Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20869 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20869 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Taurianova lo 01/10/1976
avverso l’ordinanza del 20/12/2024 dal Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Brescia -adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. -confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di NOME COGNOME ritenuto gravemente indiziato del reato di partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso operante nella provincia di Brescia , nei comuni di Flero e Castel Mella, costituente articolazione territoriale della ‘ndrina COGNOME di Sinopoli e dedita
alla commissione di estorsioni, usura , riciclaggio di autoveicoli, corruzione , reati finanziari e tributari , detenzione e porto di armi.
Avverso il provvedimento NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a due motivi:
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
I Giudici del riesame avrebbero valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME senza tuttavia considerare il giudizio di inattendibilità formulato nel parallelo procedimento a carico della coindagata NOME COGNOME e in assenza di riscontri individualizzanti. Tali non erano né le conversazioni captateda cui era mersa la sola preoccupazione in capo ai NOME COGNOME per una eventuale collaborazione di NOME COGNOME né l’incarico conferito da NOME COGNOME a persone non meglio identificate di ‘ recupero crediti ‘ attraverso modalità violente.
I Giudici di merito, pertanto, non avrebbero correttamente applicato l’art. 192 cod. proc. pen. ed avrebbero altresì ignorato la conversazione- captata in ambientale- dalla quale era emersa l’assenza di rapporti tra i fratelli COGNOME e NOME COGNOME
-violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla attualità del pericolo di recidiva ex art. 274 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale considerato che NOME era in vinculis dal 2019 e per non avere valutato l’annullamento per carenza di gravi indizi di colpevolezza dell’ordinanza de libertate emessa nei confronti di NOME COGNOME alla quale era stato attribuito il ruolo di ‘messaggera’ tra i fratelli COGNOME e i sodali detenuti in carcere. Si trattava di elementi da cui inferire l’avvenuta rescissione all’attualità di ogni rapporto tra NOME COGNOME e il sodalizio criminoso in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
E’ utile premettere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME
Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997).
Al giudice di legittimità compete, dunque, la sola verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
Occorre poi considerare che il provvedimento de libertate dal punto di vista strutturale deve essere conformato al modello delineato dall’art. 292 cod. proc. pen., che è a sua volta ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen. seppure con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare.
Pronuncia che non è fondata su prove ma sui gravi indizi di colpevolezza da intendersi come tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che – sebbene non valgano a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato contenendo ” in nuce ” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova -consentono, tuttavia, di fondare nel frattempo una valutazione di qualificata probabilità di colpevolezza e di far prevedere , per la loro consistenza e per la futura acquisizione di ulteriori elementi, la idoneità a dimostrare tale responsabilità (cfr Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256657).
Nel caso in esame, il collegio evidenzia come, per un verso, la valutazione dei Giudici di merito sia stata congruamente fondata sull’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza in linea con il dettato normativo di cui all’art. 273 cod. proc. pen., e come, per altro verso, le censure difensive siano trasmodate in una serie di considerazioni in fatto non denunziabili in sede di legittimità.
4.1. Ed invero, il Tribunale – dopo avere ricostruito in fatto e qualificato in diritto la natura della ‘struttura’ operante nella pro vincia di Brescia in termini di articolazione territoriale della ‘ndrina calabrese riconducibile alla famiglia COGNOME di Sinopoli -esaminava la posizione di ciascun sodale e, per quanto di interesse in questa sede, il ruolo di NOME COGNOME. A tal fine, venivano congruamente e correttamente valutate le dichiarazioni etero accusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME il quale in tempi non sospetti aveva raccolto le confidenze dello stesso COGNOME circa la sua intraneità al sodalizio con l’inc arico di ‘recupero crediti’ affidatogli direttamente dai fratelli COGNOME, e venivano individuati ed esaminati nel dettaglio i riscontri al narrato conformemente a quanto
previsto dall’ art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (cfr § 8 -pagg. 28 /29 dell’ordinan za impugnata).
4.2. Di contro, non coglie nel segno la censura relativa alla mancata valutazione degli esiti del procedimento cautelare a carico della coindagata NOME COGNOME. Oraal netto del disposto annullamento con rinvio del l’ordinanza con cui era stata revocata la misura cautelare nei confronti della predetta COGNOME – il difensore non ha considerato come anche un eventuale giudizio di ‘inattendibilità del collaboratore’ formulato in altro procedimento e in ordine ad altro coindagato giammai potrebbe tradursi in un automatico giudizio di inattendibilità in relazione a diversi soggetti e a differenti vicende.
4.3. Analogamente è aspecifica la doglianza con cui si pretende di destrutturare l’impianto motivazionale mediante il richiamo di uno ‘ stralcio ‘ -trasfuso nel corpo del ricorso- di una conversazione, nel corso della quale il COGNOME– secondo la chiave di lettura offerta dal ricorrente stesso -avrebbe escluso la intraneità di NOME COGNOME. Si tratta di frasi estrapolate da un contesto narrativo di ben più ampio respiro di cui si ignora il contenuto e di una ‘frase’ , oggettivamente di dubbio significato e alla quale solo la difesa in modo assertivo attribuisce un interpretazione pro reo.
4.4. L’ impostazione difensiva tradisce in definitiva una mancanza di confronto con l’ordinanza impugnata, che ha fondato la decisione su ampia motivazione priva di tratti di manifesta illogicità.
Il secondo motivo di ricorso – che attinge il profilo delle esigenze cautelari è manifestamente infondato.
L’ iter motivazionale non presenta vizi di illogicità manifesta, avendo i Giudici del merito congruamente e correttamente evidenziato (pag. 71 del provvedimento) come il decorso del tempo e lo stato detentivo non siano indicativi della rescissione del vincolo associativo. Né la sorte della coindagata COGNOME -nemmeno accertata in modo definitivo perché ancora sub iudice -è di per sé in grado di vincere la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. legata alla contestazione ex art. 416bis cod. pen.
Al rigetto del ricorso segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelle ria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/04/2025