Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48985 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48985 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Messina ha ridotto la pena inflittagli in a di reclusione ed euro 350,00 di multa, ritenuta l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. equiv alla contestata aggravante, in ordine al reato di cui all’art.95 d.P.R. n.115 del 2002.
Il ricorso si articola in cinque profili di doglianza con cui si censura violazione di e vizio motivazionale con riguardo alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato; violazi di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo d fattispecie; violazione di legge e vizio motivazionale in merito all’insussistenza del vizio di Inoltre, si deduce violazione di legge e carente motivazione con riferimento al trattame sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche; infine, violazione di legge e motivazionale con riguardo alla mancata prevalenza della ritenuta attenuante sull’aggravante.
2.1 La difesa del ricorrente ha depositato tempestiva memoria difensiva con la quale ha articolato un motivo aggiunto con il quale si prospetta l’applicazione della causa di non punib di cui all’art.131 bis cod.pen. alla luce delle modifiche normative dell’istituto introdott riforma Cartabia e, con motivi nuovi ha ribadito le censure proposte avverso la sentenza impugnata alla luce della prospettata inammissibilità da parte dell’ufficio sezionale dell’es preliminare dei ricorsi.
Il ricorso è inammissibile, in quanto reitera profili di censura già adeguatamente vagl e disattesi, con logiche e congrue argomentazioni giuridiche, dal giudice di prime cure e dal Corte territoriale.
In particolare, i giudici territoriali ricostruiscono la vicenda dagli ac:certamenti operat Guardia di finanza, da cui si evince il versamento di cospicue somme di denaro su conti accesi dal prevenuto su siti internet per il gioco online: si tratta di un dato, non confutato in alcu dal prevenuto, atto a far emergere, in modo evidente e logico, sia l’elemento oggettivo s l’elemento soggettivo integranti la condotta di false dichiarazioni ai fini dell’ammissio beneficio del gratuito patrocinio. (cfr. p.3). Giova ricordare, in tema, che la Corte di leg abbia ribadito la necessità di indagare e accertare rigorosamente il dolo generico e, dunqu verificare se il dichiarante abbia voluto, con coscienza e volontà, alterare un dato ai f falsificarlo. Tale accertamento si impone in modo rigoroso in quanto se, dal punto di vis oggettivo, il reato di falso rileva a prescindere dall’essere al di sotto della soglia rilevante ex lege, è pur vero che occorre verificare se il dichiarante versi in un’ipotesi di falso documentale col ovvero abbia attuato una condotta dolosa (Sez. 4, n.37144 del 5/06/2019, rv. 277129; Sez. 4, n.7192 del 11/01/2018, Rv. 272192; Sez. 4, n.45786 del 4/05/2017, Rv. 271051).
Tale indagine è stata congruamente espletata dai giudici del merito, avendo sia la Corte territoriale che il giudice di prime cure desunto dalla condotta dell’imputato, dalle dichiar fatte e dall’entità del reddito di natura personale omesso, la volontarietà e consapevolezza de condotta omissiva e della rilevanza della provvista accreditata sui conti in coincidenza con anni fiscali rilevanti ai fini del conseguimento del beneficio (cfr. p.3).
3.1 Quanto all’insussistenza del vizio totale di mente, la Corte territoriale, sulla s della perizia psichiatrica effettuata, chiarisce che l’imputato, in sede di compilazione di dom di ammissione al beneficio, fosse ben conscio di star richiedendo il beneficio e che quan dichiarava fosse in contrasto con il vero: trattasi di elementi appurati in sede di indagine per ove emerge che l’imputato fosse ben consapevole della domanda di ammissione al beneficio e dunque delle dichiarazioni espletate (p.4).
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia la ricorrente chiede una rilettura de elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
3.2 Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, è il caso di ribadire che giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritie congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenua effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazi quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 26908, Rv. 229298).
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. Il giudice di primo grado e Corte territoriale hanno infatti tenuto conto, ai fini di un’applicazione della pena già rid giudice di appello, sia dell’assenza di elementi positivi valorizzabili sia dello stato di censu del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali, nonché dell’entità dello iato tra redd dichiarato e reddito effettivamente percepito: trattasi di indici ostativi ad un giudizio di resipiscenza del reo. (cfr. p.4).
Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato dell cassazione.
Né ha pregio la nuova censura sviluppata nella memoria difensiva tempestivamente depositata atteso che, sotto un primo profilo la doglianza non risulta collegata ad alcuno dei c che hanno formato oggetto di impugnazione (sez.2, n.17693 del 7/01/2018, Corbelli, Rv.272921), laddove l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non p essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termi di impugnazione (sez.5, n.48044 del 2/07/2019, COGNOME Giacinto, Rv.277850).
Né la doglianza può ritenersi ammissibile per il fatto che la riforma Cartabia ab introdotto diverse condizioni di ammissibilità dell’istituto, laddove i rinnovati criteri san non avrebbero impedito la formulazione della richiesta della causa di non punibilità nel giudi di appello in considerazione del limite a cinque anni di reclusione della forchetta edittale e, q alla valorizzazione del comportamento del reo successivo al fatto, lo stesso avrebbe potuto formare oggetto di rilievo nel ricorso per cassazione il quale risulta depositato in data 15 feb 2023 e quindi in epoca successiva alla introduzione della nuova disciplina normativa (30 Dicembre 2022).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente