Gratuito Patrocinio: La Cassazione Conferma la Condanna per Dichiarazione Falsa
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, tutelato anche attraverso l’istituto del gratuito patrocinio, che permette ai meno abbienti di essere difesi a spese dello Stato. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio è subordinato alla veridicità delle dichiarazioni reddituali presentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la serietà di tali obblighi, confermando la condanna di un individuo per aver fornito informazioni false e dichiarando il suo ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso: Una Dichiarazione Incompleta
Il caso ha origine dalla condanna, emessa dalla Corte d’Appello, nei confronti di un soggetto per il reato di falsità nella dichiarazione presentata per l’ammissione al gratuito patrocinio. L’imputato era stato ritenuto colpevole perché, nella sua richiesta, aveva omesso di considerare i redditi della madre convivente. La somma del suo reddito personale e di quello della madre superava la soglia massima prevista dalla legge per poter beneficiare dell’assistenza legale a spese dello Stato. Di conseguenza, la sua dichiarazione era stata ritenuta falsa e mendace, portando alla sua condanna penale.
Il Ricorso alla Corte di Cassazione sul gratuito patrocinio
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa ha tentato di contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e le circostanze per giungere a una conclusione diversa sulla sua colpevolezza. Questo tipo di richiesta, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità, che non consente una nuova valutazione del merito della vicenda.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che il ruolo della Suprema Corte non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che la sentenza d’appello era “adeguatamente motiva” su tutti i punti cruciali:
1. La responsabilità penale: La motivazione spiegava chiaramente perché l’imputato fosse responsabile della falsità dichiarata.
2. La determinazione del reddito: La sentenza aveva correttamente considerato il reddito complessivo del nucleo familiare, sommando quello del richiedente e quello della madre convivente, come richiesto dalla normativa sul gratuito patrocinio.
3. Il dolo: La decisione impugnata aveva analizzato e motivato in modo sufficiente anche la presenza dell’intenzionalità (dolo) nella condotta dell’imputato.
Poiché il ricorso non si confrontava criticamente con queste motivazioni, ma si limitava a chiedere una “rivalutazione del fatto non consentita”, la Corte lo ha rigettato senza entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni
Le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità sono state severe. Conformemente all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è un atto di grande responsabilità. Le dichiarazioni devono essere complete e veritiere, includendo i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare convivente. Tentare di ottenere il beneficio in modo fraudolento non solo porta alla revoca dello stesso, ma espone anche a gravi conseguenze penali e pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché richiedeva alla Corte di Cassazione una rivalutazione dei fatti e del merito della causa, un compito che non le spetta. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse già adeguatamente motivata.
Quali redditi vanno considerati per l’ammissione al gratuito patrocinio secondo questa decisione?
La decisione conferma che per calcolare il diritto al gratuito patrocinio è necessario sommare i redditi del richiedente con quelli dei familiari con lui conviventi. In questo caso specifico, andava incluso il reddito della madre.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47255 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47255 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME risulta inammissibile per manifest infondatezza del motivo, articolato in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita.
La sentenza adeguatamente motiva per la responsabilità in relazione alla falsità della dichiarazione per l’ammissione al gratuito patrocinio considerazione del reddito (superiore) risultante dalla somma dei suoi redditi e di quelli della madre convivente; la decisione analizza anche il dolo con motivazione adeguata e con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità. Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8/09/2023