Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DIECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 25 febbraio 2022, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 95 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato.
Si deduce che, con nota RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 6 settembre 2017, era stata comunicata all’A.G. la notizia RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. n. 115 del 2002, per cui, con provvedimento del 9 giugno 2018, il Tribunale revocava l’ammissione al beneficio. Per tale ragione l’imputato non era tenuto a comunicare la variazione di reddito per l’anno 2017, essendo già decaduto per l’anno di imposta 2016, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 79, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002.
Non potevano ritenersi integrati gli estremi del reato contestato, in quanto era intervenuto un provvedimento di revoca ab origine RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico.
Peraltro, in base al contenuto RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del provvedimento di revoca, dovevano escludere gli elementi costitutivi del reato del nesso di causalità e del dolo.
In ordine all’unico motivo di ricorso, va premesso che, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, disciplinante le condizioni per l’ammissione al beneficio, il limite di reddito a tal fine previsto va individuato con riferimento a quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi antecedente all’istanza di ammissione (comma 1) e che il quadro normativo risulta completato dalla disposizione contenuta nell’art. 79, lett. d), d.P.R. cit., che grava il beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rendere note, alle scadenz determinate, le variazioni di reddito rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa spettanza del beneficio Completa il tutto l’art. 95 d.P.R. cit., che interviene a sanzionare, sotto i profili del falsità e RAGIONE_SOCIALE‘omissione, l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo attinente alla comunicazione RAGIONE_SOCIALE variazioni, allo stesso modo RAGIONE_SOCIALE violazioni concernenti l’originaria istanza e la documentazione ad essa allegata.
Ciò posto sul quadro normativo in materia, la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato in oggetto, in quanto il COGNOME non aveva comunicato le variazioni di reddito intervenute nell’anno 2016, che avevano comportato l’aumento del reddito familiare alla cifra di euro 50.459,70 (di cui euro 31.559,08 per l’imputato ed euro 18.900,62 per COGNOME NOME, moglie RAGIONE_SOCIALE‘imputato).
La Corte di merito ha correttamente rilevato che, in tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, ai fini RAGIONE_SOCIALE variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, corre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955) e che l’unica condizione posta dalla giurisprudenza consiste nell’attuale pendenza del procedimento per il quale si è ottenuta l’ammissione al gratuito patrocinio.
La nota RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 6 settembre 2017, attestante il superamento dei limiti di reddito per l’anno 2016 e il provvedimento di revoca di ammissione al beneficio del 9 giugno 2018 non potevano rilevare sotto nessun profilo, in quanto intervenuti solo in un’epoca di gran lunga successiva a quella di scadenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di comunicazione RAGIONE_SOCIALEa variazione suddetta.
La Corte di merito, infine, ha correttamente escluso che potesse escludersi l’elemento soggettivo del reato in questione, in ragione del notevole divario tra il limite di reddito per l’ammissione al beneficio e reddito complessivo effettivo (di cui la maggior parte conseguito dallo stesso imputato).
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, infatti, nel reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE‘istante, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 20/09)2012, COGNOME, Rv. 253643). Peraltro, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l’ipotes del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila alla Cassa RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.