Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33419 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33419 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a TORINO il 16/11/1977
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procurato avverso l’ordinanza del 07/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di riesame di provvediment impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Torino, emessa il 7 aprile 2025, che aveva applicato al ricorrent ad altri coindagati la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di concorso in r aggravata ad un istituto bancario e riciclaggio dell’autovettura utilizzata per commettere il pr delitto, contestati ai capi 3 e 4 della imputazione provvisoria.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per qua inerente al concorso del ricorrente nei reati contestatigli.
Il Tribunale, pur elidendo la rilevanza indiziaria di alcune risultanze investigative originariamente a carico del ricorrente e relative al reperimento e utilizzo di una delle impiegate per commettere il delitto, non avrebbe adeguatamente valutato la decisiva circostanza che l’analisi del traffico telefonico prodotto dall’utenza dell’indagato e di quella del convivente, avrebbe dimostrato che tali utenze si trovavano al momento della rapina in luoghi incompatibili con quello ove era stato commesso il delitto.
Tale circostanza renderebbe neutro il fatto che l’indagato e la sua famiglia avessero pernottat in un B&B posto nella stessa area cittadina di quello ove avevano alloggiato gli altri indagati.
A ciò si doveva aggiungere che l’individuazione del ricorrente quale autore materiale della rapin non poteva dirsi certa, ove si consideri che i malviventi avevano il volto travisato. individuazione era avvenuta attraverso una comparazione priva di scientificità tra le immagin del sistema di videosorveglianza dell’istituto bancario ed il cartellino segnaletico dell’ind nonché con una immagine ricavata da un successivo servizio di osservazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha messo correttamente a fuoco elementi investigativi di indubbio valor indiziante circa il fatto che il ricorrente avesse avuto un qualche coinvolgimento nella rapina, momento che era in contatto con gli autori del delitto (ed, in particolare, con il coindagato NOME) e si fosse relazionato ad essi sia nelle fasi antecedenti (attraverso il pernottame in un B&B vicino a quello dei coimputati la notte prima della rapina) che nelle fasi successive delitto.
Tuttavia, posto che al ricorrente è stato contestato di essere stato uno degli esecutori materi del crimine – essendosi introdotto in banca, secondo l’accusa – la motivazione del provvedimento impugnato sorvola sulle due questioni di fondo che erano state poste dalla difesa con apposita memoria in sede di riesame, ove venivano richiamati specifici atti di indagine.
In primo luogo, non è stato chiarito dal Tribunale come si era giunti alla identificazione ricorrente come uno dei tre rapinatori che avevano fatto accesso all’istituto di credito, posto egli avrebbe agito travisato in volto.
In secondo luogo, il Tribunale non ha minimamente affrontato il secondo rilievo difensivo, quello secondo il quale da una informativa di polizia giudiziaria risultava che il telefono cellula ricorrente e quello della sua compagna si trovavano in luoghi incompatibili con quello ove si er verificata la rapina proprio nell’orario di interesse; ciò, nonostante il fatto che, circa tre or del delitto, si era registrata una conversazione tra il ricorrente ed il coindagato COGNOME.
La carenza motivazionale su tali aspetti assai rilevanti della ricostruzione del fatto, eviden dalla difesa, giustifica l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per un pi approfondito esame di merito della vicenda in relazione al ruolo assunto dall’indagato nel delitt
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 12/09/2025.