Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6788 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 6788  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Macerata il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 20/02/2023 della Corte di appello di Ancona; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, ha chiesto che sia dichiarat l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22/02/2023, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, il precedente 27/10/2020, il Tribunale di Urbi aveva affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME NOME NOME NOME NOME di presentazione di istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello St riportante dati reddituali e patrimoniali concernenti il proprio nucleo fami non veritieri e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giusti
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore d fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato due motivi di
ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen.
Rileva in specie che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria mediante audizione del difensore dell’imputato, in tesi idonea a comprovare l’assenza di dolo nell’agire del predetto.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di affermata colpevolezza dell’imputato.
Osserva al riguardo che l’anzidetta decisione sarebbe stata fondata, in maniera del tutto irragionevole, sul solo dato formale dell’omessa indicazione, nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, dei redditi percepiti da altri componenti del proprio nucleo familiare, in assenza di qualsiasi accertamento sull’effettività di tale convivenza con i predetti ed in evidente elusione di un’istanza di applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. 10 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen., assumendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente respinto la prospettata richiesta di rinnovazione istruttoria mediante audizione del difensore dell’imputato, in tesi idonea a comprovare l’assenza di dolo nell’agire del predetto.
Ritiene il Collegio che l’agitata doglianza non coglie nel segno, costituendo principio consolidato, al quale s’intende dare continuità, quello secondo cui «La mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per
cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» (così: Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 31/01/2017, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 269270-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, RAGIONE_SOCIALE.G. in proc. RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 254974-01, Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010, C., Rv. 247290-01 e Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, Z., Rv. 246932-01).
3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di affermata colpevolezza dell’imputato, sostenendo che la decisione della Corte territoriale sarebbe stata irragionevolmente fondata sul solo dato formale dell’omessa indicazione, nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, dei redditi percepiti da altri componenti del proprio nucleo familiare, in carenza di qualsiasi accertamento sull’effettività della convivenza con questi ultimi ed in evidente elusione di un’istanza di applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Rileva al riguardo il Collegio che i giudici di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, hanno argomentato, in maniera congrua, lineare e tutt’altro che illogica, la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto per cui v’è stata la conferma della decisione di condanna, evidenziando, per un verso, che l’indicazione, tra i componenti del proprio nucleo familiare, di sua moglie era stata effettuata dell’imputato, sicché lo stesso non avrebbe potuto ragionevolmente dolersi del fatto che non era stato accertato se la donna fosse con lui convivente e, per altro verso, che deponeva per la sussistenza del dolo la reiterata presentazione della domanda di ammissione, a fronte della perduranza di condizioni reddituali di per sé ostative.
Ed egualmente motivata risulta la denegata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., ancorata, in specie, alla ritenuta gravità del fatto, come desumibile dall’entità del superamento della soglia reddituale, al di sotto della quale è consentito l’accesso al beneficio in oggetto.
Le esposte considerazioni inducono a concludere che, con l’agitata doglianza, si avanza, in sostanza, un’inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto, di cui si caldeggia una rilettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale.
È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024