Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27885 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Terni il 20/05/1974, avverso l’ordinanza del 07 novembre 2023 del Tribunale della libertà di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ─ rigettando l’appello dell’indagato ─ ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a NOME COGNOME (in sostituzione della precedente misura della custodia cautelare in carcere) in relazione al reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nel capo 3 delle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME chiede l’annullamento della sentenza.
2.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge nel ravvisare i gravi indizi di colpevolezza nel mero fatto che l’autovettura noleggiata dalla società RAGIONE_SOCIALE, della quale COGNOME è amministratore unico, è stata osservata nel parcheggio del negozio RAGIONE_SOCIALE di Saronno in orario compatibile
con la ritenuta presenza della automobile di NOME COGNOME. Si precisa che COGNOME non è stato trovato in possesso di droga, ma soltanto di un pacchetto di mascherine chirurgiche, e che egli non ha mai conosciuto NOME COGNOME. Si evidenzia che il procedimento penale n. 721/2023 RGNR aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, riguardante la stessa ipotesi di reato per il quale a COGNOME è stata applicata la misura cautelare è stato definitivamente archiviato.
2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge nel ravvisare esigenze cautelari nonostante che il fatto per il quale si procede (e per il quale da 18 mesi COGNOME è sottoposto a misura cautelare) risalga al 2021 e che il ricorrente sia incensurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Nell’ ordinanza sono analiticamente descritti: il contesto criminale di narcotraffico internazionale riguardante consistenti quantitativi di cocaina, in cui è maturata la vicenda, gli spostamenti di NOME COGNOME (p.10-16) e lo scambio, il 2 dicembre 2021, di un pacchetto con una busta a costui (dopo un viaggio da Bologna a saranno) giunto nel parcheggio del Decathlon e con una auto Kia, e due occupanti di una Fiat Punto (prima accompagnata da una Bmw non identificata) intestata alla società di COGNOME; l’ identificazione di quest’ultimo con uno dei due occupanti la Fiat, per via del fatto che fu egli (come da lui ammesso) a noleggiare l’autovettura il 22 novembre 2021 per riconsegnarla il 2 dicembre 2021 (p, 20); che fotografie estratte da Facebook lo mostrano alla guida della stessa (p. 17); che i rilievi satellitari indicano che l ‘ auto fu localizzata il 2 dicembre 2021 a Saronno, dove COGNOME dormì in albergo nella notte tra l’1 e 2 dicembre 2021 (p. 18).
Nel ricorso non sono addotti elementi nuovi che possano condurre a ravvisare manifeste illogicità nella valutazione degli indizi a carico di COGNOME
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha considerato che COGNOME mostra di avere contatti, per via dell’episodi o per quale si procede, con criminali impegnati nel traffico internazionale di stupefacenti; è privo di fonti lecite di reddito (la società Buglione risulta solo formalmente attiva); sebbene incensurato è stato oggetto di diversi controlli di Polizia, in occasione di uno dei quali è stato colto in compagnia di NOME COGNOMEpresso il quale, in Svizzera, sembrerebbe essersi recato anche il 2
dicembre 2021, dopo l’incontro nel parcheggio, per poi ritornare a Terni) , soggetto con precedenti per associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati finanziari e segnalato come esponente di spicco della criminalità di Terni.
Su queste basi non irragionevolmente il Tribunale ha ritenuto che COGNOME tragga proventi da attività illecite e, nel valutare il permanere delle esigenze cautelari, ha rilevato che la custodia cautelare in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi, presso la compagna (che si occupa anche del suo mantenimento).
Per sua parte, il ricorrente non ha prospettato al Tribunale dati nuovi neanche rispetto alle esigenze cautelari, se non il tempo ─ non indicativamente esteso ─ trascorso dalla applicazione della misura (avvenuta il 17 marzo 2023 a distanza di un anno e 4 mesi dal fatto del 2 dicembre 2021).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 25/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME