Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37911 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATrO
Con ordinanza resa in data 26 marzo 2024 il Tribunale di Catanzaro – in procedura incidentale di riesame ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen. – ha confermato nei confronti di COGNOME NOME il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia in data 4 marzo 2024 (con applicazione della custodia cautelare in carcere).
1.1 Le contestazioni provvisorie ritenute assistite da gravità indiziaria risultano essere quelle di cui ai capi a/c della rubrica (essenzialmente si tratta dell’omicidio volontario commesso in danno di COGNOME NOME e del posteriore distruzione del cadavere), per fatti accaduti in epoca anteriore e prossima al 17 gennaio 2022.
1.2 I fatti sono stati accertati nel modo che segue.
Secondo l’opzione di accusa NOME, in concorso con NOME (suo datore di lavoro), ha cagioNOME la morte di NOME tramite l’esplosione di colpi di arma da fuoco (con un fucile calibro TARGA_VEICOLO).
I resti della vittima sono stati rinvenuti all’interno della vettura Fiat Panda dat alle fiamme (e ribaltata in una buca scavata appositamente, in un terreno scosceso e non agevolmente raggiungibile) in data 17 gennaio 2022.
Tale affermazione, quanto alla ritenuta gravità indiziaria, è sostenuta (si indicano le principali fonti di prova) da :
il rinvenimento nei pressi della ‘buca’ ove era la vettura con il cadavere di un accendino di colore verde raffigurante una banconota da cento euro;
la stessa allocazione della buca in un luogo confinante con il terreno di un cugino di NOME e l’esistenza di tracce di un mezzo meccanico proveniente da tale terreno, utilizzato per realizzare la buca, v. informazioni rese da NOME COGNOME;
la verosimile datazione della morte ad almeno 15 giorni prima del rinvenimento;
la scomparsa del COGNOME databile, di fatto, alla sera del 15 dicembre 2021;
le informazioni rese da NOME COGNOME circa il credito del fratello verso lo NOME ed i contrasti intervenuti tra i due per rapporti di natura illecita;
le verifiche tecniche sui tabulati dei due indagati, ampiamente illustrate nel testo della decisione e riferite alla sera del 15 dicembre 2021 e alle prime ore mattutine del 16 dicembre 2021 (anche i numerosi contatti tra la madre del COGNOME e lo NOME);
la forte preoccupazione manifestata da COGNOME e COGNOME una volta emersi dettagli della attività di indagine, nel corso di una conversazione captata il 30 marzo 2022, proprio con particolare riferimento alle possibili verifiche investigative sull’accendino repertato nei pressi della buca (da una posteriore conversazione si deduce che l’accendino era del COGNOME, che ipotizza una difesa io ero col trattore e mi è caduto.. che c.. vogliono?).
1.3 Secondo il Tribunale la valutazione congiunta di tutte le evidenze prima indicate porta a ritenere sussistente la gravità indiziaria – per quanto qui rileva – a carico del COGNOME.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per il concorso in omicidio.
Secondo la difesa tutte le evidenze sottoposte a valutazione non sono univoche e non conducono verso una ipotesi di responsabilità del COGNOME.
Vi è incertezza assoluta sul momento del commesso reato, il luogo di rinvenimento è accessibile anche da parte di terzi, le stesse considerazioni sul possibile movente non hanno alcun carattere di certezza. Nessun dato scientifico consente di affermare che il COGNOME si trovasse sul posto nel momento dell’omicidio.
Si ritiene, inoltre, del tutto congetturale la affermata riferibilità al Genti dell’accendino trovato nei pressi della buca.
Ciò, peraltro, dimostrerebbe al più che COGNOME si è trovato in quel luogo ma non che abbia preso parte al delitto.
Il Tribunale avrebbe valorizzato mere suggestioni e non avrebbe colto la debolezza dell’ipotesi di accusa, anche in ragione della esistenza di piste alternative.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per il concorso nella soppressione del cadavere. Vengono reiterate le doglianze già esposte al primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare rivalutazioni in fatto su punti oggetto di congrua motivazione in sede di merito.
Le doglianze sono esclusivamente riferite alla motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria. Ciò impone di realizzare una premessa di metodo.
2.1 Va premesso che il legislatore nel prevedere – all’art. 273 cod. proc. pen. – che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi..di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.
In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova – siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta – sottoposti a valutazione incidentale nell’ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all’art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .
2.1.1 La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l’applicazione della misura, sta dunque a significare che l’esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificat probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.
In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l’obbligo – per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico di confrontarsi :
a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( l’indizio in senso stretto – la narrazione rappresentativa di natura testimoniale la chiamata in correità o in reità – gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in terna di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ;
pA1 c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall’art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l’affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragíonevole dubbio ín proposito).
2.1.2 Con ciò non si intende dire – ovviamente – che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di «proiettare I valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « giudizio prognostico in tal senso – ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all’art. 530, comma 2 e all’art. 533, comma 1, prima parte – è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell’ottica della ricerca dí una certezza clí responsabílità già raggiunta, ma nella prospettíva della tenuta del quadro índíziarío alla luce di possibili successive acquisizioni e all’esíto del contraddittorío») .
2.1.3 Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica.
2.2 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza – doverosamente – attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.
Sul tema, resta valido e chiaro l’insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. .
2.2.1 Ciò premesso, va rilevato che il Tribunale ha motivato in maniera congrua sui segmenti del giudizio, con valorizzazione logica di elementi con obiettiva portata indiziante, il che esclude di ravvisare illogicità interne alle argomentazioni o `disallineamenti’ dalla regola di giudizio cautelare.
2.3 In particolare, va rilevato che mentre le argomentazioni del Tribunale tendono a realizzare – come è doveroso in caso di prova ontologicamente indiziaria – una valutazione congiunta dei dati disponibili (movente, luogo del rinvenimento, rilievi tecnici rapportati al probabile momento del fatto, rinvenimento dell’accendino e commenti sulla potenziale rilevanza probatoria del dato) ai fini del giudizio incidentale tipico della fase, la prospettiva difensiva tende non solo a disarticolare i momenti di giudizio ma a negare la rilevanza di aspetti (come la riferibilità al COGNOME dell’accendino repertato) che risultano logicamente apprezzati in sede di merito, sulla base dei contenuti – inequivoci – delle captazioni.
Da qui la evidente tendenza a proporre rivalutazioni – non possibili in questa sede – di un percorso argomentativo, espresso nella decisione impugnata, che – in rapporto, lo si ripete, al momento procedimentale – risulta rispettoso della regola di giudizio di cui all’art.273 cod.proc.pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.
Così deciso in data 16 luglio 2024
Il Consigliere estensore