Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50663 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAVIGLIANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino in data 17/04/2023 ha confermato l’ordinanza emessa dal G.i.p. di Cuneo in data 29/03/2023, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del COGNOME NOME quanto all’imputazione provvisoria allo stesso ascritta di rapina in concorso pluriaggravata.
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 delle disp. att. cod.proc.pen. In particolare, il COGNOME ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, desunta univocamente dalle dichiarazioni rese dal co-indagato
NOME, ritenuto attendibile in violazione del disposto di cui all’art. 192, comma 3 e 4, cod. proc. pen. Le dichiarazioni del coimputato a carico del ricorrente non hanno trovato alcun elemento di riscontro nel restante quadro d’indagine e le oggettive discrasie sono state ritenute in modo apodittico non rilevanti, sebbene in modo contraddittorio sia stata poi evidenziata la necessità di un approfondimento e chiarimento in sede di indagine. La difesa ha, inoltre, rilevato che le dichiarazioni del NOME, quanto al ruolo del COGNOME, erano state ampiamente smentite dalla persona offesa COGNOME, ritenendo pur tuttavia un’intraneità alla deliberazione iniziale della rapina, senza giustificare in alcun modo, sulla base di elementi indizianti e concreti tale affermazione, anche atteso che le chiamate tra il ricorrente e il suo socio, le conversazioni relative alla denuncia per il furto della vettura utilizzata dal COGNOME per la rapina sono tutte successive al compimento della rapina stessa, per cui al massimo si potrebbe ipotizzare una connivenza non punibile. In tal senso, la motivazione sul punto dei ripetuti contatti telefonici con il COGNOME è del tutto illogica ed in violazione di legge, anche in considerazione dell’atteggiamento tenuto dal ricorrente che non si rendeva disponibile a denunciare il furto nell’interesse del suo socio, atteso che il mezzo in questione non era assicurato da oltre un anno e, comunque, l’assicurazione era stata suo tempo contratta dalla società RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.
Si deve premettere che il controllo di legittimità è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e al principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.l. n. 30415 del 25/09/2020, COGNOME, Rv. 279789-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001-01; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,
Audino, Rv. 215828-01), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all’acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell’imputato (Sez.1, n.1951 dell’1/04/2010, Iannicelli, Rv.247206-01), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, COGNOME, Rv. 215331-01; Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998, COGNOME, Rv. 211027-01; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391-01).
La valutazione del Tribunale deve conseguentemente essere improntata al pieno rispetto della regola di giudizio di cui all’art. 192 comma 3 cod.proc.pen., richiamata dall’art. 273 comma 1-bis cod.proc.pen.
2.1. Occorre considerare come, effettivamente, nel caso in esame l’ordinanza impugnata presenti entrambi i vizi dedotti dal ricorrente, e cioè sia la violazione di tali disposizioni, con conseguente mancanza ed illogicità della motivazione su elementi rilevanti, oggetto di specifica sollecitazione da parte della difesa con particolare riferimento alla ricostruzione della provvista indiziaria in ordine alla intraneità del ricorrente, che quanto alla deliberazione iniziale della rapina oggetto di imputazione provvisoria.
In tal senso, occorre considerare che le dichiarazioni rese dal coindagato NOME – la cui attendibilità soggettiva non è in discussione, anche perché è estremamente chiaro quanto su ciò che è a sua diretta conoscenza e ciò che ha appreso da altre fonti, specificando ciò che invece è frutto di sue deduzioni – appaiono generiche allo stato quanto alla posizione del ricorrente e in parte introducono elementi certamente da valutare ma, allo stato, privi di evidenti elementi di riscontro, non enucleato in modo logico ed argomentato dall’ordinanza impugnata, che invece si caratterizza per contraddittorietà interna e in alcuni punti evidente illogicità (pag. 8 nell’ambito della quale si richiama una pluralità convergente di elementi che “seppur senza ancora delinearne un ruolo preciso” depongono per la sua intraneità alla deliberazione a monte della rapina).
In concreto, occorre rilevare come l’indicazione di tale NOME, cioè del ricorrente, quale basista e ideatore della rapina, è dichiarazione de relato, resa in effetti da diverso soggetto (il COGNOME). Il contenuto dichiarativo è stato ritenuto elemento di decisa rilevanza istruttoria, tenuto conto delle sue
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specifiche indicazioni (ruolo di commercialista o contabile del ricorrente, conoscenza del medesimo, detenzione in casa, da parte delle persone offese, di rilevanti somme in contanti), considerate di particolare rilevanza quanto al coinvolgimento del COGNOME. In modo sostanzialmente contraddittorio ed illogico, tuttavia, non è stata considerata la diversa portata, anche eventualmente risolutiva, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che sembrerebbe aver smentito in tutti i suoi elementi quanto riferito dal COGNOME, elementi dei quali io stesso era venuto a conoscenza de relato dal COGNOME.
In tal senso si deve ricordare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la
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congruenza rispetto al tema di indagine. (Sez. 1 n. 30415 del 25/09/2020, COGNOME, Rv. 279789-01).
5. Il giudice del rinvio dovrà, dunque, colmare le lacune motivazionali indicate, in considerazione dei plurimi elementi evidenziati, quanto alla effettiva riferibilità al ricorrente della fase ideativa della rapina, attese le dichiarazioni della persona offesa, la portata delle dichiarazioni del NOME, la collocazione spazio-temporale degli ulteriori elementi richiamati quanto alla gestione, in momento posteriore alla commissione della rapina, della vettura su sollecitazione di altri soggetti, da collegare eventualmente in modo diretto ed inequivoco ad una partecipazione e diretta riferibilità al ricorrente della condotta oggetto di imputazione provvisoria nel suo momento ideativo, tenendo conto del principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure cautelari personali, nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del “favor rei”, da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 27569901). P.Q.M. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod. proc. pen.
Così deciso il 10 ottobre 2023.