Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42197 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42197 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: INDIRIZZO nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; kt -WFa7arc –1 lus-d-chtederrd-di
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 novembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trapani del 27 maggio 2021 con cui INDIRIZZO era stato condannato alla pena di mesi undici, giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all’art. 76 dello stesso Testo Unico, per aver falsamente dichiarato, in un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, che il proprio reddito per l’anno 2018 era stato pari ad euro 10.800,00, laddove, invece, era risultato dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza che il reddito complessivamente percepito dal suo nucleo familiare era stato pari ad euro 37.039,91. Con recidiva infraquinquennale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione INDIRIZZO, a mezzo del suo difensore, deducendo quattro motivi di censura.
Con il primo ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e all’art. 9 D.P.R. n. 115 del 2002, per avere la Corte territoriale offerto una motivazione del tutto carente ed illogica in ordine alle ragioni di riconoscimento della sua responsabilità penale, in particolar modo per non avere espresso argomentazione alcuna in ordine alla prova della configurazione del dolo, e quindi dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie ascrittagli.
Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e agli artt. 41, comma 2, e 131-bis cod, pen., lamentando l’erroneità della motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto di non applicare l’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero, invece, i presupposti applicativi.
Con la terza censura è stato eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt..546, comma 1, lett. e), 123 cod. proc. pen. e agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., in ordine all’erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Con il quarto motivo, infine, il Via ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), 123 cod. proc. pen. e agli artt. 44 disp. att. cod. proc. pen., 133 e 99 cod. pen., lamentando la manifesta illogicità e la lacunosità della motivazione con cui la Corte di appello
ha ritenuto applicabile l’istituto della recidiva sulla sola scorta della ricorrenza precedenti penali.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con c:ui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
L’esame dell’impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come attraverso le dedotte censure siano state, nella sostanza, riproposte le medesime doglianze eccepite nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che essere ribadito quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, pe cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 24383801).
In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come, comunque, debba essere ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha negato la possibile configurazione della propria responsabilità penale per carenza dell’elemento soggettivo del reato, in particolar modo lamentando la mancanza di una motivazione resa sul punto da parte della Corte di merito.
In termini opposti, invece, il Collegio rileva come i giudici di appello abbiano fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, sulla cui scorta hanno ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza nei confronti dell’imputato, ravvisando la presenza in costui della piena consapevolezza della falsità della dichiarazione effettuata per conseguire
un beneficio non dovutogli, facendo espresso riferimento alla motivazione espressa al riguardo da parte del primo giudice.
Ricorre, infatti, un’ipotesi di una ”doppia conforme” pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui la Corte di legittimità effettua riferimento per valutare la congruità e la completezza della motivazione posta a base della decisione assunta.
Di tali principi ha fatto compiuta applicazione la Corte territoriale, non ravvisandosi, nel caso di specie, nessuna carenza motivazionale in ordine all’approfondimento del tema della ricorrenza del dolo nella condotta specificamente perpetrata da parte dell’imputato.
Del pari manifestamente infondata è la seconda doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento in suo favore del beneficio previsto dall’art. 131-bis cod. pen.
Rispetto ad essa il Collegio rileva come, ai fini dell’applicabilità dell suddetta causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità dell’offes debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 133, comma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenut rilevanti (così, tra le altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01).
Nella specie, i giudici del merito hanno adeguatamente adempiuto a tale onere motivazionale valorizzando, in termini negativi, l’intensità del dolo posto a base della falsa dichiarazione, oltra alla significativa entità del danno cagionato all’Erario.
Trattasi, in ogni modo, di questione afferente al merito, la cui valutazione, ove non operata in maniera arbitraria e illogica da parte del giudice di merito come, invero, non effettuato nel caso di specie – sfugge allo scrutinio di legittimità, rendendo, conseguentemente, del tutto infondato il motivo di doglianza così dedotto.
Priva di ogni pregio è, poi, la censura concernente l’omessa concessione in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, sia in quanto dedotta in maniera generica e aspecifica, sia perché risulta del tutto adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l’insussistenza di presupposti idonei a consentire il riconoscimento dell’invocato beneficio, ravvisando «l’assenza agli atti di qualsivoglia elemento da valutarsi positivamente per l’imputato».
Trattasi di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
D’altro canto – in particolare dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 – è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la nneritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, COGNOME ed altro, Rv. 245241-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, infine, nei riguardi della conclusiva doglianza, invero posta in termini generici, senza operare un adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
Tale ultima, infatti, appare lineare e congrua, oli:re che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica.
La Corte di merito, in particolare, ha fornito adeguata risposta all’invocata esclusione dell’applicazione della contestata recidiva, evidenziando come il fatto
contestato sia sintomatico di una maggiore pericolosità sociale del Via, costituendo una non occasionale ricaduta nel crimine da parte dell’imputato, peraltro gravato da numerosi precedenti penali, anche per reati di significativo rilievo.
Si tratta, pertanto, di una motivazione del tutto adeguata e congrua, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente