Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34994 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FIORE NOME, nato a Farli il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data2.4.7.2023 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; Sentito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 24,7.2023 il Tribunale di Bologna, adito in sede di riesame ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di NOME COGNOME, gravemente indiziato del reato di appartenenza ad un’associazione dedita alle operazioni di importazione e trasporto di sostanze stupefacenti operante sul territorio romagnolo con la qualifica di promotore, organizzatore e dirigente e di due reati fine ex art. 73 prima comma d.P.R. 309/1990 entrambi con l’aggravante dell’ingente quantitativo.
::, 2. Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due mo ivi il cui filo conduttore comune è costituito dalla pedissequa riproduzione ad opera dei giudici del riesame degli elementi di fatto acquisiti a seguito RAGIONE_SOCIALE indagini, senza alcuna valutazione critica del loro valore indiziario, non giustificata dalla scelta difensiv di circoscrivere le proprie doglianze al solo reato associativo attesa la natura completamente devolutiva del riesame, né dal fatto che egli avesse temporaneamente rinunciato a chiarire la propria estraneità ai fatti contestati.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione sui motivi di censura esposti in camera di consiglio in ordine al reato associativo, stante la mancanza di un vincolo stabile e continuativo e di un programma criminoso comune agli indagati, tanto più che i compartecipi al reato sub 4 sono soggetti diversi da quelli di cui al capo 1) e che diversa è anche la compagine sociale utilizzata rispetto alla RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avuto riguardo ad entrambi i motivi devoluti.
In ordine al primo motivo va rilevato che alla manifesta infondatezza della doglianza relativa alla mancanza di autonoma valutazione ad opera dei giudici del riesame del compendio indiziario, non trovando alcuna applicazione le prescrizioni dettate dall’art. 292 cod. proc. pen. al giudizio demandato ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. al Tribunale del riesame, chiamato a valutare in ossequio al principio decisorio ì presupposti legittimanti l’adozione della misura cautelare, senza che entri in gioco il tema della salvaguardia RAGIONE_SOCIALE rispettive sfere di autonomia tra l’organo dell’accusa da cui pronnana la richiesta della misura e l’autorità deliberante, si accompagnano una pluralità di censure che attaccano, con riferimento ad entrambi i motivi, lo spessore degli indizi, peraltro estrapolati in modo frammentariodal ben più ampio quadro offerto dagli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini compiutamente ricostruito dai giudici de libertate,
Costituisce, tuttavia, orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178). In un’ottica analoga si è, altresì, affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo d legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali RAGIONE_SOCIALE vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del Riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, COGNOME, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
Ciò premesso, di nessuna censura è passibile l’articolata ed approfondita ricostruzione del quadro indiziario, che muove dalla basilare premessa, neppure confutata dalla difesa, che la società RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2012 dall’indagato, continuasse, a dispetto della fo nnale cessione
RAGIONE_SOCIALE relative quote ai dipendenti COGNOME ed COGNOME, anch’essi coinvolti nell’associazione dedita al narcotraffico di stanza nel territorio romagnolo, avvenuta nel 2019, e della contestuale cessazione della carica di A.1). in capo alla moglie del COGNOME, ad essere di fatto gestita da quest’ultimo stante il mantenimento della sede sociale presso la residenza livornese del COGNOME e le mansioni di segreteria e di addetta alla contabilità espletate dalla consorte. Il successivo passaggio afferente al coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE nelle operazioni cd. di logistica RAGIONE_SOCIALE importazioni di droga, comprensive del prelievo e del successivo trasporto, non può ritenersi affetto da alcuna manifesta illogicità venendo significativamente messo in luce dall’ordinanza impugnata il fatto che il trattore stradale a bordo quale era stato rinvenuto il carico di cocaina relativo al reato-fine di cui al capo 1) così come il semirimorchio sul quale veniva contemporaneamente trasportato il carico cd. “regolare”, fossero stati concesso in locazione alla società gestita dal RAGIONE_SOCIALE, unitamente ad una serie di altrettanto emblematiche coincidenze, ovverosia che l’autista incaricato del trasporto fosse legato all’indagato trattandosi dell’e compagno della madre della donna che intratteneva con lui una relazione sentimentale, e che utilizzasse un’utenza intestata alla RAGIONE_SOCIALE, utenza che poco prima del suo arresto risultava aver ripetutamente contattato gli altri membri del sodalizio, facenti anch’essi parte della società, i quali si trovavano in quel frangente, esattamente come il COGNOME, presso la sede della stessa. Elementi questi cui si aggiunge, secondo la capillare ricostruzione dei giudici del riesame, il viaggio intrapreso dall’indagato insieme all’COGNOME, proprio il giorno successivo all’arresto dell’autista e al rinvenimento del carico di droga da parte della P.G., alla volta d Londra, nonché il suo successivo interessamento alle condizioni dell’arrestato provvedendo al mantenimento della sua famiglia, verosimilmente collegato al silenzio da quest’ultimo serbato sui mandanti del trasporto. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La stessa puntuale ricostruzione caratterizza il reato di cui al capo 2), afferente al trasporto di 28 kg. di cocaina dal Belgio in Italia dove viene messo compiutamente in evidenza il coinvolgimento dell’indagato che seguiva a bordo di un’altra autovettura l’autoarticolato contenente la droga e che veniva trovato in possesso RAGIONE_SOCIALE chiavi dell’automezzo che lo precedeva, condotta cui fa seguito, analogamente a quanto ricostruito per il primo reato, il costante interessamento del COGNOME alle sorti dei due autisti tratti in arresto, facendosi carico RAGIONE_SOCIALE spe legali per la loro difesa e del mantenimento dei loro familiari in cambio, anche in tal caso, del loro silenzio.
Orbene, ove si consideri che per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo “in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di Per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro
consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. 2, Sentenza n 28865 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256657; in termini analoghi v. anche Sez. 2, Sentenza n. 12851 del 07/12/2017, COGNOME Rv. 272687), non vale ad inficiare il compendio indiziario così delineato, assemblato in termini di rigorosa coerenza ed organicità, la lettura demolitoria patrocinata dalla difesa senza l’individuazione di alcuna aporia passibile di manifesta illogicità o di carenza di significativi elementi di segno contrario, tali da privare gli elementi individuati della portata possibilistic conferitagli dai giudici della cautela in ordine alla loro astratta attitudine ricondurre il fatto nell’ambito della fattispecie di reato ipotizzata. Va infatti rilev che l’indizio, per sua natura plurivoco, è certamente suscettibile di diverse interpretazioni che, tuttavia, attengono alla fase del merito del processo dove, a differenza della fase cautelare in cui è sufficiente la sola gravità, deve essere raggiunta la prova della colpevolezza, esigendosi a fronte di un compendio indiziario anche la precisione e la concordanza degli elementi acquisiti.
Deve essere conseguentemente ribadito che allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di meri abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni, che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, fuoriuscendo invece dal suo sindacato quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 – dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; nonché successivamente Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 – dep. 20/06/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Fuoriuscendo invece il vizio lamentato dalla difesa dal perimetro cui è circoscritto il sindacato di legittimità, il motivo deve essere dichiarat inammissibile.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per il secondo motivo che si sostanzia nel dissenso valutativo formulato dalla difesa sugli elementi coerentemente messi in luce dall’ordinanza impugnata ih ordine alla partecipazione dell’indagato al sodalizio criminoso in posizione apicale (cfr. pagg. 24 e 25 dell’ordinanza in esame).
Occorre sul punto ribadire che Il controllo di logicità rimesso a questa Corte deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indilianti o a un diverso esame degli elementi, materiali e fattuali RAGIONE_SOCIALE vicende indagate. In altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali RAGIONE_SOCIALE vicende indagate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché del tribunale del riesame. Il sindacato di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’att impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultant cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
L’ordinanza impugnata risponde ad entrambi i suddetti requisiti venendo evidenziato un più che consistente collegamento tra l’imputato e il sodalizio criminoso, di cui viene messa compiutamente in luce la struttura organizzativa attraverso la disponibilità di mezzi di comunicazione particolarmente sofisticati e la copertura da costui offerta alle singole operazioni attraverso l’utilizzo d compagini societarie al medesimo riconducibili, unitamente alla condotta tenuta dopo l’arresto dei soggetti incaricati del trasporto del carico di cui ai capi 1) e 2) tutti elementi indicativi dell’esistenza di un vincolo associativo, in forza del qual è stata coerentemente esclusa la configurabilità di un concorso di persone nei reati.
All’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.