Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24468 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a L’AQUILA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenz cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine all’accertamento del mento soggettivo del reato, poiché la Corte di appello non si sarebbe adeg mente confrontata con gli elementi posti dalla difesa con l’atto di appello strazione dell’assenza del dolo; con il secondo motivo di ricorso deduce viol di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della colpevolezza dell’im oltre ogni ragionevole dubbio; con il terzo motivo deduce violazione di leg relazione all’art. 125 d.P.R. n. 115 del 2002 e agli artt. 42 e 43 cod. pen il giudice di merito, sulla base delle risultanze dibattimentali, avrebbe dov nere la condotta dell’imputato imputabile a titolo di colpa e non di dolo.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legit perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e d con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impug sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME (sul nuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 870 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, 268822, sui motivi d’appello, ma í cui principi possono applicarsi anche al r per cassazione).
Posto che questo Collegio ritiene che tutti i motivi di ricorso possano trattati congiuntamente, va premesso che, ai fini dell’individuazione delle zioni necessarie per l’ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di re imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 06/03/2019, NOME, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche ziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certifi ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio integrano i di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni d per l’ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276088).
La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un ap glio testuale in quanto incidentalmente affermato delle Sezioni Unite in una sione riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del ben
con specifico riferimento alla falsità o all’incompletezza della dichiarazion tutiva di certificazione, prevista dall’art.79, comma 1, lett. c) d.P.R. 3 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità ( n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, non massimata sul punto).
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito com sivo dell’istante, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve es putato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribu alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, COGNOME,, Rv. 253643).
In ordine all’elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patroci spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che i l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per missione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosam provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per grante condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129).
Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 95 cit. effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al benefic è sufficiente che l’istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice dere ad una rigorosa verifica dell’elemento soggettivo del reato, al fine di e l’eventuale inutilità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 2 Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, COGNOME, Rv. 271051).
- Ebbene, operando un corretto governo dei principi giuridici sopra ric mati, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congru contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha guatamente conto degli elementi sui quali si fonda l’accertamento dell’elem soggettivo del reato e, dunque, la responsabilità penale dell’imputato. In primis, confrontandosi con le doglianze dell’atto di appello, la Corte di appello, sul posto che nella nozione di reddito che qui rileva devono ritenersi comprese sorse di qualsiasi natura del dichiarante comprese quelle soggette a tassa separata, ha confermato che la somma pari ad euro 14.771,81 percepita dall’ putato nell’anno di imposta 2015, erogata dall’ RAGIONE_SOCIALE.N.P.S. e da RAGIONE_SOCIALE costituiva reddito rilevante ai fini della dichiarazione del redditi per l’i ammetteva l’imputato al gratuito patrocinio. In ordine alla sussistenza de mento soggettivo la Corte ha escluso la sussistenza di un errore di fatto d rattelli, rilevante ai sensi dell’art. 47, comma terzo, cod. pen. per esclude ed ha evidenziato che l’imputato abbia fatto riferimento nell’istanza al ” risultante dall’ultima dichiarazione” e che la somma effettivamente perc
avrebbe escluso l’ammissione al gratuito patrocinio per il superamento del re previsto.
Ebbene, a fronte di ciò, il ricorrente si limita a reiterare le censure p temente prospettate, senza tuttavia apportare elementi concreti per disarti l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, pertanto il ricorso va di rato inammissibile.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell mende.
Così deciso il 12/06/2024