Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42616 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42616 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a GUALTIERI SICAMINO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa, che insiste per raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Rimini ha condanNOME NOME, ex artt. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 e in relazione all’art. 79 del medesimo decreto, per aver, con riferimento a istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, attestato falsamente le proprie condizioni reddituali relative al 2015, dichiarando un reddito sostanzialmente inesistente in luogo di quello effettivamente percepito, nella specie anche al di sopra della soglia di ammissibilità (capo 1), oltre che per due fattispecie di omessa comunicazione, dopo l’ammissione al beneficio, di variazioni reddituali rilevanti e relative agli anni d’imposta 2016 (capo 2) e 2017 (capo 3).
La Corte d’appello, con il provvedimento di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto il reato di cui al capo 1, per decorso del termine di prescrizione, e ha confermato la responsabilità di NOME con riferimento ai capi 1 e 2 (con conseguente rideterminazione in melius del trattamento sanzioNOMErio in ragione del parziale proscioglimento).
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono plurimi profili di violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione.
3.1. In primo luogo, nonostante le deduzioni difensive circa l’assenza di dolo in capo all’imputato e la sussistenza di sole leggerezza e negligenza nella determinazione del reddito, la Corte si sarebbe limitata a escludere la rilevanza dell’errore ex art. 47 cod. pen. e, in luogo della prova del dolo incombente sull’accusa, avrebbe addossato in capo al prevenuto l’onere di provare la mera colpa.
3.2. In secondo luogo, erroneamente sarebbe stata esclusa la violazione del principio ne bis in idem nonostante l’intervenuta archiviazione per particolare tenuità del fatto disposta con riferimento ad altra istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato ma comunque fondante, anch’essa, sulla falsa attestazione reddituale relativa all’anno d’imposta 2015.
3.3. La Corte territoriale non avrebbe sussunto le fattispecie accertate nell’astratta previsione di cui all’art. 131-bis cod. pen. errando nel ritenere integrata la causa ostativa dell’abitualità del comportamento, necessitante invece della sussistenza di almeno due reati della stessa indole oltre a quello sub iudice, oltre che per aver ritenuto il fatto non particolarmente tenue nonostante
l’assenza di danno per l’erario, non essendo stata disposta liquidazione degli onorari in favore del difensore in forza dell’intervenuta revoca del beneficio.
3.4. Quanto alla commisurazione giudiziale della pena, infine, il giudice di merito avrebbe ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche senza motivare sul punto, anche con riferimento al dedotto assorbimento delle due fattispecie di omessa comunicazione delle variazioni rilevanti di reddito (capi 2 e 3) nel reato di falsa attestazione delle condizioni reddituali (capo 1).
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.
È manifestamente infondato il secondo profilo di doglianza, la cui trattazione è logicamente prioritaria rispetto agli altri profili.
Non sussiste il lamentato bis in idem e non si versa in ipotesi di preclusione dell’azione penale per precedente archiviazione, diversamente da quanto prospettato in ricorso mediante l’esplicito riferimento a Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 247834 – 01.
La precedente archiviazione, per quanto emerge dalla sentenza impugnata e come dedotto dal ricorrente, ha avuto a oggetto una fattispecie di falsa attestazione reddituale inerente all’anno d’imposta 2015 ma differente da quella sub iudice, in quanto contenuta in un atto differente perché relativa a una differente istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Quanto innanzi vale tanto con riferimento alla falsa attestazione reddituale di cui al capo 1, dichiarata estinta dalla Corte d’appello per prescrizione, quanto, a fortiori, per le due fattispecie di omessa comunicazione delle variazioni rilevanti di reddito relative ai diversi anni d’imposta 2016 e 2017, costituenti autonomi reati rispetto alla fattispecie di falsa attestazione in quanto integrati non dalla detta fala attestazione bensì da omessa comunicazione.
Il profilo di censura che si appunta sulla ritenuta responsabilità per le fattispecie ascritte all’imputato è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno’ in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, tra le più recenti).
La Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, è lungi dall’aver invertito gli oneri probatori, addossando in capo all’imputato la prova dell’assenza di dolo per essere stata la condotta sorretta da mera colpa. Correttamente ripartiti i detti oneri, il giudice di merito, con motivazione con la quale il ricorrente non confronta il suo dire, ha invece ritenuto provato il dolo e considerata sfornita di prova la prospettazione difensiva circa pretesi errori del commercialista.
Inconferente è il profilo di doglianza che si appunta sull’apparato motivazionale sotteso alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., per l’assorbente considerazione di seguito esplicitata.
Il presupposto ostativo del comportamento abituale è integrato dalla sussistenza di almeno due reati della stessa indole oltre a quello sub iudice, come chiarito da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01.
Rilevano a tal fine però, secondo principi ai quali la sentenza impugnata mostra implicitamente di conformarsi e con i quali il ricorrente sostanzialmente non si confronta, non solo le condanne irrevocabili ma anche, come nella specie, gli illeciti in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. proc. pen. quelli sottoposti alla cognizione dello stesso giudice (Sez. U, Tushaj), compresi quelli ritenuti in continuazione tra loro (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01), come le fattispecie di cui ai capi 2 e 3, e gli illeciti dichiara prescritti nell’ambito dello stesso procedimento (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 – 01), nella specie, quello di cui al capo 1.
Quanto innanzi evidenziato (al precedente paragrafo n. 2) circa l’autonomia dei reati di omessa comunicazione delle variazioni rilevanti dei redditi (capi 2 e 3) rispetto al reato di falsa attestazione reddituale (capo 1), con conseguente inconfigurabilità dell’assorbimento dei primi nel secondo (invece prospettato in ricorso), rende infine manifesta l’infondatezza dell’ultimo profilo di censura. Con esso, peraltro, il ricorrente non confronta il proprio dire con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale è difatti lungi dall’omettere di motivare in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, escludendole invece in considerazione delle deduzioni difensive e in ragione della ritenuta insussistenza di elementi positivamente apprezzabili, cui si aggiunge, quale elemento negativo, la condotta di vita anteatta dell’imputato, gravato da precedenti penali e ritenuto incline al delitto.
In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’8 ottobre 2024
Il P9sidente