Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45552 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 17 novembre 2021, ha ridetermiNOME la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME nella misura di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente vagliato la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato, avendo costui solo omesso di dichiarare beni mobili appartenenti ad un componente della sua famiglia senza che, tuttavia, pur calcolando essi, sia stato comunque superato il limite previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere stato prospettato un motivo in palese contrasto con il principio espresso da consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, per cui integra il delitto di c all’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostituti di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716-01; Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, COGNOME, Rv. 264711-01; Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242152-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr dente