Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49803 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49803 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMITRANO NOMENOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria della Procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
TRATTAZIONE SCRITTA
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/2/2023, depositata il 6/3/2023, il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede in data 2/2/2023 nei confronti di NOME COGNOME, indagato – in concorso con altri – per l’omicidio di NOME COGNOME, aggravato da premeditazione, da motivi abietti e dalla aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., essendo stato il delitto commesso per avvantaggiare il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in quanto finalizzato a mantenere il controllo del territorio, evitando il passaggio di affiliati nei RAGIONE_SOCIALE avversi o l’inizio di percor collaborazione con la giustizia; fatto commesso in Napoli, il 6/2/2009.
1.1. Il Tribunale cautelare ha illustrato che l’indagato – esponente della famiglia camorristica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – aveva partecipato alla fase esecutiva dell’omicidio, il cui mandante era stato NOME COGNOME, soggetto apicale di tale RAGIONE_SOCIALE, il quale temeva che NOME COGNOME volesse passare nelle fila dell’organizzazione avversa “RAGIONE_SOCIALE“, ovvero collaborare con la giustizia.
1.2. Il compendio probatorio a carico dell’COGNOME è costituito dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ed altri. Le informazioni rese da tali collaboratori, riportate per esteso nell’ordinanza de qua, COGNOME state ritenute attendibili e reciprocamente convergenti, senza incorrere nel fenomeno della circolarità delle fonti, per essere ciascuna indipendente dalle altre.
Inoltre, vi è stato il rilevantissimo apporto informativo di NOME COGNOME, testimone oculare dell’omicidio – che era avvenuto sulla pubblica via – il quale aveva riconosciuto lo sparatore in NOME COGNOME e il guidatore della motocicletta in NOME COGNOME.
1.3. È stata ritenuta operativa e non smentita da alcun valido elemento la presunzione ex art. 275 comma 3, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, attestate da plurime condanne per delitti ex artt. 416 bis cod. pen. e reati satelliti, oltre che per la recente sottoposizione dell’COGNOME a custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa, contestata dal 2016 con condotta perdurante.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo con un unico articolato motivo di gravame vizi di motivazione per erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in punto di gravi indizi: il Tribunale del Riesame non si sarebbe confrontato con le doglianze difensive che contestavano l’attendibilità soggettiva dei collaboratori di
giustizia, le cui dichiarazioni venivano giudicate convergenti, ma senza considerare la circolarità del loro sapere, in quanto attinto dalle medesime fonti, ossia NOME COGNOME e lo stesso COGNOME.
Ripercorsi i canoni ermeneutici per la valutazione degli apporti informativi dei collaboratori di giustizia, il ricorrente passa in rassegna ciascuno di quelli che hanno reso dichiarazioni sull’omicidio in esame, per denunciarne le ritenute carenze e contraddizioni, aggiungendo critiche al vaglio operato dal Tribunale cautelare, ritenuto fondato su costrutti contraddittori e su basi ipotetiche, miranti ad eludere le fondate critiche difensive sulla inattendibilità dei collaboratori.
Anche le informazioni rese dal teste oculare NOME COGNOME non sfuggono al dato di essere state acquisite de COGNOME da NOME COGNOME, e comunque la partecipazione all’agguato di NOME COGNOME non era attestata da diretta percezione del COGNOME, bensì da sue deduzioni ricavate dalla presenza in strada dell’indagato a bordo della sua motocicletta la mattina dell’omicidio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto di natura prettamente fattuale e rivalutativa, diretti a negare validità alle font probatorie dichiarative del presente procedimento e a confutare la ricostruzione operata dal Tribunale cautelare in termini corretti in diritto e rispondenti all logica argomentativa.
1.1. Ad onta del carattere risalente della vicenda in esame, si rileva che il panorama delle fonti di accusa è consistente, dato che ha un peso in sede cautelare. Invero, hanno reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’indagato i seguenti collaboratori di giustizia: NOME COGNOMECOGNOME per informazioni ricevute da NOME COGNOME; NOME COGNOMECOGNOME informato de COGNOME dal figlio NOME COGNOME, a sua volta de COGNOME (quanto meno anche) da NOME COGNOME; NOME COGNOME, come già detto, de COGNOME da NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOME conoscenza e partecipazione diretta, nonché de COGNOME, a cose fatte, direttamente da NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOME da NOME COGNOME COGNOME COGNOME stesso COGNOME; NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME da NOME COGNOME COGNOMEla cui prima fonte risulta sempre NOME COGNOMECOGNOME; NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME da NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME da NOME COGNOMECOGNOME a sua volta de COGNOME da COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME informazioni del testimone oculare, NOME COGNOME, il quale aveva visto COGNOME sparare contro NOME COGNOME, con la collaborazione di COGNOME e COGNOME, che fungevano da vedette ed appoggio; ed aveva altresì reso ulteriori dichiarazioni sulla genesi e l’esecuzione dell’omicidio, tramite NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il quale COGNOME era stato detenuto a Secondigliano.
A fronte di questa messe di dichiarazioni accusatorie, ben ricostruite nell’impugnata ordinanza quanto alla natura diretta o de COGNOME delle informazioni veicolate, ed estesamente riportate nei loro contenuti, il Tribunale cautelare ha correttamente individuato pregnanti elementi indiziari in ordine alla partecipazione dell’COGNOME all’omicidio del COGNOME, che trovano riscontro nella diretta visione dell’indagato sul luogo del delitto. Tale presenza non era casuale, come intende la difesa, ma giustificata dal ruolo dell’COGNOME indicato dai collaboratori in quello di recuperare l’esecutore materiale dell’omicidio, in coerenza con la diretta percezione del COGNOME che aveva visto COGNOME aggirarsi continuamente in loco a bordo della sua motocicletta. Sono stati poi citati a riscontro ulteriori elementi probatori di contorno tratti dalle intercettazioni, in particolare l telefonata intercorsa subito dopo il delitto tra COGNOME e NOME COGNOME.
1.2. Va chiarito che non è dato accedere nella presente sede di legittimità alla rilettura comparativa di tutti gli apporti dichiarativi dei collaboratori giustizia su cui è imperniato il ricorso, dovendosi limitare questa Corte alla valutazione di adeguatezza e congruità del costrutto motivazionale e della correttezza dell’opzione di fondo dell’impugnata ordinanza, che ha ritenuto validamente formata una solida piattaforma indiziaria costituita dall’insieme delle dichiarazioni rese dai collaboratori, convergenti e reciprocamente riscontrate, e non affette da circolarità delle informazioni.
Va ulteriormente rammentato il particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi, e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza: da ciò consegue che la base indiziaria che attiene alla valutazione cautelare non coincide con quella necessaria ai fini dell’affermazione di responsabilità, né si può pretendere di parificare i piani di giudizio.
Va dunque riaffermato che in materia cautelare non è possibile estendere il controllo di legittimità a quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ciò derivando dalla peculiare natura del giudizio cautelare e dai limiti che ne conseguono, che legittimano la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
L’esito decisionale dell’impugnata ordinanza, a seguito di verifica nei termini cosi individuati, è conforme all’esegesi di legittimità che ha affermato che «La chiamata in correità o in reità de COGNOME, anche se non asseverata dalla fonte
diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri del specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sint matici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME e altri, Rv. 255143).
In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento, a sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.