Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24038 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 09/02/1970
avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso udito i difensori, avvocato COGNOME del foro di ROMA e avvocato COGNOME in difesa di BERNARDINO VENEZIANO, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in ordine a plurimi reati di cui agli art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e in particolare: al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. 73, comma 1, e 80 d. P.R. n. 309/90 (capo 1), ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 ( capi 2, 4, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 12, 13, 15) e al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. 73 comma 4 e 80 d.P.R. n. 309/90 (capo 16).
Il Tribunale ha dato atto che il procedimento era originato dall’arresto in flagranza di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in data 10 febbraio 2024, ad opera della Guardia di Finanza: i tre erano stati fermati a Caivano a bordo di un mezzo pesante deputato al trasporto di gasolio e carburante, al cui interno erano stati rinvenuti n.46 panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di kg. 51,358, importati dalla Spagna (capo 1). Le indagini avevano consentito di accertare il coinvolgimento dell’odierno ricorrente NOME COGNOME nella qualità di finanziatore e committente dell’acquisto della sostanza stupefacente, sia in tale episodio, sia negli altri episodi descritti nelle imputazioni su indicate, avvenuti nel periodo gennaio-ottobre 2024. Per quanto di rilievo in relazione ai motivi di ricorso, le indagini (attuate attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza apposto nei pressi del deposito, ove veniva scaricata la sostanza stupefacente sito in Sant’Antonio Abate e l’analisi della messaggistica sul telefono di COGNOME) avevano documentato il coinvolgimento di Veneziano anche nelle vicende relative a ulteriori importazioni di sostanza stupefacente di qualità non accertata dalla Spagna, avvenute nei giorni 15 e 27 gennaio 2014 (capo 2).
Contro l’ordinanza, l’ indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati ai capi 1) e 2).
Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riportare e avvalorare la ricostruzione della vicenda operata dalla polizia giudiziaria. COGNOME sarebbe stato ritenuto responsabile in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 2) sulla base di una erronea interpretazione del materiale indiziario. Nell’ordinanza sarebbero state valorizzate intercettazioni fra soggetti diversi da COGNOME, mentre l’unico elemento che riguardava specificamente la sua persona era solo quello della sua sporadica presenza presso il deposito, senza che fossero state chiarite le ragioni di tale presenza. La identificazione di COGNOME come il ‘dominus’, per conto del quale il coindagato COGNOME dava istruzioni al corriere COGNOME nel corso dei viaggi in Spagna finalizzati all’approvvigionamento della droga, sarebbe stata fondata solo sul fatto che nelle conversazioni era stato indicato come ‘uomo senza capelli’, o ‘capellone’ o ancora come ‘l’uomo di Nocera’,
quando invece il ricorrente non era calvo, ma portava solo i capelli molto corti e non era originario di Nocera, bensì di Pagani.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 8, 9 12 e 16 cod. proc. pen. in relazione alla statuizione sulla competenza territoriale.
Il Tribunale, nel rigettare analoga eccezione, aveva ritenuto che l’arresto in flagranza dei tre indagati originari COGNOME e COGNOME operato in Caivano valesse a radicare la competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord per tutti i reati emersi nel corso dell’attività di indagine ai sensi degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen.. Tale motivazione sarebbe laconica e non terrebbe conto che rispetto ai reati di cui ai capi 3), 4), 6), 7 bis), 10), 11), 12) e 16) non rileverebbe alcuna ipotesi di connessione con il reato per cui vi era stato l’arresto in flagranza, rispetto al quale non sussistevano i gravi indizi di colpevolezza, e che la fattispecie più grave doveva essere considerata quella di cui al capo 16 avente ad oggetto un quantitativo pari a 270 kg di hashish, commesso in Orvieto.
Le parti nel corso della discussione orale hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 2), è inammissibile per plurime convergenti ragioni.
2.1. Il Tribunale ha dato conto in maniera analitica delle risultanze delle indagini da cui era emerso il coinvolgimento del ricorrente nei tre episodi di importazione dalla Spagna di sostanza stupefacente avvenuti il 15 e 27 gennaio e il 10 febbraio 2024 in concorso, nelle prime due occasioni, con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e, nella terza occasione, con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. In particolare:
con riferimento al primo trasporto di sostanza stupefacente di qualità non accertata del 15 gennaio 2024 contestato al capo 2), i giudici hanno rievocato il viaggio di NOME COGNOME da Sant’Antonio Abate a Siviglia e le indicazioni da lui ricevute, durante il percorso, da parte di COGNOME il quale, a sua volta, riceveva istruzioni da una terza persona, indicata nei messaggi scambiati da COGNOME con COGNOME e con il cognato COGNOME come ‘l’uomo senza capelli’, oppure come il ‘capellone’, o ‘lo scemo di Nocera’; i messaggi scambiati via whatsapp tra COGNOME e i correi da cui era emerso che il suo compenso per il trasporto era una cifra superiore ai 20.000 euro, che egli avrebbe dovuto dividere con COGNOME; le immagini del sistema di videosorveglianza che il 10 gennaio, giorno della partenza di COGNOME, avevano ripreso COGNOME nell’atto di fare ingresso con la sua vettura Renault presso il deposito di Sant’Antonio Abate,
ove si era intrattenuto a parlare con COGNOME e il successivo 16 gennaio avevano ripreso il genero di COGNOME, NOME COGNOME nell’atto di fare ingresso con la sua auto nel deposito.
con riferimento al secondo trasporto di sostanze stupefacenti del 22-27 gennaio, contestato al capo 2), i giudici hanno richiamato le immagini del sistema di videosorveglianza che il 22 gennaio avevano ripreso COGNOME e COGNOME nell’atto di salire sulla cisterna sganciata dal trattore; i messaggi successivi inviati da COGNOME, da cui era emerso che costui si era recato a Barcellona in nave partendo dal porto di Civitavecchia e aveva fatto rientro in Italia il 26 gennaio, dopo aver effettuato due carichi di quantitativi assai rilevanti di sostanza stupefacente; le immagini della telecamera del sistema di videosorveglianza che nella notte fra i 26 e il 27 gennaio avevano ripreso COGNOME nell’atto di fare ingresso nel deposito con l’autocisterna e ivi, insieme a COGNOME, COGNOME e COGNOME, scaricare alcuni borsoni e pacchi; i messaggi successivi fra COGNOME e COGNOME, con cui avevano preso accordi per il successivo trasporto della sostanza; le immagini del sistema di videosorveglianza che la mattina il 27 gennaio avevano ripreso l’auto Fiat 500 di NOME COGNOME genero di Veneziano, e l’auto Renault Clio di Veneziano fare ingresso nel deposito per poi uscirne, una dietro l’altra, con il carico di droga, come comprovato dal fatto che la Renault Clio in entrata aveva l’assetto posteriore più alto e in uscita molto più basso;
– con riferimento al terzo trasporto di sostanza stupefacente del 6-10 febbraio contestato al capo 1), i giudici hanno richiamato il viaggio in Spagna di COGNOME, imbarcatosi a Civitavecchia su una nave diretta a Barcellona, e il successivo spostamento nella città di Taragona; i messaggi inviati da COGNOME a Stampone e Garofalo con cui li informava di trovarsi sul luogo di carico; il rientro in Italia il 10 febbraio e il controllo effettuato sull’autocisterna con rinvenimento del carico di cocaina; l’intercettazione ambientale del 17 giugno a bordo della auto Renault di Veneziano nel corso della quale egli, spiegando a tale NOME di avere tre persone disposte ad effettuare i viaggi e del guadagno che egli ricavava per ogni carico, aveva anche fatto riferimento ad ‘una persona che gli aveva rovinato i piani’, interpretato come riferimento alla perdita del carico di cocaina sequestrato il 10 febbraio; il fatto che diciotto dei panetti sequestrati recavano la dicitura A.M.G. rilevata su altri panetti di hashish sequestrati ad Orvieto il 24 ottobre 2024 nella vicenda di cui al capo 16) ascritto a Veneziano nella qualità di organizzatore del trasporto.
Il Tribunale ha precisato che COGNOME era calvo e, seppure residente a Scafati, era nato a Nocera.
A fronte di tale ricostruzione, la censura del ricorrente, da un lato, è generica, in quanto contesta la congruità e adeguatezza della motivazione, senza confrontarsi con i passaggi in cui sono stati riportati in maniera analitica e puntuale tutti gli elementi dimostrativi del coinvolgimento di COGNOME; dall’altro è volta a sottoporre a questa Corte un inammissibile sindacato sulla efficacia dimostrativa degli indizi. A tale fine deve ribadirsi che l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione
della misura cautelare e del tribunale del riesame. Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
3. Il secondo motivo, con cui si censura la competenza per territorio, è inammissibile.
Il Tribunale ha osservato che, venendo in rilievo più reati connessi ai sensi dell’art. 12 lett. a), b) e c), la competenza ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen. deve essere radicata nel luogo ove è stato commesso il reato più grave ovvero, nel caso di specie, quello di cui agli artt. 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309/90, (punito con pena massima di anni 30 di reclusione) relativo alla importazione di un ingente carico di cocaina, commesso il 10 febbraio 2024, ascritto al capo 1).
Il ricorrente, nel contestare tale conclusione, si limita a ribadire la censura di cui al primo motivo, relativa alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 2), per concludere, dunque, che la competenza non poteva essere determinata in ragione del reato di cui al capo 1), per il quale l’ordinanza applicativa della misura avrebbe dovuto essere annullata.
Nella stessa prospettazione, dunque, il motivo in esame è collegato o, meglio, subordinato all’accoglimento del primo motivo, con la conseguenza che la dichiarazione di inammissibilità di quest’ultimo non può che comportare l’inammissibilità della censura in esame.
4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
Gli atti devono essere mandati alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.
Deciso il 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME