Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11309 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11309 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 26.08.2025 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME, sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 agosto 2025, il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza del 31 luglio 2025, con cui il G.I.P. del Tribunale di Napoli, nell’ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli art. 416 bisl cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo Al), nonché di vari episodi del delitto ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi D, E, H, I, L, M, N, O, P, Q, R ed S), oltre che del delitto ex art. 416 bisl cod. pen., 10, 12 e 14 della legge 497/1974 (capo F); fatti commessi in Pozzuoli almeno a partire dal dicembre 2021.
Avverso l’ordinanza del Tribunale partenopeo, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.
Con i primi due, esposti congiuntamente, la difesa censura la valutazione indiziaria rispetto al reato associativo di cui al capo Al, rimarcando al riguardo la totale inesistenza del cd. pactum sceleris tra il ricorrente e gli altri indagati ed evidenziando che le cessioni di COGNOME sono risultate del tutto occasionali e sono avvenute in zone differenti da quelle indicate nel provvisorio editto di accusa. Si rileva poi che le conversazioni intercettate sono state travisate dai giudici cautelari, desumendosi dalle stesse un rapporto del tutto occasionale tra questi e COGNOME, per cui le captazioni erano inidonee a delineare lo status partecipativo di COGNOME. A ciò si aggiunge che anche le chiamate in reità dei collaboratori di giustizia non sono state correttamente valutate, sottolineandosi in proposito che i collaboratori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME nulla hanno mai riferito in ordine alla figura di COGNOME e a un suo inserimento all’interno del sodalizio, mentre le dichiarazioni dei collaboratori COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME risultano travisate, avendo gli stessi descritto un episodio diverso rispetto ai fatti oggetto di contestazion
Con il terzo motivo, la difesa si duole della mancata riqualificazione di tutti i reati-fine ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che i giudici del riesame hanno omesso di considerare che i singoli episodi contestati hanno avuto ad oggetto cessioni di quantitativi imprecisati di droga, il che, in ossequio al principio del favor rei, avrebbe imposto il riconoscimento della fattispecie di lieve entità, essendosi in presenza di un “piccolo spaccio”.
Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è la valutazione indiziaria concernente il reato di cui al capo F, in ordine al quale si eccepisce il travisamento delle conversazioni n. 231 del 26 giugno 2023 e n. 1754 e 1771 del 17 luglio 2023, non avendo le ipotesi investigative ricevuto alcun conforto da tali conversazioni.
Con il quinto motivo, si contesta il giudizio relativo all’aggravante di cui all’ar 416 bisl cod. pen., ravvisandosi sul punto un’assenza grafica di motivazione sia rispetto alla sussistenza dell’aggravante, sia in relazione alle deduzioni difensive.
Il sesto motivo è infine dedicato alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, rilevandosi in proposito i giudici del riesame non hanno spiegato, se non con affermazioni apodittiche, perché il pericolo di reiterazione dei reati sarebbe salvaguardabile nel caso di specie solo con la custodia cautelare in carcere, non potendosi ritenere sufficiente il richiamo alla duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., presunzione avente peraltro carattere solo relativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, valutato nel suo complesso, è infondato. 1. Iniziando dal primo, dal secondo e dal quarto motivo, suscettibili di trattazione unitaria, occorre innanzitutto richiamare, per un inquadramento generale, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reat addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a ess ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non Corte di Cassazione – copia non ufficiale
essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esam dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione del ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato.
1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto a ciascuna delle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie non presta il fianco a censure di irragionevolezza.
Ciò vale, in primo luogo, per le doglianze riferite alla contestazione associativa di cui al capo Al: alla stessa è stato dedicato adeguato esame alle pagine 41 e 42 dell’ordinanza impugnata, nelle quali, all’esito della diffusa disamina delle risultanze investigative (pagine 4 ss.), con particolare riferimento alle numerose conversazioni intercettate e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, è stato evidenziato che NOME COGNOME, soggetto aduso alle armi, gestiva una piazza di spaccio per conto del RAGIONE_SOCIALE, in grado di monopolizzare il traffico di stupefacenti in Pozzuoli e zone limitrofe, evincendosi dal materiale investigativo disponibile, attentamente e razionalmente scrutinato dai giudici del riesame, che il ricorrente collaborava in maniera diretta con i sodali NOME COGNOME e NOME COGNOME e si occupava in via continuativa e in modo organizzato dell’attività di vendita della droga, trattando varie tipologie di sostanze stupefacenti.
1.2. Anche rispetto al reato di cui al capo F (art. 10, 12 e 14 della legge 497 del 1974), deve ritenersi che la valutazione sulla gravità indiziaria compiuta dai giudici dell’impugnazione cautelare non presenti vizi di incoerenza argomentativa. Nell’ordinanza impugnata, infatti, sono state infatti richiamate e tra loro correlate in maniera non illogica (pagine da 42 a 48) le conversazioni intercettate (tra cui quelle di cui ai progressivi 231 del 26 giugno 2023, 1754 e 1771 del 17 luglio 2023, 303, 310, 313 e 331 del 7 agosto 2023), da cui è emersa la disponibilità in capo a COGNOME di una pistola calibro 6, di una pistola calibro 7 con relativo munizionamento e di un giubbotto antiproiettile acquistato da tale NOME.
1.3. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati oggetto di imputazione provvisoria (in particolare quelli cui ai capi Al ed F), in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi in tal senso ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Passando al terzo motivo, concernente la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e al quinto motivo, riguardante la contestazione dell’aggravante ex art. 416 bisl cod. pen., se ne deve rimarcare l’inammissibilità, dovendosi richiamare sul punto il principio elaborato da questa Corte (cfr. in termini Sez. 2, n. 33623 del 09/06/2023, Rv. 285265 e Sez. 3, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489), secondo cui, in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante, ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’ “an” o sul “quomodo” della misura, profilo questo che non risulta oggetto di specifico approfondimento nel ricorso, nel quale non è stato adeguatamente indicato in che modo, a fronte peraltro della gravità indiziaria rispetto alla contestazione associativa, l’esclusione dell’aggravante de qua o la diversa qualificazione dei reati-fine ai sensi dell’art. 73 comma 5 avrebbero potuto ripercuotersi sulle sorti della misura in esecuzione.
Ugualmente immune da censure è, infine, il giudizio sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura di massimo rigore.
E invero il Tribunale del Riesame, senza richiamare la presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e sull’adeguatezza della misura di massimo rigore, ha sottolineato (cfr. pagina 48 dell’ordinanza impugnata) la qualificata capacità criminale dell’indagato, e ciò sia alla luce dei suoi gravi precedenti penali, sia in ragione dell’abitualità della sua
condotta illecita, consistita nella gestione di una piazza di spaccio, per conto del RAGIONE_SOCIALE, in una zona da sempre sotto l’egemonia della criminalità organizzata, per cui non vi erano alternative alla misura di massimo rigore, tanto più che la piazza di spaccio in questione era gestita per telefono, il che rende concreto il rischio di reiterazione in caso di detenzione in ambito domiciliare.
Con tali considerazioni, non manifestamente illogiche, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui deve ritenersi che anche in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, non vi sia spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che al riguardo risultano assertive e non sufficientemente specifiche.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27.11.2025