Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9509 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9509 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 giugno 2025 il Giudice delegato del Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da COGNOME NOME avverso il decreto con cui in data 10 gennaio 2025 il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva rigettato la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE ritenuta ricorrenza di fondati motivi da cui desumere l’impossibilità dell’istante di trovarsi nelle condizioni di reddito richieste dagli artt. 76 e 92 D.P.R. n. 115 del 2002, nella ritenuta sussistenza di gravi indizi circa l’avvenuta sua percezione di notevoli importi derivatigli dall’espletamento di attività illecite. Tale prognosi era stata confermata dal giudice dell’opposizione in ragione di quanto evidenziato in una nota informativa, acquisita in giudizio, redatta dalla RAGIONE_SOCIALE, nella quale era stato dato atto di come il COGNOME diversamente da quanto da costui dichiarato – non fosse l’unico componente del suo nucleo familiare, per essere esso composto anche da altre persone conviventi, titolari di redditi e di beni mobili e immobili.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo sei motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo ha eccepito violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 92 D.P.R. n. 115 del 2002, per essere stato erroneamente individuato il suo nucleo familiare, e il conseguente calcolo del reddito rilevante, considerato che costui vivrebbe in una comunità terapeutica, senza coabitare con gli altri componenti RAGIONE_SOCIALE sua famiglia.
Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto erronea applicazione dell’art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, lamentando l’inapplicabilità, nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE preclusione dei reati ostativi, stante la mancata emissione di una condanna definitiva nei suoi confronti.
Con la terza doglianza il COGNOME ha dedotto violazione dell’art. 24 Cost. per intervenuta lesione del principio, costituzionalmente garantito, del diritto di difesa del non abbiente.
Con il quarto motivo è stato eccepito vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, sul presupposto che, nella fattispecie in esame, la mancata concessione del beneficio invocato sarebbe avvenuta sulla scorta di una prova incerta circa l’avvenuta sua percezione di redditi derivanti dall’espletamento di attività illecite.
Con la quinta doglianza il ricorrente ha lamentato violazione del principio del contraddittorio, di cui agli artt. 101 cod. proc. civ., 24 Cost. e 6 CEDU, per essere stata fondata la decisione impugnata su informazioni riguardanti la composizione del suo nucleo familiare e dei redditi conseguiti da parte dei suoi componenti riportate in una nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE acquisita ex officio in giudizio, senza la preventiva sottoposizione di essa al vaglio RAGIONE_SOCIALE difesa, così impedendogli di poter avere ogni eventuale interlocuzione al riguardo.
Con l’ultima censura, infine, è stata dedotta violazione dell’art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza, lamentando l’intervenuta perpetrazione di una disparità di trattamento nei suoi confronti.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
In particolare fondata, con valenza assorbente, è la censura dedotta con il quinto motivo di doglianza, considerato che, per come correttamente lamentato dal COGNOME in ricorso, la nota informativa redatta dalla RAGIONE_SOCIALE – attestante la presenza di altri componenti del suo nucleo familiare, titolari di redditi e di beni mobili e immobili -, all’evidenza connotata da fondamentale rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione assunta dal Tribunale di Palermo, è stata autonomamente acquisita dal giudice ex officio, senza assumerla nel contraddittorio tra le parti, nel corso dell’udienza camerale.
E’, infatti, consolidata l’interpretazione per cui il richiamo operato dall’art. 99, comma 3, D.P.R. n. 115 del 2002 alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato, di cui alla I. 13 giugno 1942, n. 794, deve essere inteso nel senso che l’opposizione al decreto di ammissione al gratuito patrocinio deve essere svolta con le garanzie proprie del rito camerale (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 14985 del 17/02/2009, Caminiti, n.m. sul punto). La legge n. 794 del 1942, infatti, prevede una procedura speciale che si svolge interamente in camera di consiglio e che si conclude con un’ordinanza non impugnabile, contro cui è esperibile il solo ricorso straordinario in cassazione.
Tutto ciò non è avvenuto nel caso di specie, avendo il Tribunale di Palermo omesso di acquisire la nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel contraddittorio tra le parti, durante lo svolgimento dell’udienza in
camera di consiglio. Tale inadempienza ha, all’evidenza, leso i diritti defensionali del COGNOME, cui è stata preclusa la possibilità di interloquire sui contenuti dell’indicata informativa, ad esempio contestandone i contenuti ovvero fornendo eventuali prove contrarie, per l’effetto determinando l’illegittimità del provvedimento impugnato.
La troncante decisività di tale assunto esonera il Collegio dalla necessità di vagliare gli ulteriori motivi di doglianza dedotti in ricorso.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendosi la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Palermo, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il f Pres i te