Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il 03/02/1971
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 26.11.2021, il Tribunale di Crotone dichiarava Perz ano Salvatore colpevole del reato di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115/2002 per avere, in due di5tinte occ (procedimenti penali n. 2130/15 R.G.N.R. e n. 1002/16 R.G.N.R.), falsamente dichiarato nell istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato redditi inferiori a quelli effettiv percepiti dal proprio nucleo familiare. Il Tribunale lo condannava alla pena di mesi reclusione ed € 257,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo la sospensione condizionale della pena.
Con sentenza del 21.10.2024, la Corte d’Appello di Catanzaro ha conferma to la decisione di primo grado, ritenendo infondati i motivi d’appello e sussistente l’elemento soggettiv reato.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, D er mezzo del difensore, deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazior e di legge relazione alla normativa che regolamenta l’accesso al gratuito patrocinio, ( videnziand difetto della volontà di ingannare, in presenza di errore commesso, in buona fl de, sui re della madre.
2.2 Con il secondo motivo, lamenta il vizio di violazione di legge in relazio ie all’a bis c.p., e il vizio di motivazione, con riferimento per particolare tenuità del fatt( .
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
3.1 Va premesso che le censure consistenti nella mera riproposizione r el ricorso p cassazione di doglianze già sottoposte al giudice di appello e adeguatarnentr! esaminate correttamente legittimamente respinte non superano il vaglio di ammissibilità.
È pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba ( ssere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le me lesime ragio già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi ct )nsiderare specifici.
Nel caso di specie, l’elemento psicologico è stato correttamente ravvisatc dai giudic merito attraverso un’analisi della condotta dell’imputato, il quale aveva omesso [li dichiar entrambe le istanze i redditi percepiti dai componenti della famiglia. Non può i itenersi sia trattato di un mero errore di calcolo, considerato che lo stesso comporta nento è s reiterato a distanza di quattro mesi, denotando la consapevolezza dellz falsità de dichiarazioni.
In effetti, la censura al riguardo è anche aspecifica, atteso che non si trall ta di u errore di calcolo, ma di mancato inserimento di poste attive, decisive per il supl ramento d soglia di ammissibilità. In altri termini, alla base della condotta cri7rninosa non v’è un e calcolo tra le voci correttamente riportate, bensì l’omissione nel riportare ur a inter reddituale di un componente del nucleo familiare.
3.2 Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso relativo alla manca :a ap dell’art.131 bis cod.pen..
Costituisce ius receptum
che, per la configurabilità della causa di esclusione della p
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prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valut ne complessa
e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto,
133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevrile desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/20 6,
266590). E che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi d previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez.
08/11/2018, COGNOME Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare ;ulle fo estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entit i
rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far “co clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di i :
cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di consegt essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o (
illogicità della motivazione postavi a sostegno.
Ebbene, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princì )i motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico, avendo il giuc ice ampiamente e logicamente rappresentato come la offesa non potesse esser ricc nosciu di particolare tenuità in ragione della reiterazione della condotta a brevissir tempo; circostanza che, pure non integrando la ipotesi della abitualità, costituis di pervicacia nel delinquere.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 coi I condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisane osi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 1 versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il residente