Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32484 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32484 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Città di Castello avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale del riesame di Firenze;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, in data 1 aprile 2025, che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME indagata per plurime violazioni dell’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 7, 8, 13 e 18).
In particolare, al capo 7) si contesta all’indagata l’acquisto di cocaina e/o hashish e/o marijuana del valore di 3.000,00 euro (1’11 gennaio 2024); al capo 8) l’acquisto di due chili e mezzo di hashish, 100 grammi di cocaina e 300/400 grammi di crack (dal 9 al 12 gennaio 2024); al capo 13) l’acquisto di due panetti
di cocaina (il 5 febbraio 2024); al capo 18) l’acquisto di kg. 6, 793 di hashish (il 4 aprile 2024).
Il Tribunale del riesame ha evidenziato che, dalla attività di indagine, era emerso che la ricorrente si occupava dell’acquisto all’ingrosso di sostanza stupefacente per una successiva rivendita al dettaglio.
2.Avverso la ordinanza ricorre per cassazione COGNOME, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale avrebbe ritenuto la sussistenza dei gravi indizi in ordine al capo 7) di imputazione basandosi unicamente sulle banconote (3.000,00 euro) posate sul sedile dell’autovettura di COGNOME, sulle quali il medesimo aveva posto la mano. Tale circostanza comproverebbe la consegna da parte di COGNOME alla COGNOME della quantità di sostanza stupefacente ipotizzata nel capo di imputazione
In realtà, nella conversazione in data 11 gennaio 2024 i due avrebbero discusso della consegna di stupefacente che si sarebbe verificata nei giorni successivi, mentre non risulterebbe dalle intercettazioni alcun riferimento a eventuali consegne di sostanza stupefacente avvenute quel giorno.
Il capo di 7) di imputazione evidenzierebbe, infine, una assoluta incertezza da parte del Pubblico ministero in ordine alla ipotetica causale del presunto pagamento sopra menzionato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato con riferimento al capo 8) di imputazione.
Sarebbe illogico ritenere sospetto l’incontro tra COGNOME e la COGNOME solo perché avvenuto all’interno di un garage. I due, nella conversazione dell’Il gennaio 2024, non hanno mai fatto menzione delle tipologie di droghe indicate nell’ordinanza e, comunque, sulla base di tale colloquio, non potrebbe ritenersi perfezionata alcuna eventuale compravendita di droga, non essendo stato pattuito alcun prezzo.
Il Tribunale avrebbe tratto il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dal fatto che COGNOME, al termine del colloquio sopra indicato, al di fuori dell’autovettura del medesimo, aveva messo la propria mano destra sulla mazzetta di banconote poste sul sedile della propria automobile; ciò sarebbe stato il segno che in tale momento si era perfezionato l’acquisto di sostanza stupefacente. Questo assunto sarebbe manifestamente illogico poiché il Collegio della cautela aveva precedentemente affermato che la citata mazzetta di banconote costituiva il corrispettivo versato dalla COGNOME per la asserita consegna
di droga oggetto del capo 7) di imputazione, non già per l’ ulteriore presunto acquisto di stupefacente di cui al capo 8).
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al capo 13).
Il Tribunale del riesame ha affermato, in modo del tutto presuntivo, che le “450 bottiglie di vino” menzionate nel colloquio tra NOME e NOME corrisponderebbero a 450 grammi di cocaina, che veniva ceduta all’indagata. Dalle intercettazioni e dalle riprese audio video, effettuate grazie all’impianto installato sull’autovettura di COGNOME, non risulte*rebbe affatto provata tale cessione in occasione dell’incontro concordato e avvenuto. (& )
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al capo 18).
Il Tribunale del riesame ha ritenuto che la droga trasportata da NOME all’interno della propria autovettura fosse destinata alla COGNOME, la quale avrebbe dovuto riceverla nel garage. Non si comprende, a detta della difesa, sulla base di quali elementi il Collegio della cautela avrebbe ritenuto che la droga fosse destinata all’indagata, la quale non si trovava affatto nel seminterrato. Difetterebbe, inoltre, qualsivoglia incontro telefonico e/o ambientale a riprova del fatto che la sostanza presente nell’autovettura di NOME fosse stata richiesta dalla COGNOME.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
L’indagata avrebbe avuto contatti solo con COGNOME e ciò contraddirebbe quanto sostenuto dal Tribunale del riesame circa il fatto che la medesima fosse in contatto con “ambienti criminali di vasta portata”. Quanto al precedente penale specifico indicato dal Tribunale del riesame, lo stesso riguarderebbe una fattispecie di mera detenzione illecita di sostanza stupefacente nella forma lieve, risalente a venti anni orsono, in relazione alla quale sarebbe intervenuta la riabilitazione.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura custodiale in carcere.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare:
il lungo lasso di tempo intercorso tra l’ultima ipotesi di reato contestato alla donna e la data del suo arresto;
la circostanza che la COGNOME dal 9 maggio 2024 ha avviato una propria attività imprenditoriale e che non è mai stata accertata alcuna attività di spaccio di sostanza stupefacente da parte della stessa, ne è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente o attrezzattura riferibile a tale attività, all’interno dell’abitazione;
L’indagata, infine, sarebbe stata pienamente collaborativa nel corso dell’interrogatorio.
(4u)
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente ai motivi relativi alla grave carenza e ai vizi logici della motivazione in ordine alla gravità indiziaria delle condotte di cui ai capi 7) e 18). In relazione a tali capi l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
Con riferimento al capo 7) di incolpazione, rileva il Collegio che la dinamica dei fatti è descritta dal Tribunale del riesame in maniera confusa e lacunosa.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, sembra potersi ritenere pacifico che la COGNOME non abbia voluto la droga che COGNOME le aveva portato nel garage sotto casa e, in effetti, risulta che il predetto, dopo avere visto la ricorrente, tornò da colui, dal’ quale la aveva ritirata, dicendo testualmente che «la aveva ripresa indietro».
Il Collegio della cautela, oltre a non dire nulla circa il fatto che la COGNOME avesse consegnato del denaro a COGNOME, non si sofferma sulla causale del pagamento.
Inoltre, la presunta corresponsione di tremila euro viene ritenuta dagli stessi inquirenti, in alternativa, quale pagamento di una asserità fornitura di droga (ne~ ~precisata sotto il profilo del titolo di sostanza), che sarebbe avvenuta I’ll gennaio 2024, ovvero quale pagamento di forniture passate, peraltro neppure indicate e mai contestate alla COGNOME.
La motivazione dell’ordinanza è, quindi, insufficiente nella parte in cui, dapprima, sostiene che, comunque, il denaro poteva imputarsi a precedenti cessioni, ma, poi, non precisa quali.
Analoghe osservazioni devono essere mosse in relazione al capo 18), anche esso viziato nella motivazione.
L’ordinanza impugnata dà atto che il 3 aprile 2024 NOME COGNOME, che frequentava abitualmente COGNOME, era partito da Arezzo per raggiungere l’abitazione della COGNOME in Città di Castello a bordo della propria autovettura e che, dopo una breve sosta davanti al condominio della donna, il predetto aveva imboccato la rampa di accesso al garage del medesimo condominio. Si evidenzia, altresì, che, subito dopo, i carabinieri che stavano eseguendo un servizio di osservazione avente ad oggetto l’autovettura di NOME, intervenivano e trovavano
lo stesso in possesso di sette chili lordi di hashish; conseguentemente NOME veniva arrestato in flagranza di reato.
L’ordinanza impugnata è insufficiente e lacunosa laddove non si confronta con la circostanza che non era stato accertato alcun contatto tra la COGNOME, la quale peraltro non era presente sul posto, e NOME e che non risultava alcun accordo sul tipo di sostanza stupefacente.
Devono essere rigettati i motivi di ricorso relati alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai capi 8) e 13) di incolpazione.
4.1. Quanto al capo 8), l’ordinanza impugnata richiama, puntualmente, le intercettazioni, dalle quali emerge pacificamente l’accordo tra NOME e la COGNOME per l’acquisto di cocaina, crack e hashish, nonché la circostanza che il primo si recava dal proprio fornitore chiedendo esattamente la quantità e il tipo di sostanza voluta dalla ricorrente. Inoltre, con motivazione immune da vizi logici, il Tribunale del riesame soottolinea che l’attività di osservazione aveva permesso di monitorare l’incontro tra i due, avvenuto il 12 gennaio 2024, nel garage della ricorrente e il momento successivo all’incontro quando NOME teneva in mano una grossa mazzetta di denaro.
4.2. Quanto al capo 13), l’ordinanza impugnata si sofferma approfonditamente sull’episodio del 5 febbraio 2024, allorchè COGNOME, dopo essersi recato da NOME, dicendogli che gli servivano 450 bottiglie di vino, quale “pagamento alla fattura”, risaliva in macchina con la Gemignani e infilava (come emergeva dalla riprese delle telecamere) all’interno dei pantaloni i due pacchetti di colore scuro rivestiti con nastro di colore marrone ricevuti da NOME. Il Tribunale del riesame sottolinea, infine, che, nel corso del viaggio, NOME chiamava telefonicamente la COGNOME e conveniva un appuntamento al bar. Giunti sul posto, i due si allontavano per poi fare ritorno e ripartire a bordo delle rispettive auto; NOME chiamava immediatamente NOME, lo incontrava, parlava di soldi e di quando la COGNOME volesse ancora stupefacente.
L’accoglimento dei motivi di ricorso di cui sopra, comporta che sia il giudice di rinvio a rivalutare il profilo delle esigenze cautelari, sulla scorta delle conclusioni in tema di sussistenza dei gravi indi di colpevolezza in relazione ai capi di imputazione 7) e 18).
In relazione ai capi 7) e 18), l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze deve, in conclusione, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 7) e 18) e rinvia per nuovo giudizio su tali capi al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod proc pen.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 4 luglio 2025
AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente