Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15223 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15223 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SORA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2024, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cassino aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per avere falsamente dichiarato, in più istanze di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato tra il 2011 e il 2013 che il reddito percepito era al di sotto di quello poi accertato dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto le dichiarazioni non davano conto RAGIONE_SOCIALEa convivenza di altro familiare, COGNOME NOME, risultante convivente fino al 4 luglio 2011, e del reddi percepito da quest’ultimo.
Ha proposto ricorso l’imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con il primo motivo di ricorso, vizio di motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 co. 1 lett e) cod. proc. pen. La sentenza non aveva argomentato sulla circostanza, ripetutamente dedotta dal ricorrente, che, contrariamente a quanto riportato nelle certificazioni anagrafiche, il familiare non era suo effettivo convivente. La Corte territoriale aveva basato il proprio giudizio esclusivamente sul dato documentale, laddove la prova RAGIONE_SOCIALEa convivenza effettiva non poteva addossarsi all’imputato, ma alla pubblica accusa. Inoltre, i giudici di merito avevano violato il canone d valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova indiziaria di cui all’art. 192 cod. proc. pen., poich l’accertamento documentale effettuato dalla GdF non restituisce un elemento di prova certa, ma un mero indizio, potendo la realtà differire dalle certificazioni anagrafiche.
Con il secondo motivo si deduce vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. d) cod proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva e difetto di motivazione. La Corte territoriale aveva omesso di valutare la sentenza di assoluzione per fatti analoghi, argomentando soltanto in ordine agli effetti di suddetta assoluzione in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa recidiva contestata. La sentenza di assoluzione prodotta in giudizio dall’imputato atteneva invece alla sua assoluzione da analoga imputazione proprio in virtù RAGIONE_SOCIALEa non corrispondenza tra lo stato di famiglia come risultante dalle certificazioni anagrafiche e lo stato reale. Su tale punto la Corte d’appello aveva omesso ogni valutazione, con conseguente sussistenza del vizio lamentato.
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge poiché era stato applicato l’aumento per la continuazione anche riguardo alla dichiarazione presentata nel 2013, riguardante i redditi del 2012, anno in cui pacificamente il familiare produttore di reddito non era più convivente.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
I
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Deve essere preliminarmente ribadito il principio per cui la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, che può essere dimostrata non solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o insussistenza del rapporto ( cfr. Sez. 4, n. 44121 del 20/09/2012, COGNOME, Rv. 253643 – 01; Sez. 4, n. 11629 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262959 01; Sez. 4, n. 11902 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 266408 – 01). Invero, il giudice è chiamato a valutare in sede di ammissione o di revoca del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato la situazione di fatto RAGIONE_SOCIALEa convivenza, ai fini di ritenere o meno l sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi prevista dall’art. 76, secondo comma, D.P.R. n.115/2002, secondo cui ” se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente RAGIONE_SOCIALEa famiglia, compreso l’istante”.
Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che, in presenza di certificazioni anagrafiche, grava sulla parte interessata l’onere di dare prova RAGIONE_SOCIALEa situazione di non convivenza (Sez. 4 – n. 36559 del 22/09/2021 , COGNOME, Rv. 281979 – 01; cfr anche Sez 4. n. 6284 del 23 novembre 2023, dep. 2024, n.m.). Nel caso in esame, il ricorrente si limita ad affermare che, contrariamente alle risultanze RAGIONE_SOCIALE certificazioni anagrafiche, non vi sarebbe stata, di fatto, la convivenza, senza fornire alcun elemento dal quale trarre la dimostrazione di quanto dedotto né indicare da quali elementi i giudici di merito avrebbero dovuto desumere un diverso stato di fatto rispetto a quello risultante dalle certificazioni.
Anche il secondo motivo, riguardante l’omessa valutazione di una pronuncia di assoluzione per condotta analoga, è manifestamente infondato, stante la autonomia tra due diversi giudizi, non riguardanti il medesimo reato contestato nel presente procedimento. Del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale ha valutato l’influenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione per altro reato limitatamente alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa recidiva contestata.
Il terzo motivo è inammissibile, non essendo stato proposto come motivo di appello. Con l’atto di appello, infatti, il ricorrente si è limitato, genericament lamentare la eccessività del trattamento sanzioNOMErio.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e di una somma ulteriore in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di C. 3000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente