Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34335 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34335 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 15/05/2025 del Tribunale della libertà di Napoli.
Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del riesame di Napoli confermava parzialmente l’ordinanza del 17 marzo 2025 con la quale il giudice per le indagini preliminari di quello stesso tribunale aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere.
In particolare, i giudici della libertà escludevano la gravità indiziaria in relazione ai delitti di omicidio pluriaggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi contestati ai capi 13) e 14), confermando il provvedimento impugnato quanto alle residue contestazioni di cui agli artt. 416bis cod. pen. (capo 1), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2), 56 e 629 cod. pen. (capo 11) e 648 cod. pen. (capo 15).
Per quanto in questa sede rileva, i giudici distrettuali, ricostruiti composizione ed ambito operativo dell’associazione costituita per la perpetrazione di una serie indefinita di reati in materia di stupefacenti, retta dal coindagato NOME COGNOME, ritenevano che l’odierno ricorrente, così come contestato nell’imputazione provvisoria, ne avesse fatto parte in quanto «stabilmente impiegato, alternandosi in turni, alla vendita al minuto delle dosi di stupefacente»; i gravi indizi venivano tratti dal contenuto di una conversazione intercettata alle 21:09 del 18 maggio 2019, allorquando NOME COGNOME, parlando con la propria moglie NOME COGNOME, le riferiva che la vendita al dettaglio dello stupefacente presso una delle piazze di spaccio controllate dal sodalizio avrebbe dovuto essere curata da due persone contemporaneamente, e che uno dei due pusher sarebbe stato l’odierno ricorrente (indicato con il suo soprannome COGNOME ), che tuttavia avrebbe preferito lavorare da solo, per ricavarne un maggiore profitto: «quelli devono lavorare a due, no a uno! PerchØ a uno li arrestano! PerchØ uno deve andare e uno lo deve guardare! Hai capito? PerchØ COGNOME si
vuole abbuffare e non vuole a due, hai capito?».
Le doglianze sviluppate nel ricorso dal COGNOME venivano rigettate, ritenendosi irrilevante che nessuno dei collaboratori di giustizia avesse riferito del suo coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti («era ben possibile che personaggi di spicco come i collaboratori non conoscessero tutti i pusher dei singoli gruppi con cui si interfacciavano, avendo avuto rapporti solo con i relativi vertici e/o responsabili»), che il COGNOME non fosse mai stato ripreso dalla telecamera installata di fronte all’abitazione del COGNOME («la mancata frequentazione della casa di un boss ben poteva spiegarsi con il ruolo meno centrale del sodale, tanto Ł vero che la difesa non spendeva questo stesso argomento per confutare l’affiliazione ex art. 416 bis c.p., neanche oggetto di contestazione»), che da nessuna altra conversazione intercettata fosse emerso che il COGNOME si occupava della vendita dello stupefacente per conto del sodalizio («essendo ben possibile che, in alcune conversazioni, non si facesse riferimento a tutti gli uomini del gruppo, restando il fatto – in ogni caso – che nella intercettazione n. 5120 era chiara l’indicazione del COGNOME come componente del sodalizio, inserito nei turni dello spaccio»).
I giudici distrettuali, infine, non ritenevano decisivo quanto illustrato dal consulente fonico della difesa, dottor NOME COGNOME, ad avviso del quale nella conversazione n. 5120 gli interlocutori non pronunciano mai la parola COGNOME , sostenendo che «alla certezza trascrittiva della PG si opponeva un mero dubbio», in quanto: il consulente non si era espresso in termini di certezza; lo stesso consulente aveva ritenuto che il COGNOME avesse pronunciato «un nome o un soprannome percepibile come COGNOME », che aveva «una chiara assonanza con il nomignolo del COGNOME, vista la presenza dell’alternarsi delle vocali ‘o’ ed ‘e’ con le consonanti ‘z’»; COGNOME era l’unico dei sodali «il cui nome richiamava l’assonanza indicata, non emergendo allo stato alcuna altra indicazione nominativa alternativa, nel silenzio della stessa difesa»; la polizia giudiziaria, avendo ascoltato per mesi le telefonate del COGNOME, nonchØ ulteriori telefonate nelle quali si faceva riferimento a COGNOME, aveva acquisito particolare «dimestichezza nell’ascolto dell’indagato», sicchØ era piø attendibile la trascrizione operata dagli inquirenti, essendo «inverosimile» che nella sola conversazione n. 5120 fosse stato commesso un errore.
Il difensore di fiducia di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ha presentato ricorso per cassazione avverso l’indicata ordinanza, articolando due motivi con i quali deduce vizio di motivazione e violazione di legge.
Con il primo motivo deduce l’illogicità e l’erroneità delle argomentazioni con le quali i giudici distrettuali hanno rigettato – con ragionamento meramente congetturale – le doglianze di ordine logico: ribadisce che nessuno dei collaboratori di giustizia, pur riferendo dell’intraneità del COGNOME al sodalizio mafioso, ha mai parlato di un suo coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti, occupandosi il ricorrente esclusivamente di delitti contro il patrimonio (furti e successive estorsioni in danno delle vittime dei furti); che il COGNOME vanta precedenti per delitti contro il patrimonio, e non per delitti in materia di stupefacenti; che il COGNOME non era mai stato visto entrare nell’abitazione di NOME COGNOME; che in nessuna delle intercettazioni nelle quali si discuteva dell’organizzazione della vendita al dettaglio degli stupefacenti veniva fatto il nome del COGNOME; che le conclusioni del consulente fonico erano state travisate, poichØ il dottor COGNOME ha chiarito che nella registrazione della conversazione del 18 maggio 2019 non risulta udibile la parola COGNOME ; che le argomentazioni spese sul punto nel provvedimento impugnato erano illogiche ed arbitrarie, poichØ non vi Ł alcuna assonanza tra COGNOME e COGNOME, parole che, peraltro, si compongono di un numero diverso di sillabe, e poichØ non risulta che NOME COGNOME abbia
mai pronunciato nelle conversazioni intercettate il termine COGNOME, poichØ detto appellativo Ł stato captato in una sola conversazione, intercorsa l’1 marzo 2019 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con il secondo motivo deduce che, quand’anche volesse ritenersi che il COGNOME abbia fatto riferimento a COGNOME nella conversazione del 18 maggio 2019, questo solo elemento, in assenza di ulteriori riscontri, mai emersi nel corso delle corpose attività di indagine, preclude comunque la configurabilità di un grave quadro indiziario a carico del COGNOME in relazione al delitto ascrittogli al capo 2) dell’imputazione provvisoria, nulla potendosi dire in merito all’entità, alla continuità, alla stabilità del contributo fornito dal COGNOME, alla sua consapevolezza di agire per conto di un sodalizio, alla sua adesione agli scopi del sodalizio, al suo effettivo inserimento nella struttura organizzativa finalizzata alla vendita al dettaglio dello stupefacente.
3. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, essendo fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che «Il tribunale, per confutare la conclusione del consulente della difesa, fa alcune considerazioni che non possono essere condivise a cominciare dal fatto che, secondo i giudici partenopei, il consulente fonico non avrebbe escluso che NOME avesse pronunciato il nome COGNOME , limitandosi ad affermare che non era ‘possibile attribuire con assoluta certezza l’informazione sonora alla parola COGNOME. Pure le giustificazioni fornite dal Tribunale del riesame, a favore della ricostruzione operata dalla p.g. in luogo di quella operata dal consulente tecnico della difesa, non paiono assistite da una logica ferrea (cfr. pag. 13). Infatti, i giudici partenopei, nel motivare tale decisione, evidenziano che alla certezza manifestata dalla p.g. nella trascrizione di tale conversazione, la difesa ha opposto una consulenza che, per quanto tecnicamente motivata, si Ł limitata a insinuare un dubbio di affidabilità in ordine a tale trascrizione. Ma, ad avviso dello scrivente, questo dubbio di affidabilità non può non riverberare i suoi effetti sulla qualità del compendio indiziario, sì da intaccarne la sua gravità e, quindi, l’idoneità a giustificare l’applicazione della misura cautelare che si fonda, come anticipato, su quest’unico elemento (d’altra parte lo stesso Tribunale si preoccupa di far salvi ‘approfondimenti peritali da rimettersi alla fase del merito’). Si impone, pertanto, la richiesta di annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinchØ il giudice del rinvio possa emendare tale vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Il primo motivo di ricorso non Ł fondato; Ł, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
Secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non Ł richiesto un atto di investitura formale, ma Ł necessario che l’apporto dell’agente risulti funzionale per l’esistenza del sodalizio, connotandosi come consapevole ed effettivo contributo alla sua esistenza ed al suo rafforzamento in un dato momento storico (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 – 01); anche nel caso del sodalizio di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 trova senz’altro applicazione il generale principio in base al quale l’appartenenza di un soggetto ad un’associazione per delinquere può essere desunta anche dalla partecipazione ad un solo reato fine, purchØ sia dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano stati tali da mettere in luce la sussistenza del vincolo (Sez. 1, n.
29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311 – 01).
Nel caso di specie la corposa attività investigativa ha consentito di acquisire – quanto all’appartenenza del COGNOME al sodalizio di cui al capo 2) dell’imputazione provvisoria – un unico elemento indiziario: il controverso contenuto della conversazione n. 5120 intercettata il 18 maggio 2019.
Le perplessità rappresentate dalla difesa nel primo motivo di ricorso possono essere in questa fase superate, poichØ il dottor COGNOME ha asseverato che Ł «lontano dall’assoluta certezza» ritenere che nella conversazione sia stato pronunciato il soprannome COGNOME : ma questo non vuol dire che quella interpretazione debba necessariamente ritenersi errata, ossia che essa debba essere esclusa con assoluta certezza.
Si deve in proposito rammentare che lo standard cognitivo che governa il procedimento incidentale de libertate differisce da quello relativo al procedimento principale: mentre il secondo richiede, quale parametro giustificativo della sentenza di condanna, il superamento di ‘ogni ragionevole dubbio’, il primo richiede, quale parametro giustificativo del provvedimento restrittivo, una qualificata probabilità di colpevolezza, ossia l’esistenza di elementi di natura logica o rappresentativa a carico dell’indagato, che contengono in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova e che, quindi, non valgono, di per sØ, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’incolpato, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, restando immutato il quadro indiziario o modificandosi attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di prova a carico, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità ( ex multis , Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, NOME, Rv. 202002 – 01).
E, se pure non si Ł mancato di sottolineare che questa diversità sostanziale non esclude che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari possa valorizzarsi il dubbio (cfr. Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 03: «La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell’imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello piø favorevole all’imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto»), si può osservare che, nel caso di specie, le valutazioni sviluppate dai giudici della libertà e censurate dal ricorrente in merito al contenuto della conversazione non appaiono illogiche nØ arbitrarie, sicchØ non sono sindacabili in questa sede, trattandosi di valutazioni proprie del giudice del merito.
Il ricorso Ł, tuttavia, fondato nella parte in cui attacca la motivazione con la quale si Ł ritenuto quell’unico elemento sufficiente a ritenere il COGNOME gravemente indiziato dell’appartenenza al sodalizio: ed invero, il contenuto di quella conversazione tra il NOME e sua moglie pare limitarsi ad illustrare che il NOME, avendo la necessità di affidare a qualcuno il controllo di una piazza di spaccio già gestita da altri sodali tratti in arresto, abbia sondato la disponibilità del COGNOME, che gli avrebbe tuttavia risposto che non avrebbe lavorato – così come richiestogli dal NOME – in coppia con altri soggetti, poichØ avrebbe preferito lavorare da solo.
Il provvedimento impugnato, in presenza di una conversazione che non coinvolgeva direttamente il COGNOME, nella quale il futuro coinvolgimento dello stesso nel settore degli stupefacenti era meramente ipotizzato, ed alla luce delle ragionevoli doglianze del difensore circa il fatto che nessun ulteriore atto investigativo consentiva di ritenere che il COGNOME si fosse mai dedicato ad attività di spaccio, avrebbe dovuto rintracciare nel materiale raccolto nel corso delle indagini ulteriori elementi idonei a corroborare l’ipotesi investigativa e ad
illustrare quale effettivo e riscontrabile contributo, funzionale all’attività del sodalizio, il ricorrente ha in concreto fornito.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, affinchØ i giudici distrettuali rinnovino la valutazione delle emergenze investigative, emendando la motivazione dai riscontrati vizi, e verificando, all’esito della puntuale disamina delle emergenze investigative e delle allegazioni difensive, la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui al capo 2) dell’imputazione provvisoria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al capo 2 dell’imputazione provvisoria con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli – sezione riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 17/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME