Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19675 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19675 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
LI
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Napoli, il 03/06/1962 avverso la sentenza del 19/04/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; GLYPH udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 13 2020 dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso p l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della valutaz dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod pen in relazione all’art. 13, comma 3-ter, lett b d.lvo 74/2000 con riferimento all’imputazione relativa al periodo di imp 2012; per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizio riferimento all’imputazione relativa al periodo di imposta 2011.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale ri della sentenza del 20 gennaio 2023 -con cui il Tribunale di Santa Maria Cap
Vetere aveva ritenuto NOME colpevole del reato di cui agli artt. cod pen e 2 d.lvo 74/2000 in relazione agli anni di imposta 2011 e 2012, aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione- pre riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis d.lvo 74/2000, e delle attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusion
2.Ciabatta, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo r per cassazione con cui invoca l’annullamento della sentenza della Corte di appe di Napoli, affidandolo a due motivi.
3.1. Col primo denuncia falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione al 131-bis cod pen, anche alla luce delle modifiche introdotte con il d.lvo n. 8 2024.
Ci si duole della mancata applicazione della disciplina di cui all’ad 131-bis cod trattandosi di fatto di particolare tenuità come desumibile sia dalla esti integrale del debito tributario come riconosciuto in sentenza, sia incensuratezza del ricorrente. A ciò si aggiunge l’invocata applicazione in favo della sopravvenuta disciplina speciale in tema di particolare tenuità del fatt reati tributari come introdotta dal d.lvo 87/2024 che ha, a sua volta, risc disciplina dei casi di non punibilità di cui all’art. 13 del d.lvo 74/2000.
3.2. Con un secondo motivo di ricorso si eccepisce l’intervenuta prescrizione d delitto di cui all’ad 2 Dlgs 74/2000 per l’anno di imposta 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso -la cui ammissibilità, in questa sede, dipende sola circostanza che, pur inerendo ad una valutazione in fatto, quest’ult veicolata e resa necessaria dalla affermazione di un principio di diritto der dalle novelle legislative di cui alla I. 150/2022 e e al d.lvo 87/2024- è fond
1.1. Ai sensi del nuovo art. 13, comma 3-ter, lett. b), d.lvo 74/2000, entrato in vigore nell’agosto 2024 «ai fini della non punibilità per particolare tenuità de di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prev uno o più dei seguenti indici: b) salvo quanto previsto al comma 1, l’av adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazio concordato con l’amministrazione finanziaria ».
1.2. Nel caso di specie, come attestato anche nella sentenza impugnata, ris che prima della decisione il debito tributario è stato integralmente estinto.
1.3. La norma sopra riprodotta – art. 13, comma 3-ter, lett. b), d.lvo 74/ va, poi, letta in relazione al riformulato art. 131-bis cod pen, a seguito 150/2022, con cui il perimetro dei reati interessati dalla causa di non punib
stato ridisegnato, essendo stato sostituito il limite massimo edittale di cinq con il limite minimo edittale della pena non superiore nel minimo a due anni. medesima legge ha poi introdotto un nuovo parametro che il giudice deve prendere in considerazione ai fini della valutazione in merito all’applicabilità (o dell’art. 131-bis cod pen, vale a dire la condotta susseguente al reato, che n di specie appare di particolare rilevanza (ci si riferisce all’attestato pagamento del debito).
14. La lettura combinata delle due disposizioni comporta che per il delit utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, punito con pena e commisurata, nel minimo, in anni uno e mesi sei di reclusione, è astrattame applicabile l’ipotesi di particolare tenuità del fatto, ove risulti una successiva a quella di reato, positivamente rilevante, quale risulta l’integrale adempimento dell’obbligazione tributaria.
1.6 Quanto, peraltro, alla applicabilità della nuova disciplina, di favore commessi prima della sua entrata in vigore, questa Corte ha già avuto modo pronunciarsi, per una situazione assimilabile a quella che ne occupa, riferimento ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 131-bis c Sul punto il Giudice di Legittimità precisava che l’istituto della particolare del fatto «avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi dell’entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche per i procedim pendenti davanti alla Corte di Cassazione» e che, dunque, pur non essendo n caso specifico ancora vigente al momento della decisione in appello, pote trovare riconoscimento in sede di legittimità (cfr, Sez. 3, Sentenza n. 5390 01/06/2016 Ud. (dep. 20/12/2016 ) Rv. 268775 – 01 : «In tema di dichiarazio fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesis la fattispecie di cui all’art. 2, comma terzo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n applicabile ai fatti anteriori al 14 settembre 2001, in quanto abrogata dal D 138 del 2001, convertito dalla legge n. 148 del 2011 – ha natura di circost attenuante ad effetto speciale del reato di cui al comma prima dello stesso art con la conseguenza che è applicabile la causa di non punibilità per “partic tenuità del fatto” di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto la pena massima irrogabile non è superiore ai cinque anni di reclusione»).
1.7 Ne segue che, fermo l’accertamento in ordine alla penale responsabi dell’imputato per il periodo di imposta 2012, la sentenza deve essere annul con rinvio al giudice di merito per la valutazione in ordine alla applicabili nuova disciplina di favore in tema di non punibilità per particolare tenuità del essendo necessario che il giudice di rinvio riformuli la valutazione sul punt luce della nuova disciplina di cui all’ad 13, comma 3-ter, d.lvo 74/2000, quanto alla annualità 2012.
2. Quanto invece all’anno di imposta 2011 la prescrizione, anche tenuto conto dei periodi di sospensione (per complessivi 623 giorni), è maturata in data 14 giugno
2024.
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità
storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021 Ud. (dep. 26/11/2021 ) Rv.
282214 – 01).
Ne consegue che il reato è estinto e la sentenza sul punto deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al periodo di imposta 2011 per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli relativamente al periodo di imposta 2012 quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 20124
La Gons. est.
Il Presid,Ate