Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 842 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 842 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente –
Sent. n. 2233 Sez.
NOME COGNOME
CC – 09/12/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 15/09/2025 del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura cautelare di massima afflittività, con rinvio sul punto al Tribunale di Genova per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Genova, sezione distrettuale per il riesame, ha confermato il provvedimento coercitivo in quella sede impugnato (ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia il 21 agosto 2025), con il quale era applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i fatti-reato di rapina aggravata in concorso, furti in concorso e sequestro di persone in concorso, così rigettando il ricorso proposto dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.
1.1. Il Tribunale ha affrontato le deduzioni mosse in tema di gravità indiziaria (apporto causale alle condotte consumate in concorso e riunione), di esigenze cautelari attuali e di scelta della misura detentiva inframuraria applicata, confermando il quadro posto a sostegno del presidio cautelare impugnato. Il Collegio ha, infatti, argomentato concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, stante la gravità dei fatti, sintomatici di una stabile contiguità ad un coacervo di soggetti versati nello specifico settore e dotati di notevoli capacità logistico-organizzative; ha evidenziato, altresì, la qualità di recidivo specifico del ricorrente ed infine la impraticabilità della coercizione domiciliare, ancorché elettronicamente presidiata, stante la manifestata incoercibilità della spinta criminale.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe indicato e ne ha chiesto l’annullamento per violazione della legge penale, sostanziale e processuale; in particolare ha denunziato inosservanza della regola di giudizio di cui all’art. 273, cod. proc. pen.; ha inoltre dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione spesa in punto di ritenuta gravità indiziaria, anche sotto il profilo del travisamento dell’elemento indiziario. In particolare, il Tribunale avrebbe del tutto trascurato, senza alcuna apparente logica, l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa del ricorrente, confortata dalle indagini tecniche e dalle dichiarazioni del fratello dell’indagato, che avrebbero messo in crisi l’assunto investigativo in tema di presenza sul luogo teatro dei fatti e suoi trasferimenti dalla Puglia al levante ligure.
Il ricorrente ha ancora insistito sulla mera apparenza della motivazione spesa in tema di concretezza ed attualità del presidio cautelare e sulla scelta della misura di massima afflittività. In particolare, il Tribunale avrebbe tenuto in assoluto non cale il significato che si può trarre, in termini di diligenza, dal rispetto delle prescrizioni in passato imposte, dalle pregresse esperienze detentive, vissute in tempi recenti dal ricorrente, che non ha affatto manifestato insofferenza verso l’autorestrizione e la disciplina dell’autocontenimento, così offerendo una lettura compiuta delle disposizioni contenute nel testo dell’art. 275 cod. proc. pen., che impongono di tenere la custodia in carcere come
misura residuale ed estrema, cui ricorrere solo in caso di argomentata inadeguatezza di ogni altra misura cautelare, anche elettronicamente presidiata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso spesi in tema di gravità indiziaria sono inammissibili, giacché sotto la veste dei vizi di motivazione e della violazione della regola di giudizio posta dall’art. 273 cod. proc. pen., ribaltano inammissibilmente sulla giurisdizione di legittimità la richiesta di una rinnovato apprezzamento di fonti indiziarie complesse, plurali e convergenti nella identificazione del ricorrente quale componente della coppia di rapinatori professionali levantini operanti in ‘trasferta’.
1.1. Detti motivi appaiono, altresì, meramente ripetitivi delle doglianze espresse nella sede del riesame nel merito della misura applicata dal G.i.p. e tendono a prospettare alla Corte di legittimità vizi attinenti alla corretta identificazione e valorizzazione dei ‘gravi indizi di colpevolezza’, richiesti dal testo dell’art. 273 cod. proc. pen. quale precondizione dell’applicabilità della cautela personale; tutti aspetti che il Tribunale per il riesame ha diffusamente trattato, esaminato ed argomentato nel corpo motivazionale della ordinanza impugnata. Non pare, pertanto, superfluo ribadire quale sia il perimetro di valutazione del giudice di legittimità in materia di misure cautelari personali.
1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) hanno, in tempi certo non recenti, avuto modo di chiarire che “In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (In motivazione, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, la Corte ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di
colpevolezza). Tale orientamento, dal quale il Collegio, che oggi siede in udienza, non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; da ultimo, Sez. 2, n. 37417 del 14/10/2025, COGNOME, non massimata). Consegue che “L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella evidente violazione dl specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato”. In motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976; Sez. 2, n. 23272, del 7/5/2024, n.m.).
1.3. Orbene, nella fattispecie, l’ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti i complessi elementi indiziari, averli ricondotti ad unità logica, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente scevra da illogicità o contraddizioni, aver ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per i fatti di rapina aggravata, sequestro di persona e duplice furto aggravato, contestati in cautela. Si tratta dell’analisi, di elevato grado probabilistico, di dati digitali e narrativi che hanno guidato l’inquirente a seguire la traccia solcata dal COGNOME dalla Puglia al levante ligure (ai confini con la Toscana) e ritorno in una coincidenza di date, orari e luoghi di convergenza con il concorrente COGNOME, che non è stato possibile stimare in termini di mera casualità. Nell’avvalersi della facoltà di non rispondere, l’indagato ha spontaneamente dichiarato di ave trascorso le due giornate liguri, fino al 31 dicembre a casa del fratello in Aulla, mentre il fratello ha da canto suo dichiarato di aver ricevuto la improvvisa visita del fratello, in uno ad altro soggetto conosciuto come NOME (COGNOME), nella giornata del 29 dicembre. Il fratello si tratteneva in casa sua fino al 30 dicembre. Sicché anche le semplici spontanee dichiarazioni sono state smentite, nella cronologia, dal fratello del ricorrente, in forma assimilabile logicamente all’alibi fallito. A tanto, il Tribunale della cautela ha aggiunto l’analisi del tracciamento cellulare, che indica la trasferta verso il levante ligure nei giorni della rapina e altra trasferta di alcune settimane precedenti, l’uso di una vettura certamente usata per avvicinare i luoghi ove furono sottratte le vetture usate per commettere la rapina, la prossimità del tel cellulare del ricorrente ai luoghi dei furti d’auto funzionali alla consumazione della rapina. Infine, il Tribunale ha tratto argomento anche dalla contemporanea assenza assoluta di traffico telefonico e tracciamento nei momenti in cui la rapina si consumava, fino al mattino seguente. Il che risponde ad un clichet logico
deduttivo già sperimentato numerose volte nella esperienza investigativa di consimili fenomeni criminali. Si spengono gli apparecchi personali prima dell’azione, per poi riattivarli qualche tempo dopo. Cosicché si evita di essere tracciati in prossimità spazio-temporale con il locus commissi delicti .
Nel condividere le valutazioni operate dal giudice per le indagini preliminari, il Tribunale della revisione cautelare ha affermato che il contributo del ricorrente al fatto fu certamente consapevole e volontario e tanto si deduce anche dalla strategica assenza di contatti telefonici tra gli attori principali dell’agguato predatorio al momento del fatto. La presenza di NOME COGNOME in quel luogo ed in quel momento non può pertanto definirsi affatto casuale o legato alla coincidenza del convivio familiare, del resto fallito come alibi cronologico. Siffatte argomentazioni, in quanto logiche, fondate su elementi di fatto non controversi, non manifestamente contraddittorie, sfuggono ad ogni sindacato nella sede di legittimità. L’argomentazione, neppure manifestata per espresso dall’indagato in sede di interrogatorio, che vorrebbe privilegiare una diversa interpretazione dei fatti scrutinati, non ha accesso nella sede di legittimità. I rilievi mossi si sostanziano in censure di fatto, rivolte ad una non consentita rivalutazione da parte del giudice di legittimità delle circostanze di fatto esaminate dal Tribunale, che ha argomentato il proprio convincimento con discorso giustificativo immune dai denunciati vizi.
1.4. La difesa ha, dunque, di fatto sollecitato questa Corte ad effettuare una diversa e inammissibile rivalutazione delle emergenze indiziarie, offrendo una lettura alternativa degli elementi probatori (giur. cit. sub 1.1.).
I motivi spesi in tema di sussistenza ed apprezzamento delle esigenze cautelari sono del pari inammissibili, giacché anche questi sollecitano una nuova valutazione di elementi di merito, quali l’analisi delle modalità logistiche dei fatti, denotanti notevoli capacità organizzative, e della biografia criminale del ricorrente, gravato da precedenti gravi e specifici.
2.1. Appare viceversa meramente infondato il motivo che censura la decisione del Tribunale per il riesame in punto di scelta della misura di massima afflittività (art. 275 cod. proc. pen.), atteso che il motivo evidenzia una apparente lacuna motivazionale che va tuttavia solo meglio esplicitata nel suo significato preclusivo alla adozione di misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari elettronicamente presidiati. Il Tribunale ha infatti ritenuto che la perseveranza nel crimine di settore non consentisse di fare affidamento sull’autodisciplina (essenziale ai fini della applicazione della restrizione presso il domicilio) per contrastare la spinta criminosa attuale e assai imponente.
2.2. Anche sul punto, pertanto, la decisione del Tribunale non rivela vizi di illegittimità, tampoco evidente illogicità o mancanza di motivazione, avendo il Tribunale apprezzato sul punto, oltre alle modalità organizzate del fatto, la personalità dell’indagato e le sue pulsioni recidivanti, che inibiscono la prognosi di affidabilità nell’autocontenimento.
2.3. La motivazione della ordinanza impugnata, così come integrata dalla presente sentenza, può pertanto ritenersi logicamente argomentata.
Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter , disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell’istituto penitenziario di detenzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 9 dicembre 2025. Il consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME