Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36901 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36901 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2024 del TRIB. LIBERTA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME conclude chiedendo l’accoglinnento del ricorso
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 28 marzo 2024 il Tribunale di L’ Aquila – costitu ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. – ha respinto l’appello introdotto da NOME avverso la decisione emessa dal GIP del Tribunale di Avezzano in data marzo 2024.
1.1 Giova precisare che nei confronti di COGNOME NOME NOME stato emesso tit genetico cautelare, per ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il d tentato omicidio in concorso. La decisione emessa dal Tribunale del Riesame i data 18 settembre 2023 è stata oggetto di ricorso per cassazione, respinto questa Corte in data 23 gennaio 2024 (v. sent. n. 20536 del 2024).
La domanda di revoca del titolo cautelare è stata formulata dopo l’audizione contraddittorio (incidente probatorio) delle persone offese, reputata eleme
nuovo da parte della difesa.
1.2 Secondo il Tribunale non vi è reale novità conoscitiva tale da intacca contenuto delle valutazioni già operate.
Anche l’episodio del Bar Madera (minaccia verbale proveniente dal COGNOME e riferi da uno dei testi) non ha una connotazione di decisività (è solo un antecede rispetto al fatto avvenuto posteriormente ed in un altro luogo) ed ap confermato' quantomeno sul piano della verificazione dell’incontro’ da videoriprese in atti.
Dalle immagini non si nota l’arma di cui parla il teste (che sarebbe st possesso del COGNOMECOGNOME in tasca) ma ciò è del tutto logico, posto che secondo la s narrazione del teste l’arma in quel contesto non venne estratta (ma solo indi in modo allusivo da parte del COGNOMECOGNOME.
Per il resto si conferma che l’azione fu una azione collettiva cui prese p ricorrente e si ribadisce il contenuto della decisione emessa in sede di riesa
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME NOME, con successive memorie e produzioni documentali.
Il motivo di ricorso deduce difetto assoluto di motivazione e travisamento d prova.
2.1 Le doglianze difensive si dirigono verso la ritenuta `assenza’ di reali el di novità rispetto alla valutazione operata in sede di riesame.
Vi sarebbero aspetti del tutto sottovalutati da parte del GIP prima e del Trib poi, rappresentati da :
il rapporto tra contenuto delle dichiarazioni rese da NOME NOME in di incidente probatorio e i filmati che riproducono quanto avvenu all’interno del bar Madera (reperti che la difesa ha allegato, anche stampa di alcuni fotogrammi). Secondo la difesa si tratta di un aspetto che incrina in modo non rimediabile il giudizio di attendibilità del dichiaran
la riproposizione, in sede di incidente probatorio, delle discrasie diverse versioni e il parziale mutamento di versione sempre dello COGNOME un punto specifico della narrazione (l’invito rivolto al figlio a spara parte del COGNOME, segmento dell’azione che non viene riferito nei term esposti nella prima versione).
In una complessiva rivisitazione dei profili di gravità indiziaria la difesa de mera apparenza di risposta da parte del Tribunale agli interrogativi posti con di appello.
2.2 E’ stata depositata memoria con cui la difesa ribadisce, consapevole del ri del precedente ricorso avvero la decisione emessa in sede di riesame, l’esist e la rilevanza di nova non valutati o comunque valutati in modo incongruo nella decisione oggi impugnata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché versato in fatto, su punti o di adeguato apprezzamento in sede di merito e non rivalutabili in sede legittimità.
3.1 Ed invero va in premessa evidenziato che il legislatore nel prevedere – al 273 cod. proc. pen. – che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari s suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è no utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «element prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (in colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intes affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabil condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.
In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza ( cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova – siano essi di n storica/diretta o critica/indiretta – sottoposti a valutazione incidentale nel
del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato pronunziarsi nei modi di cui all’art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .
La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di re possibile l’applicazione della misura, sta dunque a significare che l’esito valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anc in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qua probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.
3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede caut personale ha l’obbligo – per dare corretta attuazione ai contenuti del gi prognostico – di confrontarsi :
con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutaz ( ad es. l’indizio in senso stretto – la narrazione rappresentativa d testimoniale – la chiamata in correità o in reità – gli elementi tratti da capt conversazioni);
con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla nat singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratter ontologica) ;
con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procediment primo grado, ivi compresa quella espressa dall’art. 533 comma 1 cod. proc. pe (norma per cui l’affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito).
3.3 Con ciò non si intende dire – ovviamente – che dette regole prudenziali giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidenta tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giud prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dall necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, COGNOME, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso – ovviamente esteso regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice all’art. 530, comma 2 e all’art. 533, comma 1, prima parte – è dun indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell’ottica della ricerca di una
certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all’esito de contraddittorio..») .
Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronunz sulla domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incrimina degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esa con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi descritta chiave prognostica.
Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto ev che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giud legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, no risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materi informativo ma si realizza – doverosamente – attraverso la verifica di completez logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tip della fase in questione.
4.1 Sul tema, resta valido e chiaro l’insegnamento fornito dalla decisione Sez ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudiz di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il com di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle rag che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a ca dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. .
4.2 Ciò premesso, va rilevato che la decisione oggi impugnata ha valutato i maniera del tutto congrua – quanto ai profili di gravità indiziaria e lasc impregiudicata ogni questione di merito pieno – gli elementi di novità correlati avvenuta celebrazione dell’incidente probatorio, sicché le doglianze difensive articolate – finiscono con il riproporre temi in fatto che, in larga misura son vagliati nella prima fase del procedimento de libertate (culminata con il rigetto del ricorso e la emissione della sentenza numero 20536 del 2024 di questa Sezione)
4.3 In particolare, va rilevato che sulla questione della pretesa falsit descrizione – da parte di NOME – di quanto accaduto presso il bar Mad il Tribunale si sofferma ampiamente, escludendo che il teste abbia espos circostanze di fatto false. Le argomentazioni del Tribunale non appaio manifestamente illogiche (quanto al rapporto tra il contenuto delle dichiarazio le immagini), sia perché le immagini confermano che l’incontro vi fu, sia perc dalla loro visione non si può ricostruire lo scambio verbale tra i soggetti, sia – come evidenziato dal Tribunale – l’eventuale possesso di un’arma non risu smentito, in rapporto al suo probabile occultamento sulla persona. Si tratt altre parole, di dati dimostrativi che dovranno di certo essere oggetto di ult esame in sede di verifica processuale ma in rapporto ai quali non può di ‘smentita’ l’attendibilità del dichiarante.
Quanto ai profili residui non si tratta, come ritenuto dal Tribunale, di aspetti d in sede cautelare, e ciò proprio in rapporto alla avvenuta ricostruzione dell’epi criminoso in termini di azione collettiva nel cui ambito la condotta di cia concorrente non può dirsi frutto di una scelta estemporanea e svincolata da progetto comune e condiviso.
Ciò porta a ritenere estranea ai poteri di questo giudice di legittim rielaborazione dei materiali probatori sollecitata – in sostanza – dalla d dovendosi richiamare e ribadire i contenuti della decisione numero 20536 del 2024 del 23 gennaio 2024.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al dirett dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. .
Così deciso in data 14 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente