripropositive e prive di confronto critico con le specifiche argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata.
I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, che si trattano congiuntamente in quanto oggettivamente connessi perchè afferenti tutti alla sussistenza della gravità indiziaria, sono manifestamente infondati.
2.1. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, COGNOME ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
La valutazione della “prova” in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 – 01).
Ed è stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell’art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizicome si desume dall’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).
Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).
2.2. Nella specie, il Collegio cautelare evidenziava che le risultanze probatorie (contenuto delle numerose conversazioni intercettate) comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell’esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico, organizzata e promossa dal COGNOME, essendo emerso un vincolo permanente tra i sodali, l’esistenza di una struttura organizzata di mezzi e di uomini, rudimentale ma adeguata agli scopi del sodalizio, una affectio societatis
tra i componenti del gruppo (pag 7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18 dell’ordinanza impugnata).
Il ruolo apicale del COGNOME, poi, quale promotore ed organizzatore del gruppo associativo veniva desunto, in aderenza alle risultanze probatorie, dall’autonomia gestionale e nei rapporti con i fornitori, dall’atteggiarsi con i pusher, dal ruol direttivo e quasi di monopolio nell’imporre prezzi e modalità di confezionamento della sostanza stupefacente. La valutazione, sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto.
Inoltre, il Collegio cautelare escludeva che il sodalizio potesse essere qualificato ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, e che i reati fine potessero qualificarsi come condotte di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, rimarcando che la modestia del dato ponderale afferente alle singole transazioni era solo apparente, non essendo la programmazione criminosa finalizzata solo a transazioni di pochi grammi o di singoli dosi; emergeva, al contrario, una capacità del gruppo di garantire continuità all’attività di spaccio, nonostante le oggettive difficoltà di reperimento dello stupefacente (droga pesante) nel mercato (a causa della paralisi che aveva colpito nel periodo di osservazione dell’attività criminosa l’intero Paese a causa della pandemia), di eludere i controlli serrati per fini di tutela della sanità pubblica e di far ricors
Va ricordato che questa Corte ha affermato il principio, che va condiviso, secondo cui, in tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui il quale riveste il ruolo – anche non dall’inizio dell’associazione ed anche in unione ad altri – di coordinare ed assicurare la funzionalità delle strutture di cui il sodalizio si compone, senza necessità che detto ruolo sia svolto con riferimento all’associazione nella sua interezza (Cfr. Sez.1, n.47741 del 29/11/2017, dep.19/10/2018, Rv.274369 – 01). Tale principio è stato ribadito da Sez.3, n.2039 del 02/02/2018, dep.17/01/2019, Rv.274816 – 03, che ha precisato che la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l’impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un’attività che assume i caratteri dell’essenzialità e dell’infungibilità intesa, quest’ultima, peraltro, in senso relativo, e cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità (Cfr.Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, COGNOME, Rv. 195764 e nello stesso senso, più recentemente, Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, COGNOME, Rv. 254317; Cfr., altresì, Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, COGNOME, Rv. 268767; e nel senso che la natura essenziale per l’organizzazione della struttura associativa, qualifica la partecipazione come quella di organizzatore dell’organismo criminoso, Sez. 1, n. 2897 del 17/12/1993, COGNOME, Rv. 197921). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
canali sempre a nuovi di approvvigionamento dello stupefacente; tali elementi, complessivamente considerati, sono stati coerentemente ritenuti dimostrativi della sistematicità e dello svolgimento con modalità professionali dell’attività illecita, elementi che impedivano di qualificare in maniera meno grave la condotta associativa e le singole condotte come fattispecie delittuose di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Le argomentazioni sono congrue e logiche e conformi al principio di diritto, secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019,dep.16/01/2020, Rv.278098 – 01).
Va anche ricordato che ai fini della configurabilità dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non rileva in maniera assoluta il dato ponderale, essendo il giudice tenuto a valutare tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez. U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491).
Infine, il Collegio ha espresso congrua e logica motivazione anche con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine reato contestato al capo 52) dell’imputazione cautelare, richiamando il chiaro contenuto delle conversazioni intercettate dimostrative della detenzione illegale dell’arma da parte del COGNOME e dell’idoneità all’uso della stessa (pag 21 dell’ordinanza impugnata).
2.3. Risultano, quindi, puntualmente evidenziati in motivazione una serie di elementi circostanziati che, valutati globalmente, danno adeguato conto, sul piano della gravità indiziaria, del coinvolgimento del ricorrente nel reato associativo e nei reati fine contestatigli, in coerenza alla contestazione cautelare mossa.
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorrente, peraltro, neppure confrontandosi con le argomentazioni del Tribunale, svolge essenzialmente rilievi in fatto volti ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/02/2023