Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39691 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 08/04/2024 del Tribunale di Torino
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Torino, in sede di riesame, confermava limitatamente al capo 27) l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti del 12 settembre 2023, che aveva applicato all’indagato NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere.
Secondo la provvisoria imputazione del capo 27), NOME avrebbe commesso il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto mezzo chilo di cocaina.
L’ordinanza dava atto che l’esecuzione dell’ordinanza genetica era intervenuta solo in data 7 novembre 2023 in Albania, con il trasferimento dell’indagato in Italia dal 19 giugno 2024 dopo un periodo di irreperibilità dichiarata il 19 settembre 2023, risultando dichiarato latitante per altra causa dal febbraio 2023.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. e alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il compendio indiziario si fonda su elementi di dubbia consistenza, quali gli esiti di captazioni eseguite quasi un anno dopo l’asserita cessione di cocaina.
La difesa davanti al Tribunale del riesame aveva contestato la lettura della captazione ambientale sulla quale si sarebbe basata l’ipotesi accusatoria: si trattava di conversazione in molti tratti non comprensibile allo stesso agente che l’aveva trascritta (per la presenza di rumori di fondo) e comunque non vi erano inequivoci riferimenti al ricorrente e all’acquisto effettuato dal conversante COGNOME per tipologia e peso.
Il Tribunale ha ritenuto che il riferimento all’acquisto di “mezzo chilo” e al debito verso Eldi e NOME fosse inequivocabilmente riferito alla cocaina sia in ragione del settore di spaccio del COGNOME sia al prezzo pagato (“a trentaquattro me l’aveva fatta”)
Peraltro, COGNOME il giorno dell’arresto è stato trovato in possesso di droga anche leggera, nelle captazioni parlava sempre di “erba” e trattava principalmente droghe leggere (“il suo lavoro è l’erba”). Anche il riferimento al prezzo non è dirimente posto che anche l’erba era commerciata dal COGNOME “a trentacinque”.
Inoltre, NOME nelle captazioni raccontava di aver litigato con NOME per i soldi della sostanza che gli avevano preso il giorno dell’arresto (nel quale gli era stata trovata cocaina e hashish).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
Il Tribunale, pur avendo annullato il provvedimento cautelare per il capo 28), ha ritenuto di confermare la misura cautelare per il restante capo in ragione del pericolo di recidiva e di fuga, tratto peraltro con criticabile automatismo da altra vicenda cautelare, risalente ad un anno prima, che vedeva il ricorrente indagato del reato associativo.
Manca pertanto un’analisi che dimostri l’attualità di detto pericolo e l’adeguatezza della massima misura cautelare rispetto a quella misura domiciliare anche assistita da presidi di controllo (avendo l’indagato fornito l’indicazione di una abitazione adeguata).
Il Tribunale si è infatti trincerato dietro frasi di mero stile offrendo un motivazione apparente e inadeguata (gli elementi indicati a pag. 11 sono inconferenti ed inidonei e anche penalmente irrilevanti).
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al primo motivo, devono essere richiamati i consolidati principi sui limiti del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure cautelari personali.
Si è costantemente affermato che in detta materia il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
Tale principio si coniuga con l’ambito del sindacato di legittimità in tema di valutazione del significato delle prove. Nel caso di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, costituisce infatti questione di fatto, rimessa alla valutazione del / .
giudice di merito, la relativa interpretazione del linguaggio usato dai conversanti, che non risulta censurabile in questa Sede se la relativa lettura sia logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Neppure infine è consentito dedurre il travisamento della prova per la prima volta in sede di legittimità, quando la prova era già stata utilizzata nell’ordinanza genetica, e comunque quando il travisamento non abbia un oggetto definito e non opinabile (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Rv. 235733; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406).
2.1. Esaminato, dunque, il ricorso alla luce di questi principi, va rilevato che il ricorrente ripropone in questa sede le questioni già sottoposte al Tribunale del riesame, nella non consentita prospettiva di una diversa e, per la difesa, “più logica” lettura del compendio indiziario, non evidenziando per converso violazioni di norme giuridiche, manifeste illogicità e contraddittorietà o lacune nell’attività di ricostruzione del quadro gravemente indiziario nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha infatti adeguatamente spiegato in primo luogo perché “NOME” indicato nelle conversazioni era da identificarsi nel ricorrente (cfr. pag. 2-3), per poi riepilogare le evidenze che dimostravano quale fosse il rapporto sottostante tra il ricorrente e il COGNOME già dal dicembre 2021 e le problematiche di natura economica esistenti tra i due, che l’arresto del COGNOME del marzo 2022 avevano peggiorato, come dimostravano le captazioni attivate dall’ottobre 2022 (pagg. 34), ed infine per concentrarsi sul testo della conversazione del maggio 2023 nella quale NOME aveva raccontato “in modo esplicito e dettagliato” ai suoi interlocutori, nel lasciare l’abitazione di colui con cui era solito spacciare, del suo pregresso acquisto (risalente a prima del suo arresto) “a gancio” del “mezzo chilo” di stupefacente da NOME e NOME (da identificarsi nel fratello dell’NOME) e del prezzo pattuito (17.000 euro; “a trentaquattro me l’aveva fatta”) e delle problematiche sorte per il pagamento della somma.
Il Tribunale ha evidenziato come la cifra pattuita fosse univocamente compatibile con l’acquisto di cocaina, essendo diverse le modalità per il pagamento dell’erba, pur trattata dal COGNOME (in quanto da questi pagata subito, mentre il mezzo chilo era stato acquistato “a gancio” – ovvero a credito – con restituzione entro un mese).
Le censure sulle esigenze cautelari sono in parte generiche e in parte manifestamente infondate.
3.1. Va rilevato che è consentito al Giudice richiamare per relatíonem altro provvedimento giudiziale, purché sia conosciuto dall’interessato o a lui ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà tí –
Cf
valutazione, di critica e, eventualmente, di gravarne e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664).
Nella specie, i Giudici della cautela hanno fatto riferimento, riportandone il Tribunale del riesame anche integralmente il testo per la parte di interesse, ad altra ordinanza emessa in sede di riesame nei confronti del ricorrente per altra misura cautelare in materia di stupefacenti.
Inoltre, è legittimo da parte del giudice utilizzare, per fondare i pericula ex art. 274 cod. proc. pen., elementi desunti da altro procedimento a carico dell’indagato (per tutte, Sez. 2, n. 47411 del 14/10/2021, Rv. 282360).
3.2. Il Tribunale ha motivato sull’attualità dei pericoli, rilevando come il pericolo di fuga risultasse dalla latitanza del ricorrente, già dichiarata in alt procedimento e che, in ogni caso, dopo i fatti associativi protrattisi sino al dicembre 2022, erano emersi ulteriori e specifici elementi rivelatori (cfr. pag. 11). Rispetto a questi elementi, il ricorso si limita a generiche critiche oppositive, anche a tratt palesemente infondate.
Gli elementi sintomatici della pericolosità del soggetto non devono infatti essere necessariamente “reati”, ben potendo essere tratti soltanto da comportamenti o atti concreti tenuti dall’indagato, pure se non presentano rilievo penale (ex multis, Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Rv. 277613),
Parimenti deve osservarsi per la scelta della misura, in quanto il Tribunale ha motivato sul punto, evidenziando la dimostrata continuità del ricorrente nel mantenere contatti ed interessi con il mondo del traffico di stupefacenti, anche eludendo in modo fraudolento ogni forma di controllo – persino tra le mura carcerarie – e formulando gravi minacce e pressioni sui coindagati, sintomo anche quest’ultimo di scarsa affidabilità soggettiva. Elementi che giustificavano pertanto ragionevolmente la massima misura cautelare.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/09/2024.