Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20999 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Modena il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 05/01/2024 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio; sentito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, con ordinanza del 12 dicembre 2023, aveva applicato a NOME la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari in relazione al reato di rapina aggravata, commesso in Modena il 2 dicembre 2022 ai danni di una profumeria, all’interno della quale un soggetto si introduceva con il volto travisato da mascherina chirurgica e cappellino, impugnando una pistola con la quale minacciava la commessa asportando euro 430,00 dalla cassa.
Il Tribunale di Modena, in sede di riesame, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, ritenendo che gli indizi di colpevolezza, pur presenti, non avessero assunto il carattere di gravità.
In particolare, il Tribunale ha sottolineato:
che le immagini del sistema di videosorveglianza interno alla profumeria non consentivano di ritenere che la pistola giocattolo ritrovata nella abitazione dell’indagato in esito a perquisizione fosse la stessa di quella utilizzata da rapinatore;
che le immagini a viso scoperto ed a figura intera del rapinatore – immortalato da alcune telecamere pubbliche poste lungo il percorso esterno da costui effettuato, siccome ricostruito dalla polizia giudiziaria – non erano sovrapponibili con le foto segnaletiche ritraenti l’indagato, avuto riguardo ad alcune discrasie relative alla corporatura ed alla forma del viso, che avrebbero richiesto approfondimenti tecnici di tipo antropometrico non effettuati;
che l’individuazione fotografica effettuata dalla commessa della profumeria a distanza di circa tre settimane dal delitto e ad opera di persona che nell’immediatezza aveva dichiarato che non sarebbe stata in grado di riconoscere il rapinatore, comunque travisato, non si era conclusa in termini di certezza ma indicando una percentuale di riconoscimento all’80-90%;
che l’analisi dei tabulati di traffico telefonico dell’utenza in uso all’indaga presentava elementi di contraddittorietà quanto all’arrivo in Modena del rapinatore rispetto al COGNOME e ai movimenti in città di entrambi nei minuti precedenti e successivi alla rapina.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, deducendo, con unico ed articolato motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale avrebbe frammentato gli elementi investigativi emersi a carico dell’indagato, sminuendone la portata e non valorizzandone la convergenza idonea
a sostenere la gravità indiziaria, intesa come qualificata probabilità di colpevolezza.
Tali elementi sono costituiti:
dalle fattezze fisiche compatibili tra il rapinatore e l’indagato;
dalla descrizione di tali fattezze operata dalla persona offesa, che era riuscita ad individuare fotograficamente l’indagato sia pure con alcuni margini di incertezza;
dal ritrovamento presso l’abitazione dell’indagato di un’arma dall’aspetto compatibile con quella utilizzata dal rapinatore;
dagli esiti dell’analisi dei tabulati dell’utenza in uso al COGNOME.
Si dà atto che nell’interesse dell’indagato è stata depositata una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.
Le censure del ricorrente tendono a proporre una alternativa ed in questa sede non consentita rilettura di merito delle medesime risultanze investigative sulla base delle quali il Tribunale è giunto alla sua decisione.
Il ricorso, infatti, ripercorre gli esiti delle indagini, che l’ordinanza impugnata, c motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto insufficienti ad individuare non indizi di colpevolezza ma la loro gravità, necessaria ai fini della adozione della misura cautelare.
Rimandando ogni migliore approfondimento al merito del giudizio, i dati di fatto che il ricorso vorrebbe rivalutare sono i medesimi di quelli analizzati partitamente dal Tribunale e sono consistiti nel contenuto delle immagini del sistema di videosorveglianza – sia con riferimento alla figura fisica dell’indagato sia con riferimento alla pistola giocattolo – alla individuazione fotografica effettuata dall persona offesa, all’esame dei tabulati dell’utenza cellulare in uso al COGNOME. Tutti tali elementi mostravano indici di incertezza che sono stati esplicitati nel provvedimento impugnato a sostegno dell’annullamento dell’ordinanza genetica, sicché non si rilevano vizi rilevabili in questa sede ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.04.2024.