Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1041 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOMECOGNOME nato a Padova il 24-06-1970, avverso l’ordinanza del 16-05-2024 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME difensore dell’indagato, che, anche nella veste di sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 maggio 2023, il Tribunale del riesame di Catania rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME av l’ordinanza del 30 gennaio 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Cat nell’ambito di un procedimento penale instaurato dal Procuratore europ delegato, aveva disposto nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai ca e 29, aventi ad oggetto i reati ex art. 8 e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, il esercitare attività di impresa, nonché di rivestire uffici e funzioni dir amministrative presso società di persone o di capitali, per la durata di un a
Avverso l’ordinanza del Tribunale etneo, NOME COGNOME ha proposto tramite i suoi difensori di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando quattro
Con il primo, la difesa contesta la valutazione dei gravi indizi di colpevol evidenziando che il Tribunale si è limitato a valorizzare il fatto che NOME COGNOME era uno dei legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE e della Crea senza considerare minimamente la cessazione contemporanea da tali cariche in data 20 agosto 2020, quindi prima della consumazione del reato di cui all’a del d. Igs. n. 74 del 2000, non essendosi neanche tenuto conto della presenz altro depositario delle scritture contabili rispetto all’indagato già in uno de in contestazione, a ciò aggiungendosi che il ricorrente ha ricoperto un meramente formale sotto il profilo gestorio, essendosi egli limitato a svol compiti di commercialista tenutario delle scritture contabili e mai di consu contabile/fiscale come si legge nell’ordinanza impugnata, non avendo mai Bel:t COGNOME svolto attività organizzative o di tipo commerciale, per cui egli do essere ritenuto estraneo a tutte le operazioni illecite contestate, come de desumibile dalle intercettazioni, nelle quali, quando si parla della amministra delle società coinvolte, non si fa mai il nome del ricorrente.
Né può sottacersi che neppure il coindagato COGNOME nel suo interrogatori 21 marzo 2024, ha attribuito condotte illecite specifiche a NOME COGNOME
La difesa lamenta inoltre che non sono state menzionate nell’ordinanza impugnat con mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, una molteplic di circostanze ben illustrate nell’atto di appello, tra cui: l’esito nega perquisizioni personali e locali effettuate nei confronti del ricorrente, ri ritrovamento di documenti o beni pertinenti ai fatti di causa; il dato secondo due visure camerali della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE danno dell’affidamento di incarichi di gestione ad altri soggetti quali procuratori in tempi ben antecedenti alle annualità oggetto di contestazione; l’assen riferimenti specifici a iniziative dell’indagato nelle tante conversazioni inte e la mancanza di elementi incriminanti nella chiavetta usb relativa alla conta della RAGIONE_SOCIALE, chiavetta spontaneamente consegnata da NOME COGNOME.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza d esigenze cautelari, dolendosi la difesa del difetto di concretezza e attual pericolo di condotte recidivanti, atteso che l’ordinanza cautelare è stata non solo dopo circa 4 anni dai fatti contestati, ma dopo oltre 4 anni dalla ri di applicazione delle misure cautelari, ravvisandosi peraltro sul punto un dife motivazione autonoma da parte del G.I.P., non emendabile dai giudici del riesame i quali in ogni caso non hanno tenuto conto del fatto che il ricorrente, i regolarmente nell’albo dei commercialisti di Padova, non è mai stato coinvolta procedimenti penali o disciplinari per l’espletamento della sua attività, avend peraltro interrotto sin dal 2020 tutti i rapporti con le società coinvolte nei
Con il terzo motivo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione dell’ordin impugnata, sia rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ordine al giudizio sulle esigenze cautelari: sotto il primo aspetto, si osserv Tribunale non ha considerato che l’indagato si occupava solo della registrazi delle fatture e degli adempimenti fiscali di natura formale, essendo subentrat settembre 2019 nella tenuta delle scritture contabili la società RAGIONE_SOCIALE; al secondo profilo, si ribadisce la carenza argomentativa dell’ordinanza geneti di quella impugnata, e ciò anche in relazione ai requisiti di proporziona funzionalità della misura interdittiva applicata nei confronti di NOME COGNOME
Il quarto motivo è dedicato all’inosservanza dell’art. 2380 bis, comma 1, seconda frase, cod. civ., norma secondo cui spetta agli amministratori compi le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, ribadendosi giudici cautelari hanno desunto la presunta responsabilità di NOME COGNOME e in via automatica dal ruolo formale da lui ricoperto, peraltro breve periodo, senza alcun supporto indiziario circa l’eventuale compartecipazi dell’indagato alla gestione societaria e agli asseriti progetti criminosi altru
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Iniziando dalle censure riferite ai gravi indizi di colpevolezza (primo, e quarto motivo), occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indiz colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indizia idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della m è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fon “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in or reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gl criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc.
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è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il qual oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personal allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza d gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verific relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti ch ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle rag che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a ca dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardant valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai prin diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il control logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, no essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elemen indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle v indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun pot revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compr spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteri soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esig cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientrant compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, no al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al so dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia risponden requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizio ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenz illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire ch giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame (e p ancora dal G.I.P.) non presta il fianco a censure di irragionevolezza.
E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, i giudici cautelar innanzitutto delineato lo scenario in cui si inseriscono i fatti, evidenziando c indagini della Guardia di Finanza, dalla consulenza contabile e dalle intercetta è emersa, almeno a livello di gravità indiziaria, l’esistenza di un sodalizio cr promosso e diretto da NOME COGNOME che, tramite la collaborazione segretaria NOME COGNOME e l’ausilio dei commercialisti NOME COGNOME e NOME COGNOME, si proponeva di perpetrare sistematicamente frodi all’Er mediante il ricorso a società cartiere che, nell’ambito di transazioni commer operate in ambito sovranazionale, emettevano fatture per operazioni inesisten
1.2. In tale contesto è emersa in particolare la posizione di NOME COGNOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, al quale sono stati provvisoriamente ascritti i capi 28 e 29, aventi ad oggetto, rispettivamente, i reati di cui agli art. 8 e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestati per avere concors nell’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nel 2019 e nel s> 2020, in favore della società bulgara RAGIONE_SOCIALE e peKiserito nelle dichiarazioni iva elementi passivi fittizi derivanti dalle false fatture emesse dalla cartiera RAGIONE_SOCIALE. Tali condotte sono state ricostruite in primo luogo dagli accertamenti dei finanzieri, da cui è emerso che la RAGIONE_SOCIALE ha effettuato acquisti dalla RAGIONE_SOCIALE, nel 2019, per euro 376.522 e, nel 2020, per euro 5.446.000, e vendite alla RAGIONE_SOCIALE, senza applicazione iva, rispettivamente, per euro 393.872 e per euro 5.784.000.
Risultava inoltre che la RAGIONE_SOCIALE, insieme alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, era coinvolta in un giro di false fatturazioni la cui beneficiaria era la RAGIONE_SOCIALE società controllante della RAGIONE_SOCIALE, essendovi stato tra le figure apicali controllante e controllata un avvicendamento dei medesimi soggetti, come pure vi era coincidenza sia tra la sede legale della RAGIONE_SOCIALE e l’unità locale della RAGIONE_SOCIALE, sia del soggetto depositario delle relative scritture contabili.
Dalle richiamate conversazioni intercettate (cfr. progr. 5126 del 26 febbraio 2021 e progr. 5499 del 4 marzo 2021), il cui contenuto appare correttamente inteso nel loro reale significato dai giudici cautelari, si evince inoltre che la mer apparentemente ceduta dalla Crea alla bulgara RAGIONE_SOCIALE proveniva dal deposito doganale Montelog con sede in Provincia di Treviso, dove era stata immagazzinata fin dall’inizio e da dove veniva spedita direttamente a Catania, invece che in Bulgaria. A corroborare il quadro indiziario sono poi intervenute le dichiarazioni confessorie del coindagato NOME COGNOME il quale, in particolare, ha confermato che attraverso il giro di false fatture, la Crea beneficiava dell’esenzione iva come esportatrice abituale, mentre la RAGIONE_SOCIALE aveva solo cartolarmente fornito bevande ad altra società cartiera, la RAGIONE_SOCIALE, riferibile sempre a Intelisano.
,A.., A fronte di tali risultanze, sono stati ragionevolmente-sussistenti gravi indizi d colpevolezza a carico di NOME COGNOME il quale ha ammesso di avere rivestito la carica di amministratore prima della RAGIONE_SOCIALE e poi della RAGIONE_SOCIALE, dovendosi precisare che la Crea veniva costituita il 17 aprile 2018, ossia circa due anni e mezzo dopo la costituzione della RAGIONE_SOCIALE, avvenuta il 7 settembre 2015, al fine di consentire a quest’ultima di usufruire della detrazione d’imposta maturata in capo alla controllata Crea, ciò a riprova della risalenza nel tempo del disegno delittuoso di frodare l’Erario, disegno evidentemente riferibile (anche) a NOME COGNOME, legale rappresentante sia della controllante che della controllata e dotato di competenze specifiche in tema di fatturazioni e crediti iva, tali da rendere esigibile la conoscenza da parte sua delle “anomalie” riferibili alle operazioni compiute dalle società di cui in tempi diversi è stato amministratore.
1.3. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria ti della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probato prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazio sui gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati oggetto di imputazione provvi in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti c acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che sollecita differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa ch può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l’affermazio questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personal ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovv la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni de logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguard la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano i valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Ugualmente immune da censure è il giudizio sulle esigenze cautelari, censurato con il secondo e, in parte, con il terzo motivo.
E invero, sviluppando le considerazioni in parte già formulate dal G.I.P Tribunale del riesame, nel ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazi reati, ha rimarcato (pag. 8 dell’ordinanza impugnata) la professionalità crim manifestata dal ricorrente nel concorrere a perpetrare con le società car riconducibili a Intelisano reati tributari di rilevante gravità, con danno al nell’ordine di milioni di euro, sfruttando la rete di rapporti con le diverse coinvolte e le sue competenze di commercialista e consulente fiscale, avendo giudici del riesame altresì sottolineato, in replica alle obiezioni difensi risalenza dei fatti e sulla cessazione, avvenuta nel 2020, dalle cariche socia NOME COGNOME continuava proficuamente a operare nell’ambito professionale societario, avendo egli dedotto di essere ancora consulente fiscale della Crea ciò a riprova dell’attualità del rischio di condotte recidivanti.
È stata così ritenuta proporzionata e adeguata rispetto alla perico dell’indagato l’applicazione del divieto di esercitare attività di impresa, no rivestire uffici e funzioni direttive o amministrative presso società di perso capitali per un anno, misura ritenuta congrua proprio in ragione del ruolo m rilevante assunto dal ricorrente rispetto agli altri coindagati detenuti.
Orbene, con tali considerazioni, non manifestamente illogiche, il ricorso no confronta adeguatamente, per cui deve ritenersi che, anche in punto di esige cautelari, non vi sia spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’intere NOME COGNOME deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna d ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Così deciso il 19/09/2024