Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7551 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7551 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 27/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 ottobre 2025, il Tribunale di Roma, in riforma dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Velletri emessa il 31 gennaio 2025, in parziale accoglimento dell’appello del P.M., ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata di cui al capo C), ai danni di una farmacia.
Il Tribunale ha ritenuto che il Gip non avesse adeguatamente apprezzato il materiale indiziario nella sua totalità (in particolare i video integrali, estrapolati dai sistemi di videosorveglianza della zona, allegati alla richiesta del P.M., dai quali si evinceva che un soggetto a volto scoperto – riconosciuto dagli agenti operanti nella persona del ricorrente era entrato nella farmacia all’orario della rapina per poi scappare nella medesima direzione dalla quale era giunto, per poi allontanarsi a bordo di un’auto nella sua disponibilità; il Gip aveva considerato, invece, solo fotogrammi non determinati per la ricostruzione della sequenza delittuosa).
Avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame propone ricorso per cassazione il COGNOME, tramite il difensore di fiducia sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto gli elementi valorizzati dal Tribunale non erano significativi (la descrizione degli indumenti indossati, il fotogramma raffigurante il COGNOME relativo ad una ripresa in orario notturno e a distanza elevata, la mancanza di accertamento antropometrico, la non corrispondenza degli orari, l’incertezza sull’auto utilizzata dall’autore della rapina).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ presentato per un motivo privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondato.
Occorre premettere che in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate , della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non Ł richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale, ma Ł necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 04).
Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che il gip si era basato solo sui fotogrammi estrapolati dalla polizia giudiziaria, senza adeguatamente apprezzare le accurate indagini svolte attraverso la visione delle immagini captate da telecamere di sorveglianza non solo dell’esercizio rapinato, ma anche di altri impianti in prossimità; investigazioni che avevano consentito di accertare – con la messa in sequenza delle varie registrazioni – che il ricorrente, a volto scoperto, identificato dalle forze dell’ordine perchØ noto a causa dei numerosi precedenti a suo carico, era entrato nella farmacia in orario coincidente con quello della rapina, dandosi poi alla fuga nella stessa direzione di provenienza. Ulteriori elementi indiziari sono stati ricavati dall’abbigliamento indossato dal rapinatore (coincidente con quello restituito dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza) e dall’auto utilizzata, la cui corsa risulta terminata proprio in prossimità dell’abitazione del ricorrente.
Le argomentazioni difensive consistono in una alternativa lettura degli atti di indagine, non consentita in sede di legittimità a fronte di una congrua motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, ed in generiche affermazioni che contrastano con gli specifici dati riportati nel provvedimento impugnato (il sistema di videosorveglianza che ha consentito l’identificazione del COGNOME si trovava a 30 metri dalla farmacia e non già ‘a notevole distanza’ sì da giustificare le conclusioni del tribunale che ha dato atto di aver provveduto alla ‘visione diretta del video sopra citato, visionato anche a velocità rallentata e con gli opportuni fermo immagine, confrontata con le immagini realizzate il giorno dopo presso la caserma degli operanti’).
Erroneamente, inoltre, il ricorrente fa riferimento al principio del ragionevole dubbio, senza considerare che in tema di appello cautelare proposto dal P.M., la riforma sfavorevole all’indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all’insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell’applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioŁ un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell’indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio (Sez. 2, n.12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Mieli, Rv. 272687 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME