Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32950 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SULMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, con cui ha chiesto il rigetto d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quel emessa in data 11 luglio 2022 dal Tribunale di Sulmona, con la quale COGNOME NOME veni condanNOME alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa, essendo stato ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall’articolo 95 del d.p.r. 115/2002.
Secondo i giudici di merito, è stato accertato che l’imputato, in data 8 gennaio 2018, ave presentato al Tribunale di Sulmona un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, attestand falsamente di aver percepito nell’anno 2016 un reddito pari a zero e nell’anno 2017 un reddit di euro 8000, benché, dagli accertamenti compiuti dall’RAGIONE_SOCIALE, per l’anno 2016 risultasse un reddito di euro 16.669,53, superiore alla soglia di ammissibilità al patroci spese dello Stato.
La Corte distrettuale ha rilevato che, rispetto alla data di presentazione dell’is depositata 1’8 gennaio 2018, il reddito di riferimento era da individuarsi in quello dell’anno non essendo ancora maturato il termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redd relativa all’anno 2017.
La Corte ha aggiunto che la successiva istanza di rettifica, depositata il 15 febbraio 20 nel quale lo stesso richiedente aveva precisato che il reddito relativo all’anno 2016 ammontav ad euro 15.000, non valeva ad escludere il reato, dal momento che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio era già stato adottato.
Infine, ha precisato che l’ulteriore istanza di ammissione al gratuito patrocinio presen in data 11 agosto 2022, ed allegata all’atto di appello, sebbene relativa al medesi procedimento, appariva irrilevante in quanto addirittura successiva alla pronuncia della sentenz di primo grado.
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazio per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha censurato la decisione per vizio di travisamento, evidenziand che il documento allegato all’atto d’appello non rappresentava una nuova istanza, ma corrispondeva alla copia conforme dell’istanza di correzione depositata il 15 febbraio 2018; data dell’Il agosto 2022, come attestato dal timbro apposto dal funzionario giudiziario Tribunale di Sulmona, riguardava appunto il rilascio della copia conforme all’originale d istanza di correzione suindicata, nella quale era precisato che, nell’anno 2016, egli av percepito un reddito di euro 15.000, diversamente da quanto riportato nell’originaria istanz ammissione al gratuito patrocinio del 8 gennaio 2018; il documento serviva a dimostrare l’assoluta buona fede del richiedente.
2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza, per non av considerato che, nel fascicolo per il dibattimento, risultava acquisita solo l’istanza in
risultava riportata l’entità del reddito relativo all’anno 2016; inoltre, in ogni caso, il tenere in considerazione ai fini della valutazione sui requisiti di ammissibilità al gratuito pa era da individuarsi in quello relativo all’anno 2017 in quanto, all’epoca dei fatti, egli tenuto a presentare la dichiarazioni dei redditi, essendo lavoratore dipendente soggetto al CUD
2.3 Con il terzo, ha dedotto ulteriore vizio di motivazione, non avendo la corte di me constatato la evidente buona fede del richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio, ricava dalla rettifica, depositata a breve distanza dalla richiesta originaria, nella quale veniva i per l’anno 2016 il maggior reddito di euro 15.000; in proposito ha richiamato pronunc giurisprudenziali, al fine di dimostrare che il dolo generico richiesto dalla fattis contestazione è da ritenersi escluso quando il falso sia derivato da una semplice leggerezz dell’agente.
2.4 II quarto motivo, rubricato violazione dell’articolo 131 bis del codice penale e vi motivazione, richiama una serie di decisioni di questa sezione sui criteri di individuazione dolo generico che caratterizza la fattispecie in contestazione e ribadisce che l’istan correzione, più volte richiamata, sarebbe chiaramente significativa della mancanza d qualsivoglia intenzione di commettere illecito.
3.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. All’esame dei motivi, va premesso che – secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte – la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui pun denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sol entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, Sentenza n. 14022 de/ 12/01/2016 , Rv. 266617 – 01Sez. 1A, 22/11/1993-4/2/1994, n. 1309, COGNOME, Rv. 197250; Sez. 3A, 14/2- 23/4/1994, n. 4700, COGNOME, Rv. 197497; Sez. 2A, 2/3-4/5/1994, n. 5112, COGNOME, Rv. 198487; Sez. 2, 13/115/12/1997, n. 11220, COGNOME, riv. 209145; Sez. 6, 20/113/3/2003, n. 224079). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rin per relationem a quest’ultima, sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non ogget specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall’appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estend verifica della congruità e logicità RAGIONE_SOCIALE risposte fornite alle predette censure.
Devono essere precedentemente esaminati i motivi secondo e terzo, afferenti a questioni che, in ordine logico, precedono il primo.
Dalla lettura congiunta RAGIONE_SOCIALE conformi decisioni di merito emerge che, anche nella ipotesi cui fosse stato accertato il deposito dell’istanza in cui era stato interlineato il reddit all’anno 2016, il reato sarebbe risultato comunque integrato, atteso che, secondo la stess giurisprudenza richiamata dal Tribunale, realizzano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichi sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patro spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di reddito l’ammissione al beneficio (Sez. Un, Sentenza n. 6591 del 27/11/2008, e di recente, Sez. 4 – , Sentenza n. 8302 del 23/11/2021 Ud. (dep. 10/03/2022 ) Rv. 282716 – 01 ).
Dunque, il fatto di aver omesso l’indicazione del reddito relativo all’anno 2016 non vale escludere la rilevanza penale della condotta, dovendosi perciò ritenere corretta la dopp conforme pronuncia dei giudici di merito.
Nella sentenza impugnata è stato correttamente evidenziato, che, rispetto alla data d presentazione dell’istanza di ammissione, depositata 1’8 gennaio 2018, l’anno 2016 era quello di riferimento per la individuazione del reddito risultante dalla dichiarazione rilevante dell’ammissione, in conformità con la costante giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione per la individuazione del re rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, a norma dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazio anche se materialmente non presentata Sez. 4 – , Sentenza n. 15694 del 17 gennaio 2020, Rv. 279239; Sez. 4 – , Sentenza n. 4358 del 9 gennaio 2024, Rv. 285707 – 01).
Rispetto alla indiscussa omissione, il fatto che la prima istanza presentasse l’espres enunciazione del reddito pari a zero, ovvero che la relativa enunciazione fosse stata interlinea appare inidonea a disarticolare la motivazione del Tribunale, confermata dalla Corte distrettual
Quanto alla dedotta buona fede che, ad avviso del ricorrente risulterebbe ricavabile dal rettifica depositata il 14 febbraio 2024, le decisioni dei giudici di merito, hanno logica replicato che la rettifica è avvenuta dopo la consumazione del reato ed ha riguardato un dat non irrilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Tale conclusione non è superata dalla prospettazione difensiva secondo cui il COGNOME, quanto lavoratore dipendente, ritenendo di non essere tenuto alla dichiarazione dei reddit avrebbe indicato il reddito dell’anno precedente.
Come chiarito da questa Sezione, l’errore del dichiarante in ordine alla nozione di reddito fini dell’applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, non è configurabile errore scusabile, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell’art. cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa neanche implicitamente richiamata (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, COGNOME, Rv.. 263013, proprio in tema di falso nel
(
dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Sicché qualora l’errore ricada sulla nozione di reddito ai fini dell’applicazione della discip patrocinio a spese dello Stato si versa in ipotesi di errore inescusabile.
E, d’altronde, non è affatto vero che i lavoratori dipendenti non siano tenuti alla dichiaraz dei redditi, essendo prevista per gli stessi la presentazione nelle forme del “NUMERO_DOCUMENTO 730″.
2.1 Infondato è, conseguentemente, anche il primo motivo, risultando del tutto irrilevan il fatto che la successiva richiesta di copia conforme, rilasciata in data 11 agosto 2022, sia erroneamente interpretata come ulteriore istanza di ammissione al gratuito patrocinio, atte che il contenuto del documento, acquisito in copia conforme, corrisponde alla rettifica esaminata nelle decisioni dei giudici di merito; al riguardo, la doglianza concerne travisamento della copia conforme dell’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio formulata senza esplicitare quale ne sia la rilevanza.
2.2 Manifestamente infondato, per genericità, è l’ultimo motivo,
Va rammentato che ai sensi dell’art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione d enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e de di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., comm sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il di dell’art. 581 cod. proc. pen.
Sulla scorta di tali disposizioni questa Corte afferma costantemente che in materia impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art.581 lett. proc. pen., costituisce, di per sé, motivo di inammissibilità del proposto gravame; che il ri per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione dell correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, COGNOME, Rv. 236945); parimenti se sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondat dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, COGNOME, Rv. 253849).
Nel caso di specie, non risulta indicato in alcun modo sotto quale profilo sia stata viola disciplina di cui all’art. 131 bis C.p.; causa di non punibilità che, peraltro, non risulta es sollecitata nell’atto d’appello.
3.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore