Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6020 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6020 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore europeo delegato – sede di Palermo nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del Tribunale di Milano; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’annullamento con rinvio al Tribunale di Milano dell’ordinanza impugnata; uditi gli avvocati NOME COGNOME, del foro di Roma, e NOME COGNOME, del foro di Napoli, difensori di fiducia del ricorrente, che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15 luglio 2025, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’appello cautelare proposto da NOME COGNOME, annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 61-bis, 416, commi 1, 2 e 3, 416-bis.1 cod. pen. e 4 I. n. 146 del 2006 (capo OD), al reato di cui agli artt. 416-bis.1, 61-bis, 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 83), al reato di cui agli artt. 110 e 416bis.1 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 84 e 85), al reato di cui agli artt. 61bis, 110 e 416-bis.1, 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 86).
Avverso l’indicata ordinanza, il Procuratore europeo delegato propone ricorso per cassazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 cod. proc. pen.
2.1. Premette la difesa che la vicenda ha ad oggetto un’associazione dedita al “lavaggio dell’IVA” in Italia e all’estero, servendosi di una moltitudine di società cartiere e di società filtro o buffer c.d. di primo e secondo livello, mentre l’ultimo anello finale della catena di fatturazioni erano le società broker che esportavano all’estero o immettevano in consumo il bene in Italia. Il compendio investigativo è costituito da intercettazioni telefoniche, videoriprese, accertamenti di carattere patrimoniale e fiscale, esame di documentazione bancaria, interrogatori di diversi indagati, nonché di collaboratori di giustizia. Il sodalizio era composto da membri di cinque associazioni operanti in diverse aree territoriali, in particolare una delle cinque, cui il procuratore ricorrente riconduce l’indagato, era operante con metodo mafioso tra Napoli e Roma, anche con il reimpiego di risorse del RAGIONE_SOCIALE, ed era diretta da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorrente richiama l’ordinanza del G.I.P., secondo il quale l’attività investigativa aveva trovato conferma nelle dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie rese da alcuni indagati che avevano ammesso di gestire alcune catene di ripulitura dell’IVA, precostituite a tavolino, senza sottendere operazioni reali, al punto che la documentazione delle fasi intermedie era generata automaticamente da un programma gestionale brevettato da COGNOME. Quanto a NOME COGNOME, costui era indicato quale partecipe del sodalizio di cui al capo OD, operante tra Napoli e Roma, diretto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed era anche amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale del riesame, diversamente dal G.I.P., aveva ritenuto che gli elementi acquisiti non fossero tali da affermare che la RAGIONE_SOCIALE fosse riconducibile all’indagato e che quest’ultimo possa essere chiamato a rispondere dei reati fiscali o del reato associativo.
2.2. Il procuratore ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non abbia tenuto conto di numeroVconversazioni intercettate nelle quali sarebbe conclamato il tratto operativo e gestionale dei NOME COGNOME nelle attività dell’associazione a delinquere.
Richiama, in particolare: a) la conversazione in cui NOME COGNOME annuncia un incontro tra i NOME COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE COGNOME per raggiungere un accordo nella spartizione dei profitti (prog. 707 del 07/01/2022); b) la conversazione in cui NOME COGNOME offre l’ausilio dei NOME COGNOME a NOME COGNOME e NOME COGNOME (prog. 398 del 18/10/2021); c) le conversazioni in cui vi è il riferimento al potere di gestione esercitato dalla famiglia COGNOME sulle attività economiche comuni al cognato NOME COGNOME e ad NOME COGNOME, nonché a NOME COGNOME (prog. 7609 del 21/08/2021 e prog. 6477 del 22/07/2021).
Sottolinea, poi, il contesto di provenienza e l’ambiente nel quale operano gli indagati, che agiscono in un sistema economico parallelo che prevede il controllo e l’arricchimento illecito da parte di membri reputati dai sodali come appartenenti alla camorra e dove l’azione di NOME COGNOME evidenzia una chiara sottomissione ai NOME COGNOME, apparendone come il delegato. Richiama a tal fine altre conversazioni, in particolare: a) la conversazione in cui NOME COGNOME, detenuto nella Casa circondariale di Secondigliano, sponsorizza l’associato NOME COGNOME al cognato NOME COGNOME, e pure tra i detenuti, per gli investimenti di centinaia di migliaia di euro dai profitti facili (prog. 313 del 08/10/2021); b) la conversazione in cui NOME COGNOME propone a NOME COGNOME il fratello NOME COGNOME per sostituire NOME COGNOME, ricevendo rassicurazione che tale sostituzione è possibile, non richiedendo conoscenze pratiche in materia economico-societaria (prog. 378 del 08/10/2021); c) le conversazioni in cui i NOME COGNOME pretendono da NOME COGNOME e NOME COGNOME l’intera quota di profitto spettante a NOME COGNOME sugli affari associativi, tanto che COGNOME cerca di creare nuovi affari paralleli (prog. 126, 129, 130, 143 e 145 del 19/10/2021).
Argomenta ancora come dalle conversazioni emerga che i NOME COGNOME decidono sulla spartizione dei proventi, sulla provvigione di NOME COGNOME per il rientro nell’ammanco della RAGIONE_SOCIALE, sulla operatività di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e sui guadagni di NOME COGNOME e che ciò non si risolve semplicemente nell’isolare economicamente NOME COGNOME, reo di aver abbandonato la consorte NOME COGNOME. Richiama in tal senso: a) la conversazione in cui NOME COGNOME mette in guardia NOME COGNOME dal continuare a confidarsi con NOME COGNOME che continua a fare gli interessi dei NOME COGNOME e da costoro era stato incaricato di sorvegliarne le mosse, consigliandogli di trovare una strada autonoma per il futuro (prog. 6477 del
22/07/2021); b) l’ulteriore conversazione in cui NOME COGNOME mette in guardia NOME COGNOME rispetto alle rivendicazioni della famiglia COGNOME, facendo emergere l’assoluzione di NOME COGNOME dall’imputazione per associazione mafiosa e l’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE dei NOME NOME e NOME, quest’ultimo in quel momento detenuto per estorsione aggravata dal metodo mafioso (prog. 6479 del 22/07/2021).
Quanto al coinvolgimento dei NOME COGNOME in affari societari con NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il cognato NOME COGNOME, il ricorrente richiama le seguenti conversazioni: a) la conversazione in cui NOME COGNOME fornisce assicurazione ai coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME (prog. 430 del 18/10/2021); b) la conversazione intervenuta tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in cui emerge che i NOME. COGNOME sono soci in affari di Lo COGNOME e i proventi degli affari vanno nelle mani di NOME COGNOME fin tanto che NOME COGNOME è detenuto (prog. 459 del 18/10/2021).
Sottolinea, poi, il Procuratore ricorrente che i NOME COGNOME fossero beneficiari di parte degli utili derivanti dalle frodi intraconnunitarie, richiamando a tal fine le seguenti conversazioni: a) le conversazioni tra NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME nelle quali affiorano gli attriti tra i componenti della famiglia COGNOME e NOME COGNOME, quale gestore dei loro affari (prog. 3399 e 3411 del 13/03/2021); b) la conversazione tra NOME COGNOME, madre dei COGNOME, e NOME COGNOME in ordine alla estromissione di NOME COGNOME da ogni affare connesso alla famiglia e alla dipendenza dalla famiglia COGNOME di NOME COGNOME e NOME COGNOME, collaboratori di NOME COGNOME, che poi canalizzeranno le loro attività criminali con COGNOME e COGNOME a vantaggio esclusivo dei NOME COGNOME.
Sostiene ancora il Procuratore ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE è di sicuro interesse dei NOME COGNOME, poiché questi ultimi, oltre ad incamerare utili relativi all società (NOME COGNOME prende in consegna 35.000,00 euro da NOME COGNOME), decidono sulla provvigione da destinare ad NOME COGNOME (50.000,00 euro) per l’opera di mediazione nel recupero dell’ammanco societario di 360.000,00 euro, e sono considerati da NOME COGNOME e NOME COGNOME come i destinatari della intera quota di profitto spettante a NOME dopo la sua estromissione, tanto che NOME, obbligato a dare la quota di propria spettanza a NOME COGNOME, cerca di creare affari nuovi e paralleli a quelli posti in essere, incontrando difficoltà perché ostacolato da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, fedeli ai NOME COGNOME.
Conclude il Procuratore ricorrente nel senso che il potere dei COGNOME di percepire degli utili, decidere sulla destinazione dei proventi degli affari e sulle provvigioni da riconoscere ad NOME COGNOME dipende da una titolata gestione
degli affari e non soltanto da una questione familiare, ritenendo l’ordinanza impugnata mancante di motivazione sul punto della condivisione degli affari da parte dei NOME COGNOME con NOME, NOME, NOME, NOME e NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.
Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti ch a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento
delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sul mancato raggiungimento della soglia di gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti del ricorrente, non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione, avendo il Tribunale cautelare, adeguatamente e senza vizi logici, dato conto, con riferimento alle provvisorie incolpazioni di cui ai capi 83, 84, 85 e 86, che la gestione di RAGIONE_SOCIALE non poteva essere ricondotta a NOME COGNOME, richiamando l’intercettazione telefonica nella quale COGNOME afferma che la predetta società era stata creata nell’interesse di COGNOME, COGNOME e COGNOME, con l’intenzione di utilizzarla in catene di fatturazione da parte di soggetti già impegnati in tale attività illecita, senza che siano emersi conversazioni o elementi probatori tali da affermare una personale operatività di NOME COGNOME in tale società; né ancora è stato adeguatamente approfondito il tema della costituzione della società, intestata al prestanome NOME COGNOME, senza che anche qui emergano elementi tali da far intendere immissioni di denaro da parte di NOME COGNOME o di altri soggetti a lui ricollegabili, reputando il Tribunale estremamente generiche le dichiarazioni rese da NOME, che aveva attribuito a COGNOME un ruolo da intermediario, mentre non avevano avuto concreti sviluppi eventuali ulteriori investimenti intermediati dall’opera di garante di NOME COGNOME, concludendo sul punto il Tribunale che l’unico dato certo era che la RAGIONE_SOCIALE era di sicuro appannaggio di COGNOME e COGNOME, sebbene costoro abbiano potuto giovarsi del legame di amicizia con NOME COGNOME e, quanto al NOME, anche del legame familiare, essendo costui sposato con NOME COGNOME. Ritiene, dunque, il Tribunale cautelare, senza vizi logici, che il peso criminale del nome COGNOME, che ben abbia potuto facilitare l’allaccio di relazioni criminali e assicurare tutela in caso di problemi ed imprevisti, non sia tale comunque da consentire di attribuire specifiche responsabilità a NOME COGNOME in relazione alla gestione di RAGIONE_SOCIALE; né in tal senso possono deporre le vicende del rapporto tra NOME e la moglie, NOME COGNOME, all’indomani della scoperta, da parte di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
quest’ultima, del tradimento del marito, che determinarono un allontanamento del COGNOME dalla famiglia COGNOME, ma che esulano, ad avviso del Tribunale, dalle vicende della RAGIONE_SOCIALE, concludendo così per mancanza di decisivi e concludenti elementi per imputare a NOME COGNOME la gestione occulta, quale amministratore di fatto, di RAGIONE_SOCIALE per il tramite di NOME COGNOME, e, conseguentemente, per la mancanza di gravità indiziaria per i reati fiscali relativi alla gestione di RAGIONE_SOCIALE contestati ai capi 83, 84, 85 e 86.
3. Allo stesso modo, quanto alla partecipazione del ricorrente al reato associativo contestato al capo oD della provvisoria incolpazione, l’ordinanza impugnata dedica al tema le pagine da 27 a 36, ritenendo che, alla luce dell’attività captativa e delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, non vi fossero solidi dati fattuali per poter affermare che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse ancora operativo, che NOME e NOME COGNOME ne facessero parte e che fossero stati utilizzati fondi illeciti provenienti dalla organizzazione criminale facente capo ai COGNOME per alimentare il meccanismo fraudolento e l’operatività dell’associazione di cui al capo oD. Rimangono incerti, secondo il non illogico argomentare del Tribunale cautelare, gli elementi a carico di NOME COGNOME quale partecipe al sodalizio, dovendo le evocazioni che vengono in considerazione essere contestualizzate all’opera di tutela che NOME era in grado di assicurare per il legame familiare intrattenuto con i COGNOME, mentre le conversazioni che hanno ad oggetto l’ammanco nella RAGIONE_SOCIALE si collocano in epoca parallela a quella della fine del rapporto matrimoniale tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e devono essere interpretate, così come le altre conversazioni,. alla luce di quest’ultima vicenda, dal momento che l’affronto subito da NOME suscita la reazione di tutta la famiglia che chiede che NOME venga allontanato da ogni affare e che le elargizioni spettanti a NOME vengano dirottate a NOME per sanzionarlo, privandolo dei compensi e ostacolandolo nelle sua attività, senza però rivelare alcunchè circa la partecipazione di NOME COGNOME al sodalizio, essendo trasparente che l’interesse della famiglia COGNOME fosse quello di sanzionare NOME COGNOME. Conclude, quindi, il Tribunale nel senso che gli elementi emersi dall’attività captativa, nella loro integrale lettura, non consentivano di trarre elementi sufficientemente solidi per affermare, in capo a NOME COGNOME, la qualità di finanziatore o di gestore occulto del meccanismo fraudolento per tramite di COGNOME prima, e di COGNOME e COGNOME poi, o comunque una significativa ingerenza nelle attività dell’associazione, poiché il controllo esercitato sui guadagni di NOME era funzionale a fare in modo che quest’ultimo non conseguisse guadagni che la famiglia COGNOME ritenesse potessero essere favoriti dal legame parentale con i COGNOME, senza avere valenza tale da affermare l’intraneità ad un sodalizio in cui NOME COGNOME non risultava essere operativo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali il ricorrente propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede, nel quale non è stata dedotta alcuna violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Ritiene dunque il Collegio, che la valutazione sul mancato raggiungimento della soglia di gravità indiziaria rispetto ai reati oggetto di imputazione provvisoria, fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resista alle censure del ricorrente, miranti a sollecitare una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che, come già anticipato, non può trovare ingresso in sede di legittimità. Va, in tal senso, ribadita l’affermazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884) secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dal Procuratore europeo delegato deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5 dicembre 2025.