Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35516 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/~te le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME chiede che il ricorso venga dichiarat inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME COGNOME ricorre contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro ex art . 309 cod. proc. pen., con la quale è stata rigettata la richiesta di r dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale Castrovillari in data 4.3.2024 per i reati di detenzione illegale di armi e droga
1.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato che non era stato considerato in modo adeguato il fatto che l’area nella quale era collocato il NOMEne contenen le armi da fuoco e lo stupefacente è molto vasto L e di facile accesso pubblico.
1.2. Col secondo motivo denuncia che la concretezza e l’attualità delle esigenz cautelari non poteva essere desunta solo dalla gravità del fatto, perché lo COGNOME incensurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
1.1. Il ricorrente non si confronta con i più gravi elementi indicati dal Tribun nella parte della motivazione relativa alla ritenuta gravità indiziaria in ordine detenzione di armi e droga, fondata sul fatto che lo stupefacente era sta rinvenuto non in zona contigua al terreno di sua proprietà – come riportato ricorso – ma in nove NOMEni proprio collocati lungo il sentiero che porta a proprietà dell’indagato, mentre un NOMEne identico a quello contrassegnato dagl inquirenti col n. 7 (il n. 10) era stato rinvenuto nella sua piena disponibilità.
Il tribunale inoltre argomenta tale profilo sulla base dalle intercettaz telefoniche dalle quali risulta che proprio l’indagato parlava del traffico di d facente capo al padre – poi assassinato nel 2022 – e il Tribunale, sulla bas dette conversazioni, ha argomentato la plausibilità della tesi dell’accusa pe quale COGNOME NOME NOME preso le redini dell’attività criminosa del padre ne traffico di stupefacenti.
In tema di misure cautelari personali va ribadito, infatti, che il ricors cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specific norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che, come nel caso in esame, si risolvono in una diversa valutazione degli elementi LAcv , 2-LtC1 i l- (3-k esaminati dal giudice di merito, atteso che l’identità di NOME del NOME
rinvenuto nella disponibilità del ricorrente con quello in cui erano occultate le a e la droga costituisce di per sé un elemento univoco e consistente, che unito ag altri (come quelli desunti dalle intercettazioni) non rende manifestamente illogi la motivazione complessiva sulla gravità indiziaria.
Il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel s che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione.
Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivi l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità motivazione quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzian ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
1.2. Anche il secondo motivo è infondato, atteso che il Tribunale ha argomentato su circostanze precise emerse dalle intercettazioni sul probabile inserimento contesti criminali dediti allo spaccio di stupefacenti, nei riguardi delle qu ricorrente non ha svolto alcuna considerazione critica.
Nel caso di specie, il rilievo inerente l’incensuratezza del ricorrente app insufficiente da solo a sostenere l’illogicità della complessiva motivazione in ord ai profili cautelari, essendo fondata anche sul contenuto di dette intercettazio sull’elevata quantità di stupefacente detenuto (7,2 Kg.) che poteva esse spacciato in numerose dosi singole e sulla tipologia di armi rinvenute tra le qu più pistole di cui una a matricola abrasa e anche munizionamento di grosso calibro (TARGA_VEICOLO).
Il ricorrente, in definitiva, per attribuire in termini di decisività il attribuito in ricorso al dato della incensuratezza non ha svolto una valutazi analitica di tutti gli argomenti svolti dal Tribunale sul piano delle esigenze caute sicché il motivo risulta generico ed inidoneo ad essere apprezzato in termini illogicità manifesta della specifica motivazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Stante lo stato di detenzione del ricorrente, la cancelleria ai sensi dell’ar comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. deve inviare copia della sentenza a Direttore dell’istituto presso il quale COGNOME NOME è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/07/2024