Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16425 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto; uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, che hanno illustrato i motivi dei ricorsi e ne hanno chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in data 30-31 agosto 2023 con dispositivo – cui seguiva il deposito della motivazione in data 13 ottobre 2023 annullava limitatamente al capo 16), confermandola nel resto, in relazione ai capi 1), 15), 29), 30) e 31) della imputazione provvisoria, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di NOME COGNOME dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 27 luglio 2023.
In particolare il capo 1) contestava a NOME COGNOME classe ‘DATA_NASCITA, la partecipazione alla associazione di tipo mafioso individuata nella articolazione di ‘ndrangheta operante in Limbadi e diretta dallo zio NOME COGNOME, in quanto
NOME «rappresenta sul territorio il fratello COGNOME NOME» a partire dal momento della carcerazione di quest’ultimo, e «inoltre – simulando una posizione defilata – intratteneva costanti rapporti con lo zio COGNOME NOME per il tramite di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, al quale palesava in più occasioni gli interessi “di famiglia” nel villaggio Sayonara e nella riscossione degli introiti derivanti dalla sua gestione; nell’attualità si adopera nelle iniziative volte al riciclaggio dei proventi illeciti della RAGIONE_SOCIALE, rilevando, per il tram del suo prestanome COGNOME NOME, una serie di attività economiche tra cui una piadineria ubicata in Milano ed un’attività ittica ubicata prima in Vibo Valentia e poi in Marcellinara». Il tutto con condotta a partire dal 16 marzo 2005, data fino alla quale la condotta associativa era ‘coperta’ dal giudicato della sentenza n.45/05 del 15 marzo 2005, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, divenuta irrevocabile a seguito di sentenza della Corte di Cassazione il 26 marzo 2008.
Per quel che qui rileva – essendo stata annullata la misura cautelare in relazione al capo 16) ed esclusa già geneticamente la gravità indiziaria dal G.i.p. in ordine al capo 14) – titoli cautelari sono anche il capo 15), in relazione al quale veniva contestata al ricorrente la violazione degli artt. 81, comma 2, 110, 512-bis e 416-bis 1, cod. pen. in concorso con il fratello NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per aver posto in essere condotte di attribuzione fittizia della menzionata piadineria in Milano alla COGNOME, al fine di eludere le misure di prevenzione reale; i capi 29), 30) e 31) contestavano analoghe condotte di trasferimento fraudolento di valori aggravate, a mezzo di intestazione fittizia con condotte successive, rispettivamente in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, compagna dell’imputato, in relazione alla gestione della struttura balneare «Il Delfino» ubicato in Nicotera Marina.
Il ricorrente, a mezzo dei difensori, ha proposto due ricorsi, l’uno depositato in data 6 novembre 2023 e l’altro il 14 novembre 2023, entrambi articolati in due motivi, sovrapponibili, che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione degli artt. 272, 273 e 292 in relazione all’art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata abbia ritenuto la piattaforma indiziaria adeguata a integrare la gravità richiesta in ordine al delitto associativo mafioso, fondando su travisamenti e vizi motivazionali, non risultando sufficienti a comprovare la partecipazione i reati fine, se ritenuti connotati da gravità indiziaria.
In particolare, in ordine alla condotta attribuita a NOME COGNOME di recupero di un credito di 800mila euro spettante al fratello NOME detenuto, connessa alla vendita del villaggio turistico Sayonara, a riscontro il Tribunale avrebbe travisato la dichiarazione del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che riferiva solo che la famiglia della ex fidanzata del ricorrente aveva un esercizio commerciale nel villaggio e non che NOME ne aveva autorizzato l’apertura; inoltre, anche senza risposta restava l’obiezione, posta con la memoria depositata, che NOME non fosse rappresentante del fratello NOME per il recupero del credito, in quanto l’assunto risultava smentito dall’annotazione sull’agenda del debitore NOME, che era riferita a NOME quale creditore e non a NOME; inoltre, i fratelli erano inseriti in due diverse articolazioni della RAGIONE_SOCIALE obiezione non superata logicamente dal riferimento alla scarcerazione dello zio NOME COGNOME, che avrebbe favorito la ricomposizione; ancora, il credito menzionato, che NOME COGNOME doveva recuperare, non riguarderebbe quello del germano NOME, bensì quello di tal COGNOME, che da NOME COGNOME fu indirizzato al nipote NOME, credito ritenuto dal Tribunale verosimilmente di illecita provenienza, quindi incerto; ad ogni buon conto, l’ordinanza impugnata avrebbe giustificato la rappresentanza dell’interesse di NOME da parte di NOME con la finalità mafiosa e non, invece, con quella familiare, in sé autosufficiente a giustificare la condotta. Infine, a riprova dell’estraneità d NOME COGNOME agli interessi del fratello, il collaboratore COGNOME riferiva che le somme spettanti al detenuto furono consegnate a COGNOME, come pure travisata sarebbe la conversazione intercettata dalla quale emergerebbe l’interesse dell’indagato, attraverso NOME, per la vendita del villaggio ad acquirenti russi. Anche viziata risulterebbe la motivazione nella parte in cui riconosce all’indagato il ruolo di coordinatore RAGIONE_SOCIALE attività del sodalizio, solo sull base dei video che comprovano l’arrivo di autovetture in uso a sodali, alcuni dei quali familiari, presso l’abitazione dello stesso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 512-bis e 416-bis 1 cod. pen. e vizio di motivazione.
L’ordinanza impugnata, quanto alla piadineria in Milano, non ha motivato in ordine al titolo trasferito in modo fraudolento né è spiegata, se non con un criterio di verosimiglianza, la volontà di elusione RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione, connessa ad una condanna di venti anni prima; come anche assertiva e non motivata risulterebbe l’illecita provenienza dei capitali impiegati per l’acquisto dell’esercizio commerciale, per altro essendo dalle indagini emerso che l’imputato, con il coindagato COGNOME, vende generi alimentari di produzione propria e dunque dispone di reddito proprio e lecito.
Anche per le condotte relative al Lido Il Delfino, le dichiarazioni di NOME non collocano nel tempo il ruolo di dominus della struttura turistica del ricorrente, né è nota la fonte della informazione riferita dal dichiarante, come pure fondata su un criterio di verosimiglianza è la circostanza che l’originaria intestataria, COGNOME NOME, avrebbe corrisposto quale canone di locazione il denaro datole dal ricorrente. Il ricorrente rappresenta che la mancata intestazione della impresa conseguiva alla esposizione debitoria rilevante nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e non rispondeva alla volontà di eludere le misure di prevenzione, neanche collegabile alla risalente sentenza di condanna nel 2003.
Quanto all’aggravante dell’agevolazione della RAGIONE_SOCIALE difetterebbe una congrua motivazione in ordine al richiesto dolo specifico.
Il ricorso è stato trattato con intervento RAGIONE_SOCIALE parti e le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Pacifico è l’orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l’ambito di delibazione. La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, NOME, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Va altresì premesso ce questo Collegio aderisce all’orientamento che ritiene – cfr. Sez. 5, n. 3607 del 05/06/2012, COGNOME, Rv. 253511 – che, in tema di misure cautelari persónali, la nozione di “gravi indizi di colpevolezza” di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine “indizi” inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di
colpevolezza, sicché ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gl indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. come si desume dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., che richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 55919 del 15/10/2018, COGNOME e Sez. 5, n. 41868 del 05/07/2018, COGNOME, nonché, per le altre Sezioni, Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, COGNOME, Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179, Rv. 270172, Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683, Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 261963, Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255053, Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928, Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576.
Sul tema, inoltre, va richiamato anche l’autorevole passaggio di Sez. U, COGNOME: «Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell’art. 192/2 c.p.p., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l’insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de hbertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito» (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, COGNOME, Rv. 234598).
Pertanto, la delibazione attuale è funzionale alla verifica della tenuta logica del provvedimento cautelare di secondo grado in relazione alla gravità indiziaria nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza, come evidenziato.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1 A ben vedere il presupposto con il quale non si confronta il ricorso è che il villaggio Sayonara è controllato da decenni dalla RAGIONE_SOCIALE, anche come luogo di summit di stampo mafioso, cosicché non appare manifestamente illogico aver tratto dalle dimostraziorii di interesse dell’indagato, in ordine alle vicende del villaggio, il quadro di gravità indiziaria in ordine alla ulteriore partecipazion dell’indagato all’associazione di stampo mafioso, in relazione al quale NOME COGNOME era stato già condannato nel passato.
In tale prospettiva nessun travisamento rileva questo Collegio nella conversazione, riportata nella memoria difensiva allegata al ricorso e depositata al Tribunale del riesame, al fol. 9, in ordine alla circostanza che COGNOME afferma
di aver chiesto l’intervento di NOME COGNOME per il recupero di un proprio credito in relazione al villaggio Sayonara e che quest’ultimo avesse indicato proprio il nipote NOME, attuale indagato, per occuparsi del recupero del credito.
L’ordinanza impugnata ne trae la conclusione non manifestamente illogica rispetto alla quale è del tutto marginale l’affermazione del Tribunale del riesame censurata quanto alla natura illecita del credito – della dimostrazione della signorìa della RAGIONE_SOCIALE COGNOME sul villaggio e sulle vicende relative e, in tale prospettiva, significativa per il ruolo dell’indagato è stata ritenuta la delega del capo della RAGIONE_SOCIALE per una tipica azione mafiosa, quale è quella di recupero di un credito.
3.2 Quanto alla doglianza relativa all’interesse di NOME COGNOME per la vendita del villaggio a potenziali acquirenti russi, per partecipare della distribuzione dei proventi, l’ordinanza impugnata fa riferimento alla conversazione telematica RIT 1055/17 – Sessione 257 del 27 marzo 2018: il motivo di ricorso lamenta che non sia stata trascritta la conversazione nel testo della ordinanza.
In vero il Tribunale del riesame rinvia alla ordinanza genetica e non vi è alcun obbligo di trascrizione della conversazione nell’ordinanza del Tribunale del riesame, tanto più che l’art. 292, comma 2-quater, cod. proc. pen. richiede la trascrizione del testo della conversazione, o meglio dei soli brani essenziali, solo in caso di necessità nell’ordinanza genetica.
Pertanto, la censura è manifestamente infondata e anche quanto al profilo del potenziale travisamento non è allegata la conversazione interessata, in violazione del principio di autosufficienza.
Per altro, dalla stessa conversazione citata il Tribunale del riesame evidenziava come sussistente un credito di 800mila euro vantato dal fratello dell’indagato, NOME, detenuto, diverso da quello di COGNOME, a differenza di quanto ritiene il ricorrente: il ricorso non contesta l’esistenza del credito di NOME – emergente anche dalla agenda in uso a NOME, che gestiva il villaggio – ma invece l’attribuzione all’indagato del compito di riscuoterlo per il fratello detenuto.
Per quel che emerge dall’ordinanza impugnata la conclusione cui giunge il Tribunale del riesame è tratta dalla stessa menzionata conversazione, e dunque valgono le considerazioni svolte in relazione al punto che precede, quanto all’autosufficienza del motivo, rispetto al quale deve osservarsi come, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo cui copia degli atti indicati in ricorso va inserita in separato fascicolo a cura della cancelleria, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, resta comunque sempre in capo al ricorrente, in caso di impugnazione proposta ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc.
pen., in forza del principio di autosufficienza del ricorso, l’onere di indicar specificamente gli atti da inserire in detto fascicolo, non potendo attribuirsi alla cancelleria il compito di identificazione degli stessi attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276432, in motivazione; principio condiviso anche da Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, COGNOME, Rv. 284901 – 01, in motivazione).
Né la doglianza proposta dalla memoria difensiva prodotta nel corso dell’udienza di riesame, e qui riproposta, relativa alla circostanza che nella agenda di NOME il debito fosse annotato come relativo al NOME e non al fratello NOME, risulta logicamente adeguata e decisiva a disarticolare il ragionamento del Tribunale, che attribuisce, a causa della detenzione del creditore, la riscossione al fratello libero.
Quanto al travisamento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di NOME COGNOME, in merito alla autorizzazione data dall’indagato al padre della ex fidanzata, per l’apertura di un esercizio commerciale nel villaggio Sayonara, deve evidenziarsi come il Tribunale del riesame richiami due interrogatori del dichiarante, resi in data 15 febbraio e 15 marzo 2019. Ma al riguardo la censura da travisamento non è accompagnata dalla allegazione dei verbali di interrogatorio per esteso, ma solo da brevi stralci (ali. 2 e 3 al ricorso): va richiamato il principio per cui il ricorso cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 – dep. 27/04/2017, COGNOME, Rv. P_IVA).
Per altro, in ordine ai travisamenti denunciati, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d’appello di prove non considerate dal giudice di primo grado) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno d’ella stessa)(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). Nel caso in esame non risulta, né è stata prospettata in modo dirimente, la decisività RAGIONE_SOCIALE censure mosse.
3.3 Quanto al rapporto fra i due fratelli, che risultavano distanti nella prospettazione difensiva tanto da appartenere ad articolazioni diverse della
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medesima RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale del riesame argomenta in modo non manifestamente illogico riguardo al subentro nelle dinamiche criminali di NOME COGNOME, in conseguenza della detenzione del germano NOME: non vi è un problema di incompatibilità fra i due in quanto in stati di libertà diversi, per un verso, e pe altro verso comunque il Tribunale, a fol. 7 dell’ordinanza impugnata, rileva come il recupero della direzione della RAGIONE_SOCIALE da parte del capo NOME COGNOME, zio di NOME e NOME, abbia determinato un nuovo assetto complessivo del sodalizio.
Quanto al valore dell’affectio familiae in luogo di quella per la società criminale, che avrebbe motivato l’interesse per il recupero del credito di NOME va richiamato il principio per cui anche il vincolo di consanguineità e l’affectio familiae conseguente, a ben vedere, non risultano fattori neutri in sede penale, dovendo ritenersi che in tema di associazione per delinquere, l’esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest’ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 268184 01; mass. conf. N. 2772 del 1995 Rv. 201353 – 01, N. 35992 del 2011 Rv. 250773 – 01, N. 49007 del 2014 Rv. 261426 – 01).
D’altro canto, il ricorso non si confronta neanche con pag. 355 della ordinanza genetica, in generale richiamata da quella ora impugnata, ove NOME, parlando con il suo interlocutore, colloca NOME COGNOME a fianco dello zio NOME, quale partecipe della gestione degli affari criminali associativi: «COGNOME NOME: quindi ma., diciamo tutti gli operativi dei COGNOME sono in carcere! NOME: c’è NOME che dirige tutto … COGNOME NOME: anche se sanno che …: NOME: … NOME l’ingegnere è latitante! COGNOME NOME: chi? COGNOME: NOME l’ingegnere è latitante-no in galera non c’è nessuno, tutti fuori; COGNOME NOME: e COGNOME? COGNOME: vi ma c’é NOME.. .c’è NOME NOME cose le stanno seguendo tutte quante … belle». Inoltre, la circostanza che il collaboratore di giustizi NOME riferisca che le somme spettanti al detenuto fossero destinate direttamente a COGNOME, non esclude che per altra tipologia di crediti da riscuotere possa essere stato incaricato, per competenza di settore, l’attuale indagato: la doglianza non è logicamente stringente e decisiva.
3.4 Quanto al ruolo di coordinatore di sodali attribuito da NOME COGNOME si legge nella ordinanza genetica al fol. 551: «Da ultimo, a seguire del ritorno dopo la lunga carcerazione di COGNOME NOME, NOME NOME nipote rientra proprio fra i familiari con cui il boss stringe maggiori rapporti per ricompattare la famiglia: i contatti avvengono tramite i soggetti fedeli a COGNOME NOME, i quali vengono registrati spesso presso la casa del COGNOME NOME, debitamente monitorata
e anche nel breve periodo fra 1’8 febbraio ed il 5 marzo 2017, vede l’arrivo di numerose automobili, che hanno come intestatati e come utilizzatori COGNOME NOME, COGNOME NOME (fratello di NOME), COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, presenze registrate anche nello stesso giorno».
Tale dato, valorizzato dal Tribunale del riesame al fol. 4, appare non manifestamente illogico, quand’anche si trattasse di familiari, come sostiene il ricorrente: la circostanza di un andirivieni anche nello stesso giorno rende non manifestamente illogico l’aver ritenuto che non si trattasse di visite a causale di tipo familiare e denota un elemento di rilievo indiziario, come accade per le frequentazioni che risultano elementi valorizzabili, in uno ad ulteriori emergenze, in relazione alla partecipazione ai sodalizi mafiosi (sul punto, Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 274374 – 01; Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269659 – 01).
3.4 Se le predette censure non risultano consentite o sono infondate, rilevante è anche osservare come il motivo sia aspecifico perché non si confronta con altri elementi indicati dal Tribunale del riesame come indiziari della partecipazione di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE: in primo luogo NOME avrebbe chiesto allo NOME NOME l’autorizzazione per l’apertura di una attività ittica nella zona d competenza del clan RAGIONE_SOCIALE; in altra conversazione con NOME, il ricorrente gli raccomanda di non spendere il nome dei COGNOME, a riprova del suo coinvolgimento; in terzo luogo, a fronte di investimenti significativi anche nelle iniziative imprenditoriali di cui alle condotte dei reati fine, NOME COGNOME dichiarava redditi al fisco in quantità irrisoria.E’ evidente come il ricorso, non attaccando su questi punti l’ordinanza, comunque risulti generico.
3.5 Gli elementi ricapitolati dal Tribunale del riesame, fin qui descritti, come anche i delitti scopo per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria, dei quali tratterà a seguire, rendono non manifestamente illogica né contraddittoria l’ordinanza quanto alla gravità indiziaria della partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE da parte dell’indagato, in sintonia con il consolidato principio per cui in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi i rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – come
la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi “facta concludentia” – idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 – dep. 20/09/2005, COGNOME, Rv. 23167001).
Il motivo è dunque infondato.
Quanto al secondo motivo di ricorso, in ordine al delitto di trasferimento fraudolento della piadineria a mezzo di intestazione fittizia, che il ricorrente in una conversazione chiarisce avere comprato affidandola a COGNOME e COGNOME, infondata è la censura che richiede un atto con il quale venga ad essere operata la fittizia intestazione: il trasferimento fraudolento di valori, che è reato a forma libera, non necessita, per l’integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario (Sez. 5′ n. 2640 del 23/09/2021, dep. 2022, Aquino, Rv. 282770 – 03).
Pertanto, ben può essere integrata la intestazione fittizia a seguito di atto intervenuto fra il cedente e il cessionario (fittizio) in luogo di quello sostanziale.
Quanto all’illecita provenienza dei capitali, il Tribunale del riesame ha evidenziato come i redditi dichiarati dall’indagato siano irrisori e, d’altro canto, la redditività lecita della vendita di prodotti alimentari non è stata in alcun modo comprovata.
In ordine alla finalità elusiva dei provvedimenti di prevenzione reale, deve osservarsi come dall’insieme della motivazione emerge per un verso la condanna per associazione di stampo mafioso di NOME COGNOME, per quanto risalente; per altro verso la circostanza che della gestione della piadineria, annota il Tribunale, veniva informato da COGNOME continuativamente a mezzo missive anche NOME COGNOME, detenuto, il che comprova la finalità agevolativa della RAGIONE_SOCIALE per un verso e per altro verso rende concreto il pericolo dell’attivazione di misure di prevenzione, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE condotte illustrate relative al prendere parte all’associazione criminale.
D’altro canto, è noto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 17/01/2022, COGNOME, Rv. 282645 – 01; mass. conf. N. 13083 del 2014 Rv. 262764 – 01, N. 19537 del 2004).
Quanto alla intestazione fittizia del Lido Il Delfino, la fonte di conoscenza di NOME, che riferisce a riguardo, non viene specificamente indicata: ma la censura è versata in fatto e non è consentita a questa Corte l’analisi del verbale RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, tanto più che il motivo sul punto è inedito in quanto la censura non veniva portata con la memoria depositata in udienza di riesame, cosicché il Tribunale non era chiamato a dare risposta sul punto e la censura non può quindi essere proposta in questa Sede.
Per altro verso, dal racconto di COGNOME riportato nell’ordinanza impugnata, risulta che egli abbia anche contezza anche della presenza di COGNOME presso il lido e del suo coinvolgimento nella gestione.
La circostanza addotta dal ricorrente – relativa al motivo dell’omessa intestazione della impresa, da rinvenirsi non nella volontà di eludere le misure di prevenzione bensì nell’evitare l’aggressione del fisco, stante la notevole esposizione verso tale ultimo creditore – non tiene conto del principio per cui possono concorrere anche più finalità: infatti, quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico, va ribadito che la finalità elusiva RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796 – 01; Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 30573 del 03/02/2023, COGNOME, non mass.).
In ordine alla finalità agevolativa della RAGIONE_SOCIALE, oltre a quanto già evidenziato, il Tribunale del riesame rileva in modo non manifestamente illogico come l’assenza di lecite disponibilità da investire per NOME COGNOME lasci ritenere che le risorse siano tratte dall’attività illecite della RAGIONE_SOCIALE e, come tale, la stessa risu essere agevolata grazie all’investimento di proprie risorse di illecita provenienza (fol. 7 dell’ordinanza impugnata).
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 16/01/2024
Il Consigliere estensore
Il Presihente