Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6233 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6233 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 07/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME TURTUR
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di:
COGNOMECOGNOMEX ( Alias COGNOMECOGNOMECOGNOME N. Marocco DATA_NASCITA) nato a (TUNISIA) il
31/10/1984
avverso l’ordinanza del 29/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Torino udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOMECOGNOMEX, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/06/2025 il GIP del Tribunale di Torino applicava nei confronti di COGNOMECOGNOMEX alias COGNOMECOGNOMECOGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di essere partecipe dell’associazione terroristica Jiadista tunisina denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ collegata al gruppo terroristico di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (art. 270bis cod. pen.).
Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato, deducendo l’insussistenza della gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo.
2.1. Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, accoglieva l’istanza e annullava il provvedimento applicativo, ritenendo insussistente, allo stato, un quadro di qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato in ordine al delitto di cui all’art. 270bis cod. pen.
Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero deducendo:
3.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avendo il Tribunale omesso di esplicitare le ragioni per cui le quali ha ritenuto di valorizzare in maniera decisiva le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia, rispetto a quanto in precedenza dichiarato dallo stesso COGNOME in occasione di intercettazioni tra presenti, in cui raccontava ai compagni di cella, con precisione e specificità, di avere contatti operativi con l’associazione terroristica in oggetto. Su questo aspetto, e cioŁ sulla tenuta logica di un’ipotesi di totale invenzione di quanto affermato dall’indagato, sulla scorta, peraltro, di una personalità del COGNOME definita dallo stesso Riesame particolarmente
problematica, la motivazione del Tribunale, ad avviso del P.M. ricorrente, sarebbe deficitaria in quanto non fornisce alcuna giustificazione razionale sul perchØ NOME avrebbe dovuto millantare un passato da terrorista, adducendo sul punto spiegazioni teoriche e del tutto contrastanti con la sua biografia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
I rilievi del Pubblico Ministero colgono nel segno laddove evidenziano la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, che, da un lato, ritiene non sufficienti a dimostrare la partecipazione dell’indagato all’associazione terroristica, i racconti di NOME, pur dotati di specificità e captati nel corso di intercettazioni ambientali in carcere, in cui egli riferiva al compagno di cella i suoi trascorsi di associato all’organizzazione terroristica de qua ; dall’altro, attribuisce valenza decisiva, ai fini della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla smentita della veridicità di quanto emergente da tali intercettazioni, avvenuta in occasione dell’interrogatorio di garanzia, ma senza spiegare le ragioni di tale qualificata credibilità, nonostante si ammettesse la problematicità della personalità dell’indagato che ‘non consente di attribuire un’inequivoca valenza menzognera alle confuse ragioni dedotte a spiegazione della sua asserita millanteria’.
In altri termini, il Tribunale, pur ritenendo che la smentita avesse una valenza incerta, cionondimeno si Ł determinato all’annullamento senza spiegarne congruamente le ragioni.
1.1. Altrettanto contraddittoriamente, il Tribunale ammette che NOME viva in una condizione di ostinata illegalità per reati comuni (in Italia, in Francia, in Germania e anche in Tunisia) e che lo stesso utilizzi diversi alias per non essere identificato, ma esclude che ciò
costituisca giudizio incontrovertibile di un suo passato di militante terrorista, aggiungendo, peraltro, che sussiste, invece, un quadro di sicura gravità indiziaria rispetto alle condotte di COGNOME di propaganda e apologia della jihad nelle carceri italiane, salvo concludere che ‘l’ipotesi della partecipazione associativa ex art. 270bis cod. pen., non Ł dunque al momento sostenuta da un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza’.
In conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato presenta, da un lato, evidenti carenze motivazionali quanto alla ritenuta qualificata credibilità del COGNOME pur in contrasto con le dichiarazioni intercettate dello stesso, dall’altro manifeste illogicità e contraddizioni intrinseche quanto al giudizio di gravità indiziaria rispetto al complesso degli elementi acquisiti.
2.1. Si ricorda che ‘in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell’indagato, e non anche la precisione e la concordanza» (Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284262 01; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 – 01; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053 – 01).
Quest’ultimo piano esegetico muove dal presupposto che ‘la nozione di gravi indizi di colpevolezza non Ł omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale’, ragion per cui ‘al fine dell’adozione della misura Ł sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati’ e ‘i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.»; e proprio ‘per questa ragione l’art. 273, comma 1bis , cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2
del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (Sez. 2, n. 8948/2022 – dep. 2023, cit.).
Per tutte queste considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che dovrà colmare i vuoti motivazionali ed emendare i vizi innanzi ritenuti sussistenti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di torino competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. pen. pen.
Così Ł deciso, 07/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.