Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza ora impugnata, ha riformato solo quanto alla pena, riducendola, anche considerando l’art. 89 cod.pen., a mesi dieci di reclusione, la sentenza del 22 gennaio 2020 del Tribunale della stessa sede, resa in sede di giudizio abbreviato, di condanna di NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, per aver omesso di dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per gli anni di imposta 2015 e 2016, l’esistenza di redditi difformi da quelli reali, avendo autocertificato un reddito pari a zero.
Avverso la sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi, con i quali deduce: 1) violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della totale incapacità di intendere e di volere dell’imputato, non accertata dalla sentenza impugnata.
Il primo profilo di censura è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di motivo già dedotto in sede di impugnazione, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha chiarito, con motivazione congrua e quindi in questa sede non attacabile, che il processo per cui era stato chiesto il beneficio aveva ad oggetto otto episodi di truffa on line commessi nell’anno 2014, mentre l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio era stata presentata il 17 novembre 2017, per cui i redditi rilevanti erano quelli del 2015 o 2016, e tali redditi erano stati accertati nella misura, rispettivamente, di euro 76.469,00 e di euro 61.717,00. Tale palese discrasia quantitativa tra i redditi effettivi ed il tetto previsto, rendeva evidente la piena consapevolezza dell’imputato. Il percorso argomentativo con cui nel caso di specie la Corte è giunta a ritenere provato anche l’elemento soggettivo del reato è coerente con i dati riportati e rispettoso dei principi su indicati. I giudici hanno spiegato che l’imputato aveva omesso di indicare redditi da lui stesso percepiti, di cui pertanto non poteva non essere a conoscenza.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché non si confronta con la motivazione addotta, alla pagina 2 della sentenza, ove il tema del vizio totale di mente è stato disatteso in relazione alla espletata consulenza tecnica d’ufficio che lo ha escluso. A fronte di ciò il motivo di ricorso per cassazione è del tutto reiterativo di quello di appello ed aspecifico.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa dell ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.