Graduazione della Pena: la Discrezionalità del Giudice Sotto la Lente della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante chiarificazione sui limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia di graduazione della pena. La Suprema Corte ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema penale: la determinazione della pena, inclusa la misura delle circostanze attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, a patto che tale potere sia esercitato con una motivazione logica e coerente. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte di Appello di Venezia per reati gravi, tra cui furto in abitazione, furto con strappo e reati concernenti materiale esplosivo. La sentenza della Corte d’Appello era stata emessa a seguito di un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione, che aveva richiesto una nuova valutazione.
Nonostante la parziale riforma della sentenza, il condannato decideva di ricorrere nuovamente in Cassazione, sollevando una specifica doglianza.
Il Motivo del Ricorso: Le Attenuanti Generiche e la Graduazione della Pena
L’unico motivo di ricorso si concentrava su un presunto vizio di motivazione e violazione di legge. In particolare, il ricorrente lamentava che le circostanze attenuanti generiche, pur essendo state concesse, non erano state applicate nella loro massima estensione. A suo dire, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente giustificato la misura della riduzione di pena, violando così i suoi diritti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha spiegato che la decisione del giudice di merito era immune da censure, in quanto fondata su un ragionamento logico e conforme ai principi normativi.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice di Merito
Il cuore della decisione risiede nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice, che la esercita in aderenza ai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi criteri includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva correttamente motivato la sua decisione. Aveva infatti valorizzato un elemento decisivo: la ‘ingravescente pericolosità’ del ricorrente, desunta dai suoi precedenti penali. Questa valutazione, secondo la Cassazione, costituisce una giustificazione adeguata e sufficiente per non applicare le attenuanti nella massima misura possibile. La motivazione della Corte territoriale non era né mancante, né illogica, né contraddittoria, e pertanto non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Quando un Ricorso è Inammissibile
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta non solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Quando la decisione del giudice è ben argomentata, come in questo caso, la censura sulla misura della pena non trova spazio.
Può un imputato contestare in Cassazione la misura delle circostanze attenuanti generiche concesse dal giudice?
No, se la decisione del giudice è correttamente motivata. La Corte di Cassazione ha stabilito che la graduazione della pena, inclusa l’applicazione delle attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o assente.
Quali elementi può considerare il giudice per decidere la misura della pena?
Il giudice deve basarsi sui principi degli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto valida la motivazione basata sulla ‘ingravescente pericolosità’ dell’imputato, un elemento desunto dai suoi precedenti penali.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/08/1986
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Ritenuto che il ricorrente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 10 febbraio 2023 che, in seguito ad annullamento con rinvio operato dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza oggetto di annullamento in ordine ai reati di furto in abitazione e con strappo (capo A) e di detenzione, realizzazione e trasporto in luogo pubblico di materiale esplosivo (capo B artt. 1,2,4 L.89567)
-Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle circostanze attenuanti generiche, concesse ma non sono state applicate nella massima estensione, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso in esame la sentenza ha ben motivato, indicando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 6 della sentenza impugnata che valorizza la ingravescente pericolosità rispetto ai precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato).
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.