Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33831 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33831 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, dell’11/03/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria rassegnata ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di riesame avanzata, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., da NOME COGNOME con riferimento alla ordinanza in data 25 febbraio 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare RAGIONE_SOCIALE custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dei delitti di concorso in ricettazione, porto e detenzione illecita di armi comuni da sparo ed armi clandestine nonché munizioni (fatti commessi in RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE il 30 gennaio 2025 ed il 13 febbraio 2025), confermando integralmente l’ordinanza genetica.
1.1. In particolare, l’imputazione provvisoria oggetto di contestazione a carico dell’indagato riguardava i reati sopra indicati per avere, in concorso con NOME COGNOME, illecitamente detenuto, due pistole (di cui una con matricola abrasa) ed il relativo munizionamento, provenienti da delitto, da loro trasportati ed occultati in un luogo isolato di aperta campagna (INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE).
1.2. Il Tribunale di Palermo, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato circa il fatto che le pistole e le munizioni oggetto RAGIONE_SOCIALE imputazione provvisoria si trovassero nella sua disponibilità (unitamente al COGNOME), tenuto conto di quanto risultante dalle attività investigative svolte dalla Polizia di RAGIONE_SOCIALE (nello specifico, dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE) nei confronti dei predetti.
1.3. Con riferimento alle esigenze cautelari, è stato dato rilievo al rischio di recidivanza desunto dalle specifiche modalità e circostanze RAGIONE_SOCIALE condotta, indicative di una spiccata attitudine criminale confermata anche dai precedenti penali (anche specifici) risultanti a carico del COGNOME, considerato soggetto inserito in ambienti criminali dediti alla commissione di reati con l’utilizzo di armi.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del prQvvedirnento impugnato.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 273 del codice di rito a causa RAGIONE_SOCIALE abnorme valutazione degli indizi per determinare le condizioni richieste per l’applicazione di una misura custodiale.
2.2. Nello specifico l’indagato deduce che l’ipotesi accusatoria non ha trovato alcun riscontro nelle indagini svolte poiché gli indizi raccolti possono, al più, consentire di identificare i due indagati come i soggetti visti nei pressi del luogo ove sono state rinvenute le armi, ma non già la loro disponibilità delle medesime. Infatti, a parere RAGIONE_SOCIALE difesa, il Tribunale del riesame (come anche il Giudice per le indagini preliminari) non ha fornito una logica spiegazione del motivo per cui i due indagati si erano recati in INDIRIZZO nelle giornate del 13 gennaio, 30 gennaio e 1° febbraio 2025 se – come sostenuto dall’accusa – le armi erano state da loro nascoste in quel posto soltanto la mattina del 13 febbraio 2025, così come non è stato indicato il motivo perché vi erano ritornati meno di cinque ore dopo. Inoltre, il ricorrente osserva che non vi sono elementi di natura indiziaria rispetto al fatto che egli, la mattina del 13 febbraio 2025, abbia effettivamente trasportato le armi e le munizioni di cui alla imputazione provvisoria, dato che le immagini non mostrano nulla.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha provveduto al deposito di requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza RAGIONE_SOCIALE
motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni RAGIONE_SOCIALE logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
2.1. Inoltre, al fine dell’adozione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Palermo non è incorso nella lamentata violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente per i fatti oggetto RAGIONE_SOCIALE imputazione provvisoria.
2.3. L’ordinanza impugnata ha ricostruito la vicenda oggetto RAGIONE_SOCIALE imputazione provvisoria nei seguenti termini. A seguito di una segnalazione da parte di fonte confidenziale circa il possesso di armi e stupefacenti da parte dei due indagati e da loro nascosti nella campagna di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, gli investigatori avevano installato sull’autovettura in uso a NOME COGNOME un GPS satellitare che consentiva di identificare, in particolare, una località sita in aperta campagna ove gli si era recato ed aveva sostato per un periodo di tempo apprezzabile (INDIRIZZO). Quindi, avevano installato presso tale località anche delle telecamere, che avevano consentito di riconoscere i due indagati recarsi più volte presso gli arbusti esistenti sul posto nelle vicinanze di una stradina di campagna come per controllare la presenza di qualcosa. Il giorno 13 febbraio 2025 il COGNOME si era recato in autoRAGIONE_SOCIALE sul luogo sopra indicato ed aveva trasportato qualcosa di voluminoso e di forma squadrata (da lui tenuto sotto il giubbotto) sostando presso gli arbusti per poi fare ritorno al veicolo senza l’oggetto di cui sopra. Nella stessa giornata gli operanti si erano recati sul medesimo posto dove avevano rinvenuto, nascosta sotto una lastra di cemento, una valigetta avvolta in plastica e nastro adesivo, contenente due pistole (una Beretta ed una Browning con matricola abrasa) e varie munizioni che venivano sequestrate. Successivamente, dalle immagini riprese dalle telecamere installate
dalla polizia, era stato possibile vedere i due indagati che tornati sul posto a bordo di moto da cross, si erano accorti RAGIONE_SOCIALE assenza delle armi e delle munizioni e dopo averle inutilmente cercate si erano poi allontanati. Il riconoscimento del COGNOME anche quando era a bordo RAGIONE_SOCIALE moto, con addosso una tuta, era stato possibile per mezzo delle foto pubblicate sul profilo Facebook del fratello, nelle quali l’odierno ricorrente era immortalato mentre indossava una tuta bianca da motociclista identica a quella del soggetto ripreso dalle telecamere installate dagli investigatori sul luogo dove sono state rinvenute le armi. Inoltre, anche una delle due vetture Audi Q3, visibili nelle videoriprese, è stata individuata dalla targa come intestata alla madre RAGIONE_SOCIALE compagna o moglie del ricorrente, dato ritenuto in grado di avvalorare ulteriormente la correttezza RAGIONE_SOCIALE sua identificazione.
Ciò posto, deve ricordarsi che ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Rv. 274806 – 01).
3.1. Orbene, il Tribunale di Palermo, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’ odierno ricorrente ritenendo che le due pistole e le munizioni fossero nella disponibilità dei due indagati, visto che COGNOME ed il COGNOME si erano recati più volte proprio presso il luogo nel quale sono state rinvenute e sequestrate le armi e considerato il loro agire circospetto ed il fatto che proprio l’odierno ricorrente era stato ripreso dalle telecamere mentre trasportava un oggetto di forma squadrata (che per le dimensioni coincide con la valigetta contenente le armi) presso gli arbusti dove poi, nella stessa giornata del 13 febbraio 2025, sarebbe avvenuto il sequestro di cui sopra. Che poi i giudici cautelari non abbiano offerto spiegazioni circa le ragioni degli accessi da parte del ricorrente nel luogo di ritrovamento di armi e munizioni nelle giornate antecedenti il 13 febbraio non assume sul piano logico il rilievo preteso in ricorso: in modo razionale e coerente è stato assegnato valore dimostrativo a quanto riscontrato quel giorno, ossia al trasporto, occultato sotto gli indumenti, di oggetto voluminoso corrispondente per forma alla valigetta contenente le due pistole e le munizioni, al deposito di quell’oggetto nel sito di rinvenimento ed al successivo
accesso dello stesso e del coindagato COGNOME impegnatisi nelle ricerche di quanto in precedenza occultato e non rinvenuto. Tali evenienze sono state, in modo logico, interpretate come univocamente significative dell’utilizzo di quel sito quale nascondiglio sicuro degli oggetti poi sequestrati.
3.2. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge, sollecita a questa Corte una lettura alternativa del materiale processuale rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale per confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che è operazione preclusa in sede di legittimità. Invero, l’indagato non si confronta in modo specifico con il compiuto ragionamento svolto dal giudice del riesame limitandosi a sostenere l’insufficienza degli indizi senza, peraltro, nemmeno indicare le ragioni (diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato) per le quali egli si era recato più volte in INDIRIZZO anche assieme al COGNOME.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento RAGIONE_SOCIALE somma, ritenuta equa, di euro tremila a favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
,Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2025.