Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10647 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa sede del 21/04(2022, che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 350,00 di multa.
Al COGNOME era stato contestato il reato previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 79, comma 1 lett. c), perché, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 79, cornma 1 lett.e), del medesimo d.P.R.
115 del 2002, contenuta nell’istanza diretta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio, nonché in quella allegata all’istanza stessa, presentata nel procedimento n. 3419/2013 R.G.N.R. Mod. 21 RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Caltanissetta (523/2016 R.G. Trib. 28/2019 R.G. Mod. 27), istanza datata 21 febbraio 2019 e depositata in data 23 febbraio 2019:
attestava falsamente che il reddito complessivo valutabile ai fini dell’ammissione e calcolato ex art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, cioè quello percepito dal proprio nucleo familiare, ammontava, per gli anni di imposta 2017 e 2018, ad Euro 7004,29, mentre da successivi accertamenti del RAGIONE_SOCIALE, il reddito era risultato pari ad Euro 10.134,00;
attestava falsamente di non essere proprietario di beni immobili e mobili registrati, mentre da successivi accertamenti del RAGIONE_SOCIALE, risultava intestatario, pro quota, dei beni immobili contraddistinti a catasto fabbricati del comune di Delia al foglio 8 particelle 1297, 1298, 1299, nonché dell’autovettura targata TARGA_VEICOLO. Reato commesso in Caltanissetta il 21 febbraio 2019. Con la recidiva semplice.
In fatto, era emerso che, in data 23 gennaio 2019, il COGNOME aveva presentato al Tribunale di Caltanissetta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando di aver percepito, negli anni 2017-2018, un reddito complessivo pari ad Euro 7004,29 e di non essere proprietario di beni mobili od immobili, per cui lo stesso veniva ammesso al gratuito patrocinio con riferimento al procedimento n. 3419 /2013 R.G.N.R.
I successivi accertamenti tributari avevano fatto emergere i diversi dati riportati nel capo d’imputazione, a fronte dei quali l’imputato aveva addotto la giustificazione che il reddito di 7.000,29 euro si riferiva solo all’anno 2017, mentre quello accertato si riferiva all’anno 2018, che aveva indicato in dichiarazione di essere intestatario di beni immobili e che l’autovettura di cui all’accertamento era stata ceduta nell’anno 2001.
La Corte di appello, condiviso il ragionamento probatorio svolto dal Tribunale, ha rigettato i motivi di impugnazione. Gli stessi erano riferiti all rilevanza da accordare alla buona fede del dichiarante che, lungi dal voler rendere false dichiarazioni per ottenere un beneficio che comunque gli sarebbe spettato, era solo stato leggero e superficiale ma, soprattutto tratto in errore dalla dichiarazione ISEE, integrandosi dunque l’ipotesi che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n.49572 del 27/11/2019) definiva quale falso inutile, soprattutto considerato il bassissimo livello culturale dell’imputato e la lieve
differenza tra il reddito dichiarato e quello accertato; l’immobile indicato in contestazione era solo pro-quota di proprietà dell’imputato, essendo pervenuto per successione mortis causa, ed era stata documentata la perdita di possesso dell’autovettura sin dall’anno 2001.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, l’elemento soggettivo del reato contestato non poteva essere escluso dall’affidamento riposto nelle risultanze richieste dalla dichiarazione ISEE (Indicatore RAGIONE_SOCIALE Situazione Economica Equivalente) che costituisce un metodo per calcolare, valutare e confrontare la situazione economica di una famiglia e che non si limita al reddito percepito, prendendo in considerazione l’intera situazione economica, ma che non vale ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che fa riferimento, oltre al reddito imponibile, anche a redditi esenti o soggetti a tassazione separata.
Allo stesso modo, non poteva ritenersi integrata l’ipotesi dell’errore ai sensi dell’art. 47 cod. pen., essendo stato più volte affermato il principio secondo cui l’errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini RAGIONE_SOCIALE disciplina d patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile, poiché l’art. 76 d.lgs. n. 115 del 2002 è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 5 del medesimo decreto e, dunque, non costituisce una legge extra penale; inoltre, il reato in contestazione, quale figura speciale di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, è reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un profitto.
E’ stato rigettato anche il motivo d’appello che censurava la sentenza di primo grado per non aver applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione del fatto che si trattava di erogazioni pubbliche e che andava fatta una valutazione complessivamente negativa RAGIONE_SOCIALE personalità dell’imputato. Ugualmente andavano rigettati i profili relativi alla concessione delle attenuanti generiche, in assenza di elementi rilevanti, posto anche che la pena era stata irrogata nel minimo. Neanche la sospensione condizionale poteva essere concessa a causa dei precedenti penali.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, sulla base dei seguenti motivi, che si espongono nei termini strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, c.p.p.):
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione per vizio risultante nel testo del provvedimento impugnato; sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe dovuto pronunciare l’assoluzione perché il fatto
non costituisce reato o insufficienza di prove; a fronte delle circostanze inequivocabilmente emerse, la sentenza avrebbe dovuto motivare in modo adeguato sulla esistenza dell’elemento soggettivo del reato, dovendo il dolo generico essere rigorosamente provato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, COGNOME e successive). Il ricorrente invoca l’applicazione dei principi espressi da Sez. 4 n. 49572 del 27/11/2019 in tema di cd falso inutile, alla luce RAGIONE_SOCIALE evidente buona fede del dichiarante;
-in subordine, il ricorrente deduce che, qualora si dovesse ritenere la responsabilità penale, la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 131 bis cod. pen., non essendo stato considerato il carattere occasionale RAGIONE_SOCIALE condotta e la lieve entità RAGIONE_SOCIALE stessa;
inoltre, in ulteriore subordine, il ricorrente denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., in considerazione delle concrete modalità con le quali la condotta era stata realizzata e la necessità di determinare la pena adeguata al fato in concreto, e la mancata concessione del beneficio RAGIONE_SOCIALE sospensione condiz onale RAGIONE_SOCIALE pena, essendo l’effetto ostativo derivante dalla precedente condanna intermedia venuto meno per l’avvenuta remissione RAGIONE_SOCIALE querela.
GLYPH Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Deve premettersi che sin da SS.UU. n. 6591 del 27/11/2008, COGNOME (seguite, tra le altre, da Sez. 4 – n. 8302 del 23/11/2021 (dep. 2022) Rv. 282716 – 01; Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015 – Rv. 264711 – 01, si è affermato il principio secondo cui integrano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva d certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio.
Ciò in quanto l’incriminazione si correla da un lato al generale “principio antielusivo” che, affermato da questa Corte (v. Cass. Civ. n 10257/08 e n. 25374/08), s’incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Costituzione, e perciò dell’art. 3. Anche l’art. 24, terzo comma, viene in rilievo, quale ulterior corollario dell’articolo 3 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, in osservanza del quale l’art. 98 del cod. proc. pen. prevede la disciplina del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato.
La punibilità del reato di pura condotta si rapporta, dunque, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni. dunque apodittico il rilievo di sproporzione RAGIONE_SOCIALE gravità RAGIONE_SOCIALE pena prevista dall’art. 95 DPR cit. per un’ipotesi speciale del reato di cui all’art. 483 cod. pen., in quanto analoga a quella prevista per la truffa aggravata. E non è in particolare giustificata l’implicazione d’innocuità o inutilità RAGIONE_SOCIALE falsità, correlata ad una soglia ammissione al beneficio, che non risulta prevista dalla norma incriminatrice.
La lettera dell’art. 95 non condiziona la rilevanza dell’offesa RAGIONE_SOCIALE pubblica fede al fine patrimoniale dell’atto falso (cfr. RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE., n. 25887/03). Non opera, difatti, specifica addizione di qualifica all’evento di pericolo, o all’intenzion di risultato dell’agente (dolo specifico), sicché la falsità non può ritenersi innocua secondo parametro dell’evento, men che inutile secondo parametro del dolo ed è questa la ragione di previsione dell’evento di danno come mera aggravante.
Pertanto, è infondata la censura di evidente illogicità RAGIONE_SOCIALE sentenza quanto alla prova del dolo. Una precisazione va peraltro fatta quanto alla doglianza relativa al mancato rilevo accordato al tema del cd. falso inutile.
La Corte di legittimità ha affermato che, in tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai fini RAGIONE_SOCIALE integrazione del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, non è sufficiente che l’istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell’elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l’eventuale inutilità del falso (cfr. Sez. n. 45786 del 04/05/2017, COGNOME, Rv. 271051; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272192).
Dunque, se è vero che il reato sussiste anche quando la falsità o l’omissione riguardi redditi in concreto rientranti nei limiti massimi stabiliti dalla legge p ottenere il beneficio del patrocinio per non abbienti a spese dello Stato, nondimeno in tal caso occorre verificare con particolare attenzione se, alla stregua delle risultanze processuali, la falsità o l’omissione sia realmente espressiva di deliberato mendacio o reticenza sulle effettive condizioni reddituali o non sia piuttosto frutto di disattenzione, come tale non qualificabile come dolo.
In definitiva, si impone un giudizio di merito particolarmente attento, proprio al fine di distinguere la consapevolezza del mendacio o RAGIONE_SOCIALE reticenza, rispetto a dichiarazioni non veritiere derivanti da mera superficialità.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha soddisfatto tale obbligo motivazionale. In particolare, ha specificamente escluso che la dichiarazione difforme dal vero resa dall’imputato (il quale nel giudizio di merito aveva sostenuto che non era in grado di comprendere la differenza tra quanto risultante dall’ISEE ed il reddito
percepito, stante il suo basso grado di istruzione, e che l’immobile di cui era intestatario pro quota era pervenuto per successione ereditaria, mentre la vettura era stata ceduta sin dall’anno 2001) potesse essere frutto di mera negligenza, atteso che lo stesso aveva chiaramente ed esplicitamente dichiarato che il reddito complessivo degli anni 2017 e 2018 ammontava ad Euro 7004,29 e di non essere proprietario di beni immobili o mobili registrati. Mentre gli accertamenti tributari, non contestati nella sostanza, avevano rilevato la percezione di un reddito da lavoro dipendente pari ad Euro 10134 solo per l’anno 2017, oltre alla intestazione pro quota di un immobile e dl una autovettura.
E’ poi opportuno rammentare che l’art. 76 d.lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato, ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extra penale, in ordine alla quale l’errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell’art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013).
Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è infondato. La Corte di appello ha disatteso la richiesta in ragione del rilievo non minimo da accordare alla concreta fattispecie, sotto i concorrenti profili RAGIONE_SOCIALE natura del bene protetto (relativo a erogazione pubblica), RAGIONE_SOCIALE valutazione complessivamente negativa dei parametri normativi indicati dall’art. 133 cod.pen., RAGIONE_SOCIALE personalità dell’imputato e dell’entit dei redditi omessi.
Tale motivazione è coerente rispetto ai parametri indicati dall’art. 131 bis cod. pen., come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In particolare, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01, hanno sostenuto che ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità RAGIONE_SOCIALE causa di esclusione RAGIONE_SOCIALE punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod.
pen., delle modalità RAGIONE_SOCIALE condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.
5. Deve anche ritenersi la motivazione sufficientemente concreta, giacché contiene il riferimento all’entità dei redditi omessi, in applicazione del principio secondo cui il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6 – n. 18180 del 20/12/2018 (dep. 2019) Rv. 275940 – 01. Peraltro, in tema di “particolare tenuità del fatto”, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen. ez. 4 – , Sentenza n. 27595 del 11/05/2022 Ud. (dep. 15/07/2022 ) Rv. 283420 – 01.
6. Quanto, infine, al motivo con il quale ci si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena, se ne deve rilevare l’infondatezza. La Corte di appello ha esplicitamente disatteso le richieste in ragione del fatto che la pena inflitta dal primo giudice era contenuta nel minimo edittale e non vi erano elementi concreti per riconoscere le pretese attenuanti. Ciò soddisfa l’onere di motivazione richiesto (Sez. 3, Sentenza n. 26272 del 07/05/2019 Rv. 276044 – 01), posto che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l’esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l’indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. (Conf. n. 4597 del 1973 Rv. 124315). Il motivo relativo alla mancata concessione del beneficio RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena è inammissibile. Lo stesso non si confronta con la sentenza impugnata che ha, disattendendo la tesi RAGIONE_SOCIALE affermata efficacia sanante RAGIONE_SOCIALE remissione RAGIONE_SOCIALE querela, ritenuto insussistenti i presupposti per formulare prognosi favorevole alla luce dei recenti precedenti, individuati nelle sentenze di condanna per truffa ed indebito utilizzo di carte di credito.
In definitiva, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.