Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1525 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1525 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 20 settembre 2023 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito nella senza impugnata (pag. 2-4).
In ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 D.P.R. 115/2002, la Corte di appello, con deduzioni logiche, pertinenti ed esaustive, pone in evidenza che, dalle dichiarazioni mendaci fornite dal COGNOME nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si deduce la volontà dell’imputato di rendere una falsa rappresentazione della realtà al fine di beneficiare dell’ammissione al gratuito patrocinio. I giudici di merito sul punto sottolineano che la sussistenza del dolo nel caso di specie emerge con chiarezza se si considera che l’imputato ha omesso di indicare nella suddetta dichiarazione i redditi esenti dall’imposta IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata che, rientrando nella nozione di reddito rilevante ai fini dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato ex art. 76 D.P.R. 115/2002, come tali integrano la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 95 D.P.R. n.115/2002: la loro ignoranza non scusa pertanto l’errore sulla legge penale ex art. 5 cod. pen. In ordine all’elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, ovvero da dolo eventuale, restando esclusa la responsabilità colposa (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). In proposito, i giudici di merito valorizzano la circostanza che si
trattava di redditi percepiti dall’imputato, di cui egli non poteva igno l’esistenza.
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale nega l’applicazione del circostanze attenuanti generiche con giudizio congruo ed esente da vizi d logicità. Difatti, valorizzando i criteri di commisurazione della pena di all’art. 133 cod. pen., viene posta in evidenza la negativa persona dell’imputato evincibile dalla circostanza che egli ha commesso il reato oggi i contestazione mentre era sottoposto a procedimento per altro reato. A riguardo è utile ricordare che, al fine di ritenere o esclude circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esam tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reat alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez.2 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 dicembre 2025.