Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33810 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33810 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME, nato a Palermo il giorno DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso l’ordinanza in data 04/03/2025 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chies rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 04/03/2025, il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa in data 07/02/2025 con la quale era stata applicata a NOME COGNOME
misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indi colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all’articolo 274 lett. a) e c) in relazione a di estorsione – due ipotesi, una consumata e una tentata ai danni di due imprenditori, COGNOME NOME e COGNOME NOME – aggravati dall’essere commessi da più persone riunite facenti parte di associazione a delinquere di cui all’articolo 416 bis cod. pen., di avere agito con le modalità di cui all’art 416-bis. 1., cod. pen. ed a favore del sodalizio RAGIONE_SOCIALE, commessi Palermo rispettivamente in epoca successiva e prossima al 6 dicembre 2021 e antecedente e prossima al 5 giugno 2024 e in data 5 giugno 2024.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e c) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolez reati contestati. Rappresenta al riguardo il ricorrente che il quadro cautelare si baserebbe su un’unica captazione ambientale, la conversazione avvenuta il 06/06/2024 (progr. 1534 e 1537) tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; conversazione della quale il Giudice per le indagini preliminari, nell’ordinanza generica, e il Tribunale del riesame di Paler nell’ordinanza di conferma della misura cautelare, riportano soltanto brevi stralci dai quali è s desunto che autore RAGIONE_SOCIALE presunte pretese estorsive fosse il ricorrente NOME COGNOME; l difesa riporta nel corpo del ricorso il dialogo intercettato per esteso – richiamando il pri secondo il quale non è consentito al ricorrente frazionare l’atto e sottoporre alla Corte sol parti che ritiene a sé favorevoli – e rileva come il contenuto della conversazione porterebbe escludere che, al di là del medesimo cognome tra il ricorrente NOME COGNOME e i due COGNOME coinvolti nella conversazione intercettata (i germani NOME e NOME) presunti esponenti dell consorteria mafiosa di “RAGIONE_SOCIALE” operante nel mandamento “Porta Nuova” e “RAGIONE_SOCIALE“, vi fosse alcun tipo di rapporto e tantomeno di cointeressenza mafiosa; si segnala in particola in proposito che, a seguito del narrato del COGNOME, in cui si paventerebbe una presunta richies di denaro estorsiva legata all’espletamento di lavori edili a Palermo (in INDIRIZZO), appa singolare il modo di rispondere di NOME COGNOME al COGNOMEè, laddove usa espressioni del tipo “l chi?” (progr. 1534), “Ora io ci passo… e vediamo RAGIONE_SOCIALE mi dice..”, “..Ora ci vado e vediam (progr. 1537); si osserva altresì che le ipotesi contestate nel procedimento in questione risult ascritte al solo ricorrente e non anche a COGNOME NOMENOME inferendone che COGNOME NOME avrebbe agito senza autorizzazione mafiosa ovvero che il narrato – di cui al dialogo intercett – del COGNOME e del COGNOME non sarebbe affidabile, in assenza di riscontri alla presunta richie estorsiva, quali loro denunce o dichiarazioni testimoniali. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. b) e c) e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’ar bis. 1., cod. pen.; ribadisce la difesa che, secondo l’ordinanza impugnata, NOME COGNOME avrebbe agito consapevolmente nell’area del mandamento mafioso sotto la direzione di NOME
COGNOME, e con la finalità di destinare i proventi del reato di estorsione ai sodali che si tr carcere e alle loro famiglie, in base all’unica citata intercettazione ambientale, che non coin il ricorrente in prima persona; la difesa osserva che, in precedente indagine, denominata “int mandamento” (condotta dalla Squadra mobile di Palermo nel 2022), il ricorrente era stato coinvolto, ma non erano emersi collegamenti tra lo stesso ed altri soggetti gravitanti mandamento territoriale, pur avendo egli avuto contatti anche con esponenti di rilievo del consorteria; anche in questo caso, rileva la difesa, l’intercettazione del 6 giugno 2 singolarmente considerata, non sarebbe in grado di attestare che il ricorrente abbia agito c NOME e la finalità di agevolare l’associazione; sul punto, viene citata giurisprudenz legittimità secondo la quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’agevol mafiosa, la finalità perseguita dall’autore del delitto, deve essere oggetto di una rigorosa ve in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è commesso al fine specifico di favorire l’attività dell’associazione mafiosa e che vi s consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio, onde evitare il rischio della diluizione circostanza nella semplice contestualità ambientale (Cass. 45536/2022).
In ordine alle altre circostanze aggravanti contestate, ed in particolare per quella relati “più persone riunite”, il ricorrente, deduce la carenza di motivazione e si richiama il pri sancito dalle S.U. (n.21837 del 29/03/2012), secondo il quale per la sussistenza della circostan aggravante in questione, prevista per il delitto di estorsione, è necessaria la simultanea prese di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia analogamente, si censura l’assenza di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 6 comma 2 e comma 3, cod. pen. in relazione all’art. 628, comma 3 nn.1 e 3 cod. pen., sostenendo che il provvedimento impugnato non avrebbe indicato gli elementi dai quali risulti provato che ricorrente appartenga all’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sen dell’art 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 125, 292 comma 2 lett. c comma 3, 285 cod. proc. pen.. Rappresenta in proposito la difesa che il Tribunale del riesame d Palermo ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 275 comma 1 lett. a) e c proc. pen. in forza dell’assunto, ritenuto erroneo, secondo cui il ricorrente avrebbe agito q soggetto a disposizione di NOME COGNOME ed ha valutato la misura cautelare massima quale unica adeguata a tutelare dette esigenze, poiché la misura degli arresti domiciliari non avrebb impedito all’indagato di continuare a veicolare, tramite contatti telefonici o telematici, le r estorsive decise dal capomafia; aggiunge la difesa che NOME COGNOME era già stato attenzionato dagli inquirenti (con l’informativa dei COGNOMEbinieri di Palermo del 3 settembre 20 e che a suo carico non erano emersi elementi di un suo fattivo coinvolgimento in attività di nat estorsiva, tantomeno a favore di una compagine mafiosa; aggiunge altresì che, nel presente procedimento, a fronte di plurime contestazioni ai sensi dell’art. 629 cod. pen., il ricorrente in rilievo per un unico episodio; RAGIONE_SOCIALE che consentirebbe di superare la presunzione d
adeguatezza della misura cautelare massima, quale unica applicabile ai sensi dell’articolo 275 comma 3 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo aspecifico e quindi generico, oltre che valutativo tutte le sue articolazioni.
Giova ribadire, in ragione della natura RAGIONE_SOCIALE doglianze proposte, quali siano i termini sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal tribunale del riesame libertà personale.
Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in rel alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il della cautela abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni sulle quali si fonda l’affermazion di gravità del quadro indiziario e della permanenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari a cari dell’indagato, controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risulta investigative, le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato, essendo sufficie che siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U. n. 11 de 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 sulla cui scia si pongono, ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976) e non dovendo, del resto, essere valutate secondo i medesimi criteri richiesti per il giudiz merito dall’art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall’art. 273 cod. proc. pen comma 1-bis, che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non i comma 2, che richiede una particolare qualificazione degli indizi, i quali devono essere n solo gravi, ma anche precisi e concordanti (cfr., Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracass Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179-01; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683-01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, COGNOME, Rv. 276364-01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Pertanto, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all’art. 273 cod. proc. rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di le ovvero in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzi dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti e la e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, p investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze già esaminate dal giudice della cautela (cfr., Sez. 2, n. 27 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv.
248698-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, NOME, Rv. 255460-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01).
In particolare, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merit non sindacabile in sede di legittimità, l’interpretazione del linguaggio adoperato nel conversazioni telefoniche intercettate, anche nei casi in cui esso sia criptico o cifrato, di ta è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa d quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la diffor risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, RAGIONE_SOCIALE, non mass.).
E’ stato, altresì, affermato che le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, registrate nel co di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di riscontro previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48286 d 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414).
Tanto premesso, per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo di ricorso – trattat congiuntamente per le reciproche interazioni – rileva il collegio che il Tribunale ha motiva sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione, in danno d imprenditori COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in termini non censurabili in sede di legittimità, con u apparato argomentativo con il quale il ricorrente non si confronta, limitandosi genericamente ad affermare che a carico di NOME COGNOME vi sarebbe un mero dato indiziario privo di consistenza, trattandosi di una conversazione tra terzi, senza alcun riscontro che accomuni il ricorrente con i germani COGNOME.
Il ricorso proposto, infatti, appare essenzialmente volto ad ottenere in questa sede un’alternativa lettura e valutazione di circostanze già esaminate dal giudice della cautela, quale, senza incorrere in illogicità evidenti, ha operato una ricostruzione del fatto aderen alle risultanze di indagine, riconducendo la condotta dell’indagato allo schema legale della tentata estorsione, aggravata anche ai sensi dell’art. 416- bis.l. cod. pen..
3.1. L’ordinanza in verifica ha ripercorso la vicenda fattuale, nei limiti strettamente necess (pp. 3 e 4), dando conto dell’attività di captazione svolta dagli investigatori, ed in partic dell’intercettazione ambientale datata 6 giugno 2024, che ha documentato l’incontro di COGNOME e COGNOME con i fratelli COGNOME NOME e COGNOME NOME, valorizzando il motivo dell’incontro, il tenore testuale univoco della conversazione avvenuta durante l’incontr stesso (richiamata alle pagg. 3 e 4 dell’ordinanza) e la caratura ed il prestigio delinquenzia RAGIONE_SOCIALE figure di COGNOME NOME e COGNOME, appartenenti a sodalizio mafioso giudizialmente accertato (p. 2), ai quali, non a caso, i due imprenditori si rivolgono, invocare il loro intervento a fronte RAGIONE_SOCIALE pretese estorsive avanzate dall’indagato, qualifica come vero e proprio “pizzo”, connesso all’attività imprenditoriale svolta dalle due vittime,
paventando conseguenze negative in caso di rifiuto a soddisfare le richieste (“…se non me li porti entro sabato di assumi le conseguenze..”, come ricordato da COGNOME nel corso della conversazione citata; p.4 ordinanza).
Il Tribunale del riesame ha indicato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità ed in pie aderenza ai dati investigativi, gli elementi ritenuti idonei – sul piano cautelare – ad affer il diretto coinvolgimento dell’odierno ricorrente, quale soggetto “a disposizione di COGNOME” (p.2), alle attività estorsive poste in essere dal sodalizio, attraverso la cond puntualmente raccontata da COGNOME COGNOME da COGNOME COGNOME corso della citata conversazione ambientale intercettata durante l’incontro con i germani COGNOME, il cui contenuto, anch’esso scevro da manifesta illogicità, è stato reputato chiaro; né appaiono ravvisabili motivi p dubitare che gli interlocutori non parlassero seriamente degli affari illeciti trattati riferissero il falso.
Così richiamata la piattaforma indiziaria, il collegio della cautela, con autonoma motivazione ha esaminato e vagliato attentamente, confutandole in concreto, le deduzioni contenute nell’istanza di riesame aventi ad oggetto, sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolez condotta estorsiva di NOME COGNOME, ritenendo configurabile anche l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen..
Il Tribunale di Palermo, infatti, ha altresì indicato gli elementi sulla base dei quali ha ri configurabile a carico del ricorrente anche il fine di agevolazione mafiosa e cioè la su consapevolezza che il tentativo di estorsione da lui messo in atto fosse a vantaggio del clan mafioso. In tal senso si è valorizzato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, non s il coinvolgimento del ricorrente in indagini su mandamenti mafiosi locali (p. 3), ma anche gl esiti dell’attività captativa stessa nella parte in cui si attesta la destinazione RAGIONE_SOCIALE s riscosse con l’attività estorsiva al sostentamento del sodalizio, sotto forma di sostentament alle famiglie dei sodali detenuti. Sul punto, il Tribunale del riesame richiama l’eloquen passaggio della conversazione ambientale citata ove NOME COGNOME giustifica l’operato e l’atteggiamento (definito da COGNOME come “il diavolo”, con gli “occhi usciti da fuori”; v. ordinanza) di NOME COGNOME, nei confronti dei due imprenditori, spiegando chiaramente che “i mafiosi carcerati sono tanti e arrivati a fine mese c’era l’esigenza di fare pervenire loro famiglie un sostegno economico (p. 4 ordinanza).
E’ implicito, poi, nell’argomentazione del Tribunale, il riconoscimento dell’aggravant oggettiva RAGIONE_SOCIALE “più persone riunite”, riconosciuta in capo al ricorrente quale esecutore dell condotta estorsiva nell’interesse del sodalizio.
Infine, i giudici della cautela hanno congruamente motivato anche in ordine alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura applicata.
Va premesso che, correttamente il Tribunale ha evidenziato che si procede per un reato per il quale sussiste la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cu va applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risu che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La presunzione è relativa, ma, come evidenziato dal Tribunale del riesame, non risulta contrastata, nel caso in esame, da alcun elemento introdotto nel procedimento da cui potere escludere l’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva. Alla lu della citata doppia presunzione, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenz cautelari del pericolo di sia di reiterazione sia di inquinamento probatorio, suscettibi essere salvaguardate soltanto con la misura cautelare massima, indicando a tal fine precisi elementi positivi, quali la gravità dei fatti ed il contesto associativo nel quale sono matu valorizzando la circostanza che “NOME COGNOME si sia messo a disposizione di COGNOME NOME, reggente della famiglia del mandamento di Porta Nuova nell’ambito dell’attività estorsiva da quest’ultimo diretta” (p. 5). A fronte di tali elementi concreti, il ricorre contrapposto argomenti generici inidonei a fare ritenere insussistente la citata doppia presunzione.
Infine, non decisivo, in merito alla valutazione della sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari della scelta della misura, è il riferimento al dato costituito da un altro e distinto procedim relativo a diversa vicenda.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa n determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziar in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il giorno 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
La Presidente