Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18140 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Viareggio (Lu) il 28 ottobre 1978;
avverso la ordinanza n. 346/2024 RegRiesame del Tribunale di Genova de12.3 c’jt7Lu 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore ge Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione d inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, la memoria di replica rassegnata dal difensore del ricorrent NOME COGNOME del foro di Massa, il quale ha insistito per IpOaccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Genova, operando in funzione di giudice del riesame delle misura cautelari personali, ha, con ordinanza pronunziata in data 3 gennaio 2024, respinto la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME soggetto sottoposto ad indagini preliminari in ordine a taluni episodi di reato in materia di sostanza stupefacente che lo stesso avrebbe commesso nei territori di Carrara e di Massa nel periodo fra l’8 di ottobre ed il 24 novembre del 2023 avverso il provvedimento con il quale, il precedente 10 ottobre 2024 il Gip dei Tribunale di Massa aveva disposto a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere.
Con ricorso a firma del suo legale fiduciario il COGNOME interponeva di fronte a questa Corte di cassazione impugnazione avverso detta ordinanza, affidando le proprie doglianze a 5 motivi di censura.
Con un primo motivo il ricorrente contestava la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice del riesame nel ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine all’episodio di acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina che lo stesso avrebbe realizzato in data 19 ottobre 2023, nonché il vizio di motivazione in ordine allo stesso punto; ritiene il ricorrente che non ricorrano, quanto alla fattispecie, gli elementi per ritenere che sia effettivamente intervenuto un accordo fra acquirente e cedente in relazione al detto compendio.
Il secondo motivo di impugnazione concerne, con riferimento alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, l’avvenuto rigetto del motivo di impugnazione riguardante l’imputazione provvisoria relativa all’avvenuto acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina avvenuto, secondo l’accusa, il 30 ottobre 2023; in questo caso il ricorrente contesta la quantità di sostanza interessata dalla cessione che egli sostiene fosse di valore inferiore ad euri 1.000,00 e non superiore ed euri 2.000,00, come invece ritenuto nella ordinanza.
Con il terzo motivo la difesa del COGNOME dubitava sia della conformità a diritto sia della adeguatezza motivazionale della ordinanza impugnata in relazione alla valutazione della attualità delle esigenze cautelari, la quale è stata operata trascurando il fatto che fra la data in cui è stata rinvenuto lo stupefacente attribuito all’indagato e la data di richiesta della misura è intercorso un considerevole lasso di tempo nel corso del quale non sono emersi elementi a carico del COGNOME.
Il quarto motivo di impugnazione concerne la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della qualificabilità dei fat nell’ambito della violazione dell’art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990.
Infine, il quinto motivo di impugnazione riporta la censura relativa alla motivazione con la quale è stata ritenuto non di scarsa importanza il ruolo ricoperto dal COGNOME nell’ambito del narcotraffico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato inammissibile e, pertanto, per tale lo stesso dev essere dichiarato.
N.1.ifestArn,Pnt infondgto è primo nintivn di imp.ligna7ionP; cnsti , .ne il ricorrente, riferendosi all’episodio di avvenuto acquisto di sostanze stupefacenti in data 19 ottobre 2023, che non sussisterebbero elementi, neppure di carattere indiziante, atti a far ritenere che la vicenda in question ; I r, GLYPH ,11 -t mi In. GLYPH n .4 za n V GLYPH Il GLYPH itc. r,41 pene, ne., n e r- erN nr4p5 i rs GLYPH ·-· in I UI I GLYPH C.Z.1.2C.1111/4.1%.1 GLYPH II I GLYPH 01WI I modo intervenuto un accordo in ordine alla cessione dello stupefacente fra il cedente e l’indagato.
Osserva il Collegio come la doglianza formulata dal ricorrente non tenga conto delle ragioni poste alla base della diversa statuizione fatta propria d Tribunale di Genova; invero, premesso il costante orientamento secondo il quale, ai fini del perfezionamento del reato avente ad oggetto la cessione di sostanza stupefacente non è necessario che la stessa sia oggetto della materiale traditi° fra cedente e cessionario, essendo sufficiente che fra i due sia stato raggiunto l’accordo, anche solo sui punti qualificanti dell’intesa e n su tutti i suoi eventuali dettagli, avente ad oggetto il trasferimento de “merce” in questione (fra le tante: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 5 aprile 2023, n. 14276, rv 284604; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 febbraio 2014, n. 6781, rv 259284), osserva il Collegio, quanto alla presente fattispecie, che, sebbene appaia che, in relazione alla fornitura di sostanz stupefacente fra il COGNOME ed il COGNOME in data 19 ottobre 2023, il secondo rilevata la cattiva qualità del prodotto offertogli dal primo declinò, l’offerta Tribunale di Genova ha evidenziato come l’offerta fu, tuttavia, reiterata dal COGNOME il quale riferì al Fazio di averne dell’altra di migliore qualità su converse l’interesse di entrambi i contendenti, tanto che il Fazio, trattando po l’argomento con altro soggetto, assicurò per il giorno successivo la disponibilità di sostanza stupefacente di adeguata qualità.
E’, pertanto, in relazione a questa ulteriore ipotesi di reato che congruamente il Tribunale ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.
In relazione al secondo motivo di impugnazione, il quale concerne la quantità di sostanza stupefacente che sarebbe stata oggetto di acquisto da parte del Fazio in data 30 ottobre 2023, osserva il Collegio che, tanto più nella presente fase cautelare, il ricorrente non ha alcun interesse a coltivare la censura sui punto, atteso che, fermi restando gli elementi dimostrativi dell’avvenuta consegna da parte del Fazio a tale COGNOME di una somma di danaro avente l’importo superiore a 1.000,00 euri – consegna la cui riconducibilità causale ad una vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina non è stata, in sostanza messa in dubbio neppure dal ricorrente, il quale non ha ipotizzato una diversa causale giustificativa del transito finanziario – la circostanza che tale somma fosse solo un anticipo rispetto alla più elevata somma di oltre 2.000,00 euri che, secondo l’accusa, costituirebbe il valore complessivo della sostanza stupefacente acquistata dal Fazio, ovvero fosse il saldo per la minore quantità di sostanza stupefacente effettivamente trattata nella occasione, è dato che non incide di per sé sulla legittimità della misura cautelare adottata, posto che, dovendosi comunque escludere la fattispecie di lieve entità, essa risulterebbe essere stata legittimamente disposta anche nella ipotesi in cui il compendio di droga ceduta avesse il controvalore di 1.000,00 euri e non di 2.000.00.
Il motivo di censura è perciò, stante la carenza di interesse del ricorrente al riguardo, inammissibile.
Venendo al terzo motivo di doglianza, riguardante la omessa motivazione in merito alla perdurante attualità delle esigenze cautelari, riconducibili al pericolo che lo stesso commetta nuovamente reati della stessa specie di quello per cui si procede, in base alle quali è stata disposta l’adozione della misura, rileva il Collegio che esse sono state illustrate adeguatamente dal Tribunale del capoluogo ligure avendo esso considerato sia il fatto che il COGNOME non ha in alcun modo inteso prendere le distanze rispetto agli ambienti criminali da lui frequentati né ha dimostrato di produrre alcun reddito, di tal che è attendibile ritenere che l’unica sua fonte di sostentamento sia la ricaduta nel crimine.
Si tratta, pertanto, di motivo manifestamente infondato, avendo il Tribunale dato una congrua risposta all’argomento dedotto in sede di richiesta di riesame.
Quanto al successivo quarto motivo di ricorso, rileva il Collegio che lo stesso, sviluppato in relazione alla mancata qualificazione dei fatti in provvisoria contestazione siccome rientranti nel paradigma del comma 5 del dPR n. 309 del 1990, si palesa, allo stato degli atti, generico non avendo il ricorrente evidenziato le ragioni per le quali ricorrerebbero in maniera manifesta gli elementi per qualificare i fatti nell’ambito delle ipotesi di lieve entità, sicché, nella presente fase – in cui la imputazione è caratterizzata da una certa fluidità – la valutazione discrezionale operata in sede di riesame, e giustificata dalla ripetitività delle condotte delittuose, non appare in alcun modo viziata.
Infine, palesemente inammissibile è il quinto motivo di impugnazione, sviluppato con riferimento alla ritenuta marginalità della caratura criminale dei COGNOME desumibile dalla circostanza che lo stupefacente da lui detenuto fosse caratterizzato da un basso grado di purezza; si tratta di argomenti meramente assertivi, peraltro sconfessati in sede di ordinanza di riesame cautelare avendo, in termini di piena congruità logica, il Tribunale genovese osservato sia che il dato avente ad oggetto la purezza della sostanza stupefacente nel cui possesso è stato trovato il prevenuto – si tratta di cocaina pura al 57% – costituisce un indice di qualità, se così si può dire, “mediobuona”, della sostanza in questione sia che, in ogni caso, il dato richiamato dalla difesa del ricorrente è riferito esclusivamente alla sostanza nel cui possesso il COGNOME è stato sorpreso ed esso non può essere automaticamente esteso anche alle altre partite di droga dallo stesso trattate.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che dal presente provvedimento non consegue la rinnessione in libertà del ricorrente, si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente