Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5425 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5425 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 28/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXil XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette la memoria difensiva datata 22/1/2026 e le contestuali conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso proposti e il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso in data 6 ottobre 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’odierno ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen.
Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla credibilità della persona offesa e alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Sarebbe illogica e superficiale la valutazione dell’attendibilità della vittima della rapina, che, a poche ore di distanza, avrebbe prima indicato come autore un altro soggetto, da lui riconosciuto con certezza, e, in seguito (nell’ambito di dichiarazioni non fonoregistrate), fornendo numerosi altri particolari prima taciuti (tra cui la circostanza che il suo aggressore si era tolto per qualche istante il passamontagna), avrebbe riconosciuto fotograficamente il ricorrente.
2.2. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione, con riferimento alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata e alla mancata considerazione di quanto dedotto dalla difesa.
La mancata applicazione di una misura autocustodiale sarebbe stata giustificata solo con la «mera evocazione di frasi stereotipate», omettendo la imprescindibile valutazione di
idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nel proprio domicilio di residenza. D’altronde, lo stesso Tribunale ammette che, in altra occasione, tale piø lieve misura non sarebbe stata violata, seppure poi valorizzi, senza confrontarsi con le allegazioni difensive a riprova della capacità di ottemperanza dell’indagato, un precedente per evasione mai giudizialmente accertato.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi insuperabilmente generici, in quanto privi di un compiuto confronto con il concreto tenore delle argomentazioni spese dai giudici del merito cautelare, e, comunque, non consentiti, in quanto schiettamente fattuali, e manifestamente infondati in punto di diritto.
Quanto alla gravità indiziaria, il ricorrente, da un lato, sotto l’abito della denuncia del vizio di motivazione, sollecita in effetti una nuova ponderazione della piattaforma investigativa e, dall’altro, trascura di considerare la solida conferma offerta a tali conclusioni da ulteriori elementi di riscontro, definiti «neutri» dalla difesa senza ulteriori approfondimenti.
2.1. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, invero, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01).
2.2. La conforme valutazione del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale ha ritenuto credibile la narrazione della vittima, non solo spiegando l’evoluzione del suo racconto e la successiva individuazione dell’indagato in termini tutt’altro che illogici (richiamando l’assenza di ragioni per rendere dichiarazioni calunniose e, viceversa, lo stato di agitazione conseguente alla violenta aggressione che aveva connotato il primo racconto, mentre la formale assunzione a sommarie informazioni lo avrebbe trovato «piø tranquillo e meno spaventato»), riportando il chiarimento della medesima persona offesa («aggiungo che stamattina parlavo di XXXXX, perchØ un po’ si somigliano, ma sono certo che non Ł
XXXXX, infatti nell’album ho visto che c’era anche la fotografia di XXXXX») e, soprattutto, le emergenze oggettive che confermano appieno la sua ultima versione (registrazioni di videosorveglianza che inquadrano la fuga del rapinatore, inseguito dalla persona offesa; perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire nel domicilio dell’indagato i medesimi abiti visibili nel suddetto filmato e contanti, per importo leggermente inferiore a quanto appena sottratto, occultati in un calzino; dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secondo cui l’indagato gli aveva chiesto degli indumenti con cui sostituire quelli che aveva indosso; tentativo di allontanamento).
Analogamente, per quel che concerne le necessità cautelari, risulta tutt’altro che tautologico il discorso giustificativo offerto dal Tribunale (che fa riferimento a circostanze specifiche di indiscutibile pregnanza: la brutalità della condotta di rapina a mano armata con il volto travisato in danno di soggetto anziano; la scaltrezza dimostrata cercando di eludere le investigazioni, così evidenziando – unitamente ai numerosi precedenti, anche specifici, e allo stato di tossicodipendenza, con conseguente costante bisogno di denaro – la natura non occasionale del delitto e la prognosi infausta di recidivanza in difetto di adeguato contenimento).
Sulla scorta di tali considerazioni, tali da inficiare un giudizio di spontaneo rispetto dei vincoli autocustodiali (e stigmatizzando, inoltre, un precedente per evasione e il tentativo di allontanamento successivo alla realizzazione della rapina), Ł stata esclusa la possibilità di applicare una misura diversa da quella carceraria.
Una simile motivazione, resa nella pienezza della giurisdizione di merito, Ł insindacabile nel giudizio di legittimità.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 28/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.